Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 04 agosto 2021, n. 30308 - Infortunio durante i lavori di saldatura allo scafo di un supporto, detto "sella", necessario per effettuare lo spostamento di una nave. Omessa valutazione dei rischi specifica per la fase di lavoro


 

Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2021

 

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza emessa in data 15 novembre 2019, il Tribunale di Lucca ha dichiarato la penale responsabilità di P.C. per i reati di cui: 1) agli artt. 28, comma 2, lett, a), e 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A); 2) agli artt. 71, comma 2, lett. a), e 87, comma 2, lett. a), d.|gs. n. 81 del 2008 (capo B); 3) agli artt. 26, comma 2, e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo C), commessi il 21 luglio 2016, e lo ha condannato alle pene di 1.000,00 euro di ammenda per il capo A), 2.005,00 euro di ammenda per il capo B), e 1.500,00 euro di ammenda per il capo C).
Secondo i giudici di merito, l'imputato, fino al 21 luglio 2016, agendo quale amministratore unico della società "Na*** s.r.l.", nonché datore di lavoro, aveva omesso: di effettuare la valutazione dei rischi specifica per la fase di lavoro relativa alla "realizzazione montaggio delle selle per il trasporto dello scafo" (capo A); di prendere in considerazione le condizioni e caratteristiche specifiche della lavorazione, e dei relativi rischi, ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro (capo B); di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, così da fornire un ponteggio metallico a tenti prefabbricati inidoneo a consentire le attività di lavorazione in condizioni di sicurezza (capo C).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe P.C. con atto a firma dell'avvocato Luigi omissis, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 26, comma 2, 28, comma 2, lett. a), e 55, commi 4 e 5, 71, comma 2, lett. a), e 87, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e 125, 192, 526, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati in contestazione.
Si premette che il ricorrente è il titolare della ditta che aveva preso in subappalto i lavori di saldatura allo scafo di un supporto, detto "sella", necessario per effettuare lo spostamento di una nave e che, durante l'esecuzione dei lavori, un dipendente della sua ditta aveva sofferto un infortunio. Si osserva, poi, che la motivazione è meramente apparente in ordine a tutte le accuse.
Si deduce, in primo luogo, che la condanna per la contestazione di cui al capo A), ossia per la mancata effettuazione della valutazione dei rischi specifica per la fase di lavoro relativa alla "realizzazione montaggio delle selle per il trasporto dello scafo", non tiene conto della relazione allegata al Documento di Valutazione dei Rischi, acquisita agli atti, come ammette lo stesso Tribunale. Si sottolinea che, nella relazione appena indicata, si esamina il problema dei rischi connessi alle attività di saldatura, e il «montaggio delle selle» consiste proprio nelle operazioni di saldatura.
Si deduce, in secondo luogo, che la condanna per la contestazione di cui al capo B), ossia per la mancata considerazione delle condizioni e caratteristiche specifiche delle lavorazione e dei relativi rischi, ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, ha trascurato le risultanze circa la conformità delle attrezzature ai requisiti di legge, la regolarità della loro manutenzione e la congruità dell'uso delle stesse. Si osserva, anzi, che il Tribunale non ha specificato in alcun modo perché dovrebbe ritenersi che le modalità dei lavori fossero fonte di pericolo, o che le stesse, in quanto effettuate in spazi definiti «angusti», sarebbero inadeguate rispetto alla tipologia di intervento o alle caratteristiche dell'opera o comportassero attori di rischio specifico, ovvero ancora perché dovrebbero ritenersi inadeguate le attrezzature fornite ai lavoratori. Si conclude che la motivazione è meramente apparente e non può sostanziarsi nell'indicazione dell'infortunio occorso al dipendente, posto che la stessa sentenza precisa che tale incidente «di per sé non può essere indicativo della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro».
Si deduce, in terzo luogo, che la condanna per la contestazione di cui al capo C), ossia per la mancata cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, e per la conseguente fornitura di un ponteggio metallico a tenti prefabbricati inidoneo a consentire le attività di lavorazione in condizioni di sicurezza, ha omesso di considerare che l'unico onere di coordinamento e di cooperazione gravante su di un subappaltatore attiene al rischio da interferenza, ovvero da contatto tra il personale alle sue dipendenze ed il personali, delle altre imprese operanti nella medesima sede, mentre il rischio specifico resta a carico del titolare del subappalto, ma non implica attività di coordinamento e di cooperazione, e non può essere contemplato dal DUVRI, il quale si occupa dei c.d. rischi generici, e di spettanza del committente i lavori. Si rappresenta, poi, che la sentenza impugnata: da un lato, non ha descritto le concrete caratteristiche dell'operazione da eseguire e in che modo sarebbero coinvolte «più imprese»; dall'altro, rileva la inadeguata valutazione del rischio specifico, e, poi, qualifica questo come rischio da interferenza, senza alcuna spiegazione del perché l'operazione specifica avrebbe creato un rischio interferenziale.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e 125, 192, 526 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque illustrazione delle ragioni poste a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, e la sua corretta dedizione, da anni, allo svolgimento di attività imprenditoriale proprio nel settore della carpenteria.

