Tipologia: CPL
Data firma: 29 giugno 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confgricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Torino
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 2 - Fasi lavorative
Art. 3 - Riassunzione
Art. 4 - Categorie di operai agricoli
Art. 5 - Categorie di operai florovivaisti
Art. 6 - Classificazione
Art. 7 - Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 11 - Permessi straordinari
Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Art. 13 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
Art. 14 - Trasferimenti - Operai agricoli
Art. 15 - Attrezzi ed utensili
Art. 16 - Retribuzione
Art. 17 - Premio annuo di risultato
Art. 18 - Rimborso spese
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Lavoratori Migranti Comunitari ed Extracomunitari

 

Art. 21 - Appalti

Art. 22 - Rete del lavoro agricolo di qualità
Art. 23 - Cassa extra legem CIMIAV - Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino.
Art. 24 - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
Art. 25 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro - Operai agricoli
Art. 26 - Trattamento di malattia per gli apprendisti
Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 30 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 31 - Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 32 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
Art. 33 - Permessi sindacali
Art. 34 - Quote sindacali per delega
Art. 35 - Esperienze professionali di ingresso per studenti nel settore
Dichiarazione a verbale
Esclusività di stampa
Allegati


Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Torino

Il giorno 29 giugno 2021 nella sede della Confagricoltura di Torino in Corso Vittorio Emanuele II, n. 58 in Torino, tra la Confagricoltura Torino - Unione Agricoltori della provincia di Torino […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino […], la Cia - Agricoltori delle Alpi […], e la Flai - Cgil […], la Fai - Cisl […], la Uila - Uil […], in applicazione dell’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Torino.

Art. 2 - Fasi lavorative
Per le principali colture agrarie della provincia di Torino e cioè cerealicoltura e colture oleaginose, maiscoltura, viticoltura, frutticoltura e orticoltura, possono individuarsi rispettivamente le sotto indicate fasi lavorative.
Cerealicoltura e colture oleaginose:
a) aratura;
b) semina;
c) mietitrebbiatura.
Maiscoltura:
a) aratura;
b) semina;
c) sarchiatura;
d) irrigazione;
e) raccolta.
Coltivazione di foraggiere:
a) fienagione;
b) irrigazione.
Viticoltura:
a) potatura secca e ricaccio sarmenti;
b) potatura verde;
c) lavori colturali del terreno;
d) trattamenti fitosanitari;
e) raccolta per sottoperiodi (taglio dei grappoli, selezione e incassettamento).
Frutticoltura:
a) concimazione di base;
b) potatura secca e ricaccio legno;
c) trattamenti fito-sanitari;
d) irrigazione;
e) raccolta per sottoperiodi (raccolta, selezione, incassettamento).
Coltura della menta e delle erbe officinali:
a) preparazione del terreno pre trapianto;
b) trapianto;
c) diserbo;
d) sfalcio per la raccolta.
Orticoltura:
a) preparazione del terreno;
b) semina;
c) pacciamatura e trapianto;
d) concimazione di base;
e) trattamenti antiparassitari e diserbanti;
f) irrigazione;
g) raccolta per sottoperiodi (raccolta, selezione, incassettamento).
[…]
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere con i propri mezzi e a proprie spese al trasloco delle persone e delle cose appartenenti alla famiglia del lavoratore che assume.

Art. 7 - Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Sono organi dell'Osservatorio provinciale sullo stato del settore agricolo, di seguito definito Osservatorio, di cui all'articolo 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il presidente e il comitato di gestione della CIMIAV - Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino.
I compiti dell'Osservatorio, che si riunirà, di norma con cadenza trimestrale, sono quelli espressamente indicati dal precitato articolo 9.
Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato di gestione della CIMIAV - Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino. I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e dovranno essere trasmessi alle medesime per un necessario coordinamento dei relativi adempimenti.
Al fine di esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali e dirimere le eventuali vertenze che siano demandate all'Osservatorio dalle Organizzazioni sindacali di categoria, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 89 del predetto contratto, viene istituita, in seno al Comitato di gestione, una commissione presieduta dal presidente o dal vice presidente e composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione.
Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria, in ogni caso, la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Di tutte le riunioni dell'Osservatorio deve essere redatto apposito verbale.

