Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo SW
Data firma: 2 agosto 2021
Validità: 16.09.2021 - 30.12.2021
Parti: Gruppo Zurich Italia e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Zurich
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo

Tra il Gruppo Zurich Italia e le Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca

Premesso
- l’attuale contesto socio-sanitario ed il generale quadro che, seppur confortato dall’efficacia delle misure governative, richiede prudenza, in continuità con le misure adottate a livello aziendale dall’inizio della pandemia ad oggi;
- la comune e prioritaria volontà di assicurare misure di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, garantendo il regolare ed efficiente funzionamento dell'organizzazione aziendale ed il servizio all’utenza;
- l’osservazione del corretto funzionamento delle azioni condivise e la volontà di definire un quadro di riferimento per un periodo transitorio che governi sino a cessazione dell’emergenza sanitaria;
- la volontà da parte sindacale di permettere il rientro su base volontaria ed in sicurezza nelle rispettive sedi di appartenenza alle lavoratrici ed ai lavoratori che manifestassero tale esigenza, da attuarsi dal 16 settembre p.v. per la sede di Milano e, successivamente, quanto prima possibile, per le sedi sul territorio.
Tutto ciò premesso le Parti convengono che
1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2) i dipendenti di tutte le sedi del Gruppo Zurich in Italia continueranno a prestare la propria attività lavorativa secondo l’attuale modalità di lavoro in smartworking per 5 giorni a settimana sino al 30 dicembre 2021;
3) fermo quanto previsto al punto 2) che precede, a far data dal 16 settembre e sino al 30 dicembre 2021, i dipendenti della Direzione di Milano Mac9 potranno, su base volontaria, prestare la propria attività lavorativa presso gli uffici sino ad un massimo del 50% dei giorni lavorativi nel suddetto arco temporale, corrispondenti ad un massimo di 35 giornate lavorative, da pianificare senza vincoli, se non quelli previsti nel successivo punto 5);
4) al fine di garantire l’efficacia delle misure di prevenzione e sicurezza già adottate, l’accesso alla sede di Milano da parte dei dipendenti non potrà superare la capienza massima fissata di 400 postazioni, distribuite su tutti i piani dell’edificio, fatte salve diverse future indicazioni in ambito di salute e sicurezza da parte del RSPP e degli RLS. L’Azienda dichiara sin d’ora che ove le condizioni socio-sanitarie lo richiedessero ovvero la presenza in sede non saturasse tutti i piani, gli stessi saranno progressivamente chiusi;
5) i dipendenti che decideranno volontariamente di accedere alla sede dovranno preventivamente prenotare una postazione di lavoro ed il posto auto (sino a capienza del parcheggio), per ciascuna giornata di presenza, attraverso l’apposita app già disponibile e che sarà onere dei dipendenti scaricare sullo smartphone aziendale. In assenza di prenotazione della postazione secondo la modalità descritta, l’accesso alla sede non sarà autorizzato in alcun modo. L’accesso e la permanenza saranno consentiti soltanto nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste e già note, a cui tutti i dipendenti dovranno scrupolosamente attenersi. Nelle giornate di presenza in sede i dipendenti dovranno altresì attenersi al rispetto delle previsioni normative e di tutti gli istituti previsti dal CCNL, CIA e relativo Allegato n. 1 (Regolamento orario di lavoro);
6) rimane al momento valido quanto già previsto per le sedi sul territorio, alle quali, allo stato, non sarà consentito accedere se non con specifica autorizzazione e per situazioni contingenti e motivate. Le Parti si impegnano sin d’ora ad incontrarsi a partire dall’ultima settimana di settembre p.v. per valutare le modalità di apertura - programmata e contingentata - delle suddette sedi, in conformità alle misure di prevenzione e protezione che saranno ritenute idonee dall’Azienda e dagli RLS;
7) l’Accordo di smartworking del 29 marzo 2018 si intende prorogato sino al 30 dicembre 2021. Sino a quella data restano valide le condizioni e le regole previste nell’Accordo stesso. 
Le Parti convengono, altresì, di attivare dopo il 16 settembre 2021 un tavolo di confronto volto a definire il nuovo modello di lavoro da adottare a partire dal 1° gennaio 2022 o comunque successivamente al superamento della crisi pandemica in atto.
Le Parti, infine, ribadiscono che il presente Accordo cesserà i suoi effetti il 30 dicembre 2021. Superato tale termine si intenderà decaduto senza che i suoi contenuti costituiscano presupposto nelle future contrattazioni in merito agli istituti qui normati.
Resta ferma l’agibilità sindacale all’interno dei locali aziendali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Milano, 2 Agosto 2021