Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 5 luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2021
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Siena
Fonte: faicisl.it

Sommario:

  Art. 3 Assunzioni
Art. 6 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 7 bis figura del Cuoco unico o capo cuoco
Art. 7 tris Disponibilità 
Art. 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 26 Lavori pesanti e disagiati
  Art. 27 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 28 Malattia ed infortunio
Art. 30 Integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia
Art. 45 Aumenti salariali
Art. 46 Incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza.
Art. 46 bis Erogazione presenza.
Allegati

Verbale di accordo Rinnovo Contratto Collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena

Addì, 5 luglio 2021, alle ore 15,30, in Siena, Via Massetana Romana n. 50 A, presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, tra l’Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Siena, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Flai - Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena del 3 marzo 2017.
Per quanto attiene al Contratto Provinciale di Lavoro per i guardiani agricoli della Provincia di Siena non è stata apportata nessuna modifica al contratto sottoscritto in data 3 marzo 2017.
I nuovi articoli e gli accordi concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per n. 28 pagine riguardano le seguenti materie:
Articolo 3 Assunzioni
Articolo 6 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Articolo 7 bis Figura del Cuoco unico o capo cuoco (nuovo inserimento)
Articolo 7 tris Disponibilità (nuovo inserimento)
Articolo 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Articolo 10 Riposo settimanale
Articolo 26 Lavori pesanti e disagiati
Articolo 27 Tutela della salute dei lavoratori
Articolo 28 Malattia ed infortunio
Articolo 30 Integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia
Articolo 45 Aumenti salariali
Articolo 46 bis Erogazione presenza
Il nuovo allegato previsto per l’articolo 3 sarà numerato come “allegato 3” pertanto i successivi allegati avranno nuova numerazione a seguire.
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo Contratto Provinciale di lavoro entro il 30.09.2021.

Articolo 3 Assunzioni
Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione della manodopera agricola è comunque regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale o di breve durata, utilizzando quanto previsto dagli artt. 13, 21 e 22 del CCNL (Allegato 2 del presente CPL, lett, B e C), o ricorrendo all’istituto delle convenzioni annuali o poliennali previste dalle vigenti norme di legge. Il contratto in convenzione non comporta, in quanto tale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È data facoltà alle parti di stipulare apposito accordo per gli operai a tempo determinato, assunti con contratto individuale, per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario, o per fase lavorativa.
Siffatta tipologia potrà essere utilizzata esclusivamente per tutte le fasi lavorative previste per l’attività di agriturismo e per le mansioni di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto alle pulizie, giardinaggio, cameriere.
Qualora si manifestassero necessità di applicazione per fattispecie diverse, sia per attività che per inquadramento, l’Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione.
Per la loro intrinseca natura, detti rapporti potranno avere, anche continuativamente, una mutevole collocazione temporale della prestazione lavorativa, dovuta alla peculiarità del lavoro da effettuare, comunque determinata da esigenze tecnico - produttive, connesse alla funzionalità del servizio ed all’attività stessa. Pertanto è data facoltà al datore di lavoro di chiedere una diversa collocazione della prestazione lavorativa. Conseguentemente, per quanto evidenziato, non potrà trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 5.
La variazione della prestazione lavorativa dovrà essere preventivamente comunicata, almeno 3 giorni prima, ed in caso d’urgenza entro 2.
L’eventuale impossibilità del lavoratore, non potrà essere considerata motivo di richiamo disciplinare, ne di altra natura.
Pertanto la durata della prestazione lavorativa potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, senza che tale possibilità possa cagionare una maggiorazione nella retribuzione, salvo le ordinarie previsioni contrattuali.
Il datore di lavoro provvederà al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa, per le ore effettivamente lavorate nel rispetto c.d minimale contributivo.
Nel contratto di lavoro, vedi allegato 3, dovrà essere necessariamente indicato:
• la durata settimanale e mensile, indicativa, della prestazione lavorativa e modalità di effettuazione della stessa;
• la collocazione temporale, ancorché mutevole, della prestazione lavorativa;
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali nelle quali si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie o attività agrarie della Provincia. 
A titolo esplicativo, ma non esaustivo, tra le attività agrarie della Provincia di Siena, si elencano le seguenti:
Cerealicoltura
Aratura
Semina
Mietitura e trebbiatura
viticoltura
Potatura secca e ricaccio sarmenti
Lavori colturali del terreno
Legatura
Potatura verde
Trattamenti fitosanitari
Raccolta
Ortofrutticoltura
Lavorazione e preparazione del terreno
Messa a dimora di piante e talee
Potatura secca
Trattamenti fitosanitari
Irrigazione
Raccolta, selezione e sistemazione in cassette
Olivicoltura
Potatura secca
Raccolta
Trattamenti fitosanitari
Lavorazione del terreno
Concimazione
Tabacco
Lavorazione e preparazione del terreno
Trapianto
Cure colturali ed accrescimento
Cernita e raccolta
Prima lavorazione e conservazione del tabacco verde e secco
Agriturismo
Pulizie
Accoglienza, ricevimento
Attività sportive, ricreative, turistiche, escursioni
Somministrazioni pasti e bevande
Eventi promozionali Degustazioni, tour
Allevamento ovini - bovini
Mungitura
Pascolo greggi
Tosatura
Lavorazione formaggio
Bieticoltura
Aratura
Semina
Diradamento
Trattamenti fitosanitari
Raccolta (estirpatura)
Lavori boschivi
Taglio del bosco e smacchio
Accatastamento
Spedizione
Aree verdi
Taglio erba, raccolta e smaltimento
Concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina e irrigazione
Piantagione piante
Potatura
[…]
Può inoltre costituirsi rapporto di lavoro a tempo determinato per lavorazioni di breve durata, saltuarie ed in sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell’assenza dell’operaio che si sostituisce.
[…]