Art. 8 - Orario di lavoro (art. 34 CCNL)
Nella Città metropolitana di Torino, la distribuzione dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno è la seguente:
1) aziende agricole
- periodo 1/12- 28/2 = 34 ore settimanali
- periodo 1/3 -30/4 =39 ore settimanali
- periodo 1/5 -31/7 = 44 ore settimanali
- periodo 1/8 -30/11 = 39 ore settimanali
2) aziende florovivaistiche
- periodo 1/1 -31/3 = 34 ore settimanali
- periodo 1/4 -30/6 = 44 ore settimanali
- periodo 1/7 -31/12 = 39 ore settimanali
Per gli addetti alle stalle l’orario è di sei ore e trenta minuti al giorno, per sei giorni alla settimana.
Eventuali accordi tra il datore di lavoro ed il lavoratore per una distribuzione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giorni non sono in contrasto con quanto sopra stabilito.
Nel caso di distribuzione concordata dell’orario settimanale di lavoro nei cinque giorni, a norma dell’art. 5 della legge 16.2.1977 n. 37, i contributi previdenziali saranno versati per sei giorni settimanali.
Resta inteso che, in caso di mancato accordo sulla distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giorni, sarà operante la distribuzione contrattuale in vigore su sei giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’orario di lavoro giornaliero si intende iniziato nella sede dell’azienda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’orario di lavoro si intende invece iniziato sul posto di lavoro; tutti gli spostamenti nell’arco della giornata, da e per un altro posto di lavoro non dovranno avvenire nel periodo di riposo, intendendosi che i medesimi devono essere a totale carico del datore di lavoro.
I lavoratori agricoli a tempo determinato che, nei periodi di particolare necessità aziendali e/o stagionali, prestino la loro opera consecutivamente per l’intera settimana, hanno diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi per un numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro prestato nel corso della settimana.
Per i soli operai florovivaisti, considerando che, a seguito dell’avvenuta mensilizzazione del salario si ha una minor valenza economica degli strumenti contrattuali, verrà concesso un monte ore di permessi retribuiti pari a venti ore per anno solare.
Tali permessi retribuiti sono da godersi nell’anno solare e non dovranno essere frazionati sotto un’ora.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro part-time di breve durata con orario di lavoro inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, le parti concordano che tali contratti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo.
Nota a Verbale […]

Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli (art. 42 CCNL)
I limiti del lavoro notturno sono stabiliti, per la provincia di Torino, dalle ore 22 alle ore 6. Il governo del bestiame in consegna al bovaro, qualora venga effettuato oltre il normale orario di lavoro, verrà retribuito come lavoro straordinario feriale o festivo. La pulizia, l’ingrassaggio e il rifornimento della trattrice e delle altre eventuali macchine a motore in consegna, quando vengano effettuati oltre il normale orario di lavoro, verranno retribuiti come lavoro straordinario feriale o festivo.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte, non si farà luogo alla maggiorazione della percentuale per lavoro notturno quando già diversamente regolamentati dal vigente contratto nazionale.

Art. 13 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli (art. 44 CCNL)
Il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie dovrà effettuarsi, nel rispetto delle leggi vigenti, entro una settimana dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.

Art. 15 - Attrezzi ed utensili (art. 46 CCNL)
Al guardiacaccia devono essere fomiti una divisa, un impermeabile ed un mezzo di trasporto. […]

Art. 20 - Lavoratori Migranti Comunitari ed Extracomunitari
In considerazione del fatto che una rilevante percentuale di lavoratori del settore è rappresentata da cittadini comunitari ed extracomunitari, appartenenti a diverse etnie, si ravvisa la necessità di promuovere una migliore integrazione.
A tale scopo le parti si impegnano a promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli enti locali sul tema dell’accoglienza, (problema abitativo, scolastico, sanitario, etc.) finalizzata alla piena integrazione.