 

Diritto



1. Il ricorso è fondato limitatamente al fatto di cui al capo C), mentre è complessivamente infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo e concernenti la sussistenza del fatto di cui al capo A, le quali deducono che la valutazione dei rischi specifica per la fase di lavoro relativa alla "realizzazione montaggio delle selle per il trasporto dello scafo" è stata espressamente esaminata nella relazione allegata a Documento di Valutazione dei Rischi, attraverso l'esame dei rischi connessi alle attività di saldatura.
È utile riportare, preliminarmente, il testo delle disposizioni normative indicate nell'imputazione. Precisamente, a norma dell'art. 28, comma 2, lett. a), d.lgs n. n. 81 del 2008, il documento di valutazione dei rischi deve «contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione [ ...]». L'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, poi, sanziona penalmente «il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)».
La sentenza impugnata afferma che l'imputato è responsabile del reato di cui al combinato disposto degli artt. 28, comma 2,, lett. a), e 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, perché il documento di valutazione dei rischi della ditta dell'imputato, la "Na***", era privo di indicazioni in ordine ai rischi connessi al montaggio della sella per il trasporto dello scafo, pur costituendo questa operazione l'oggetto specifico del contratto di cui la medesima impresa era parte, e spiega le ragioni del suo convincimento sulla base delle dichiarazioni del teste della A.S.L. e dei documenti acquisiti.
Si premette che la precisata "Na***" aveva ottenuto in subappalto l'incarico di costruire il supporto, chiamato "sella", funzionale a posare un carrello munito di ruote utile per spostare in un altro capannone lo scafo in ferro di uno yacht di 50 metri, e, a tale scopo, doveva montare profilati in ferro, saldati tra di loro, i quali servivano come supporto per il sollevamento. Si rappresenta, poi, che il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI redatti dalla "Na***", la cui genericità è stata rimarcata anche dagli ispettori del lavoro, erano privi di una valutazione del rischio specifico connesso all'operazione di spostamento e  montaggio dei profilati in ferro; precisamente, entrambi i documenti si limitavano ad indicare i rischi chimici ed i rischi connessi alla saldatura, ma non spiegavano come questo tipo di lavorazione avrebbe dovuto svolgersi. Si evidenzia, quindi, che i rischi connessi al montaggio della sella riguardano il lavoro costituente l'oggetto specifico del subappalto, anche per l'espressa previsione del punto 3 del testo di tale contratto, nel quale, appunto, si indicava come prestazione «il lavoro di costruzione ed il montaggio di selle per il trasporto dello scafo».
Le conclusioni della sentenza impugnata risultano correttamente motivate, perché indicano, sulla base di un puntuale richiamo alle fonti di prova, le ragioni da cui inferire sia l'esistenza della specifica lacuna nella valutazione dei rischi, sia la particolare rilevanza di tale omissione, siccome relativa al lavoro costituente l'oggetto specifico del contratto di subappalto di cui era parte la ditta dell'imputato. A fronte di queste specifiche indicazioni, le critiche formulate dal ricorrente risultano meramente assertive e fanno richiamo ad indicazioni di carattere generale, concernenti le attività di saldatura, ma non specificamente il «montaggio delle selle».
Si può aggiungere, per completezza, che, nella specie, la necessità di specifiche indicazioni sulla valutazione dei rischi relativa alla fase di lavoro concernente la "realizzazione montaggio delle selle per il trasporto dello scafo", risulta confermata dal dato normativo. Invero, il primo periodo dell'art. 28, comma 2, lett. a), d.lgs n. n. 81 del 2008 richiede una «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa». Il riferimento ad una valutazione di «tutti i rischi» rende palese l'inidoneità di indicazioni generiche, prive di riferimenti allo specifico tipo di lavorazione da svolgere. Questo, poi, a maggior ragione, se il tipo di lavorazione cui si riferiscono i rischi non specificamente esaminati costituisce l'oggetto specifico del contratto da cui discende l'obbligo di procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi.

