Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 2 agosto 2021, n. 666
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 20.07.2021 
B.U.R. 5 agosto 2021, n. 31
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento,
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 648 del 20 luglio 2021.
Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in ragione della ripresa dei contagi sul territorio nazionale, ha introdotto alcune modifiche alle misure vigenti, al fine di contenere la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
Visto che tali modifiche sono state recepite a livello provinciale con l'ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 28 del 30.07.2021, vi è ora l’esigenza di adeguare le misure di sicurezza vigenti contenute nell’allegato A della legge provinciale n. 4/2020 come indicato nell'allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure" della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, ed entra in vigore il 6 agosto 2021.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 20.07.2021.


II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona ogni 5 m². I gestori e gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa Tegola di 1/5" in caso di superfici superiori a 50 m².
Tale regola non trova applicazione nei casi in cui è richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C.

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un'attività o evento, e qualora l'iniziativa si svolga con l'organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l'ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone fino ai 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b), c) (limitatamente ai rifugi alpini), d) (limitatamente ai collaboratori e ai partecipanti attivi) ed e), nei quali fino al 31 agosto 2021 i test sul posto sono ammessi senza limiti di età.
Per le persone tra i 12 e i 18 anni che non siano in possesso della certificazione di cui al punto 1, l’effettuazione di tale test è obbligatoria. 
Le attività e gli eventi sono i seguenti:
a) prove di cori e bande e di altre associazioni culturali, per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
c) pernottamento in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi;
d) eventi organizzati aperti al pubblico - escluse le sagre e feste di paese;
e) l'utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi, salvi i casi in cui la normativa nazionale imponga la presentazione di una certificazione verde.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 2 viene così sostituito:
2. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere.
Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. Qualora allo spettacolo siano presenti più di 5.000 spettatori all'aperto e più di 2.500 al chiuso per ogni singola sala, la capienza consentita non può superare rispettivamente il 50% e il 25% di quella massima.
Si applicano, inoltre, le misure di cui al capo I e quelle di cui al capo II, punti 2, 3 e 4. 

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 3 viene così sostituito:
3. A convegni e congressi che si svolgono in presenza si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II., punto 1.