Art. 21 - Appalti (Art. 30 del CCNL)
Laddove le aziende agricole intendano esternalizzare parti del processo produttivo, hanno l’obbligo di comunicare tramite posta elettronica certificata prima dell’effettivo avvio dei lavori all’Ente Bilaterale il perimetro dell’esternalizzazione, garantendo il rispetto di tutti gli obblighi di legge e di contrattazione nazionale e di secondo livello, in capo al committente.
L’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di fornire, prima dell’avvio dei lavori e nel momento del pagamento della prestazione svolta, il DURC - Documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità.
L’impresa agricola committente è tenuta ad acquisire dall’impresa appaltatrice, anche se costituita in forma cooperativa, una dichiarazione resa in forma di autocertificazione, circa l’applicazione ai lavoratori impiegati nell’attività del settore oggetto del contratto di appalto, della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 22 - Rete del lavoro agricolo di qualità
Le parti, condividendo appieno la necessità di puntare a un sempre più alto livello di qualità, legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio della Provincia di Torino, anche per tramite dell’Ente Bilaterale “CIMIAV” si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 4, lettera c-ter), della Legge 29 ottobre 2016, n° 199 recante “ Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”
La rete del Lavoro Agricolo di Qualità si articola infatti in sezioni territoriali atte alla promozione di iniziative, d’intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori (art. 68 CCNL)
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dalla vigente legislazione in materia (art. 9 legge n. 300/70 e s.m), le aziende dovranno essere dotate di idonee strutture sanitarie di primo soccorso.
Per gli operai addetti ai lavori nocivi ed agli allevamenti bovini non risanati verranno concessi, previa richiesta degli interessati, due permessi retribuiti annui, massimo giornalieri, per visite mediche, di cui una preventiva. Dette visite dovranno essere eseguite presso gli Istituti pubblici preposti.
I permessi verranno retribuiti dietro esibizione di idoneo documento comprovante l’avvenuta effettuazione della visita.
In relazione all’art. 68 e all’allegato 16 del vigente CCNL, si intendono per lavori nocivi i trattamenti con fitofarmaci di tossici e molto tossici- corrispondenti alla ex prima classe e nocivi ex seconda classe, comprese tutte le operazioni connesse al trattamento.
Per tali lavori è stabilita una riduzione giornaliera d’orario di 2 ore e 20 minuti, fermo restando la retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare. Il lavoratore potrà rifiutarsi di usare il prodotto, senza incorrere in sanzioni, qualora gli sia tenuta ignota la qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario.
Rotazione per lavori insalubri
Per gli addetti a lavori continuativi in celle frigorifere e per gli addetti all’irrorazione di fitofarmaci su mezzi sprovvisti di cabine pressurizzate omologate, è prevista una rotazione delle mansioni, fermo restando la prestazione lavorativa per l’intera giornata.
Per le celle frigorifere, in alternativa alla rotazione delle mansioni, è previsto il riconoscimento di un’indennità di disagio pari a euro 0.516 giornaliere.
Applicazione D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in applicazione dei decreti legislativi 626/94, 242/96 e 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto concordato in sede nazionale in data 18/12/1996 le parti danno atto di aver costituito il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro ed il Comitato per la Gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale. Le parti si danno altresì atto che il ruolo e le competenze svolte in precedenza dal Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro ed il Comitato per la Gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale sono stati integrati nella CIMIAV - Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino.
In ordine alla gestione e retribuzione dei permessi ai lavoratori nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti faranno ricorso a forme di mutualità a livello provinciale, preferibilmente mediante convenzione con resistente Cassa extra legem provinciale (CIMIAV) - Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino.

Art. 29 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (art. 74 CCNL)
Alle cause di licenziamento per giustificato motivo, esemplificate dal vigente CCNL, viene aggiunta la seguente:
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal punto 2) dei successivi artt. 28 e 29 del presente contratto collettivo provinciale di lavoro e degli artt. 77 e 78 del vigente CCNL.
[…]

Art. 31 - Norme disciplinari - Operai agricoli (art. 77 CCNL)
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore
a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi,
c) si presenti al lavoro in stato di alterazione psicofisica;
[…]
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]

Art. 32 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti (art. 78 CCNL)
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore
a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all’azienda, alle macchine, agli attrezzi,
c) si presenti al lavoro in stato di alterazione psicofisica;
[…]
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]