3. Infondate sono anche le censure, anch'esse formulate nel primo motivo, le quali riguardano la sussistenza del fatto di cui al capo B, e deducono l'omessa considerazione della conformità delle attrezzature ai requisiti di legge, la regolarità della loro manutenzione, la congruità del loro uso, nonché l'assenza di indicazioni sulle ragioni di pericolosità delle modalità dei lavori o sulla inadeguatezza delle attrezzature fornite ai lavoratori.
Le disposizioni normative di riferimento per questa imputazione sono costituite dagli artt. 71, comma 2, lett. a), e 87, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008. L'art. 71, comma 2, lett. a), d.lgs. ci t. , recita: "All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere ...". L'art. 87, comma 2, del medesimo d.lgs., poi, stabilisce che il datore di lavoro è punito per la violazione, tra gli altri, anche dell'art. 71, comma 2, cit.
La sentenza impugnata ritiene che l'imputato è responsabile del reato di cui al combinato disposto degli artt. 71, comma 2, lett. a), e 87, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, sia perché il documento di valutazione dei rischi della ditta dell'imputato, la "Na***", era privo di indicazioni in ordine ai rischi derivanti dall'impiego simultaneo dei vari mezzi di sollevamento, i quali richiedevano la presenza contemporanea di più imprese, sia perché l'attrezzatura fornita ai dipendenti non consentiva di lavorare in condizioni di sicurezza a causa degli spazi angusti in prossimità di un carico sospeso di imponente massa. Anche a fondamento di queste conclusioni, la sentenza richiama le dichiarazioni testimoniali in atti e i documenti acquisiti.
Le conclusioni della sentenza impugnata risultano correttamente motivate, perché indicano, sulla base di un puntuale richiamo alle fonti di prova, le ragioni da cui inferire che, all'atto della scelta delle attrezzature da utilizzare, l'imputato, agendo quale datore di lavoro, ha omesso di considerare «le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere [ ...]» e i pericoli dalle queste derivanti per la sicurezza dei lavoratori. Anche con riguardo a tale profilo, inoltre, le critiche formulate dal ricorrente risultano meramente assertive, perché si limitano a contrapporre una propria valutazione alle motivate indicazioni del Tribunale.

4. Fondate, invece, sono le censure, sempre enunciate nel primo motivo, le quali riguardano la sussistenza del fatto di cui al capo C, e deducono che l'unico onere di coordinamento e di cooperazione gravante su di un subappaltatore attiene al rischio da interferenza.
La contestazione ha ad oggetto la mancata cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, così da fornire un ponteggio metallico a tenti prefabbricati inidoneo a consentire le attività di lavorazione in condizioni di sicurezza.
La sentenza impugnata, in motivazione, nulla indica in ordine alla condotta di omessa cooperazione dell'imputato nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, né spiega perché la stessa si differenzia da quella concernente la scelta delle attrezzature di lavoro, oggetto dell'imputazione sub B), e di cui si è detto supra, al § 3.
5. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel secondo motivo, che criticano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e le scelte in tema di determinazione della pena.

Invero, le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio non sono state poste in modo specifico in sede di conclusioni formalizzate nel verbale dell'udienza di discussione prima della pronuncia della sentenza. In ogni caso, poi, le pene inflitte risultano inferiori ai minimi edittali , e congruo, pertanto, risulta il riferimento all'art. 133 cod. pen.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo C) per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio valuterà se il precisato reato sussista e sia riferibile all'imputato, determinandosi alla luce di tutti gli elementi valutabili, e dando compiuta esplicitazione delle sue scelte in proposito.
Stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure, il ricorso, nel reato, deve essere rigettato, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo A), integrato dalla violazione degli artt. 28, comma 2, lett, a), e 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, e di cui al capo B), int egrat o dalla violazione degli artt. 71, comma 2, lett. a), e 87, comma 2, lett . a), d.lgs. n. 81 del 2008, nonché delle pene irrogate per tali fattispecie di illecito penale.

 

P.Q.M.
 


Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo C, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 23/04/2021