Articolo 7 tris Disponibilità 
Siffatta tipologia potrà essere utilizzata esclusivamente per le fasi lavorative previste per l’attività di agriturismo.
Si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in un breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.
Non equivalendo all’effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato a riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico proporzionato al mancato riposo.
La reperibilità è legata allo svolgimento di particolari servizi, caratterizzata dalla necessità e dall’obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disponibilità aziendali.
Per la peculiarità dell’intesa, le parti concordano circa la necessità di un apposito accordo scritto, al fine di definire le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per obbligo di reperibilità, per la chiamata della prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico come, pure, ove possibile, in termini di rotazione. Tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfettaria non inferiore ad € 5,00, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell’intervento. È ammessa la forfettizzazione.
Il rapporto cesserà, de facto, al 31 dicembre di ogni anno; rimane impregiudicata la possibilità di nuova formulazione, anche con medesime modalità e compensi, ma non potrà essere oggetto di proroga.
Insindacabilmente è data facoltà al datore di lavoro, trattandosi di rapporto fiduciario, di cessare detto incarico in qualunque momento, con formale avviso.
La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sulla libera intesa delle parti.
Resta inteso che la descritta possibilità rimane facoltà delle parti
Qualora si manifestassero necessità di applicazione per fattispecie diverse, sia per attività che per inquadramento, l’Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione.

Articolo 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 7;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nelle altre festività di cui agli artt. 42 e 43 del CCNL;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06.00 durante il periodo in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22.00 alle 05.00 durante il periodo in cui è in vigore l’ora legale, per almeno tre ore continuative, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 66 dell’8.04.2003.
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.
Il lavoro straordinario individuale nell’anno non può superare le 300 ore.
Le prestazioni di cui sopra sono eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non devono avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo.
[…]
Per turno di lavoro si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale, effettuando l’orario contrattuale.
[…]

Articolo 10 Riposo settimanale
Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e comprendenti la domenica, mentre per gli operai con orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi il riposo settimanale è di 24 ore possibilmente in coincidenza della domenica.
Fermo rimanendo il diritto del lavoratore al riposo settimanale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, può essere prevista una modifica alla collocazione nei casi di diversa distribuzione dell’orario settimanale, per straordinario, flessibilità, recuperi, ecc... così come previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente CPL.

Articolo 26 Lavori pesanti e disagiati
A) I seguenti lavori, aventi una durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità, che viene erogata per le ore effettivamente prestate:
prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua;
raccolta manuale dei sassi;
utilizzo della motosega;
utilizzo del decespugliatere professionale (almeno 30 cc);
potatura delle piante con aste;
lavori su vasche di vinificazione o di stoccaggio, e gabbie per imbottigliamento, quando il lavoratore deve operare in posture particolarmente gravose e quando la prestazione lavorativa viene effettuata all’interno delle stesse, in condizioni ambientali impegnative (fine fermentazioni, lavaggi manuali, ecc).
B) I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e possono essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l’orario ordinario giornaliero di lavoro è impiegato in altri lavori non compresi nel presente articolo.
In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi al rispetto del limite delle quattro ore, può essere alternativo a tale limite il pagamento della maggiorazione del 15% a partire dalla prima ora di lavoro:
operazioni di potatura ed eventuale legatura sui nuovi impianti viticoli fino al secondo anno, salvo il venir meno delle condizioni di disagio nell’effettuazione delle citate lavorazioni;
raccolta delle uova a terra;
carico e scarico di pesi superiori a kg 25 per gli uomini e kg 17 per le donne
escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100;
tutte le operazioni manuali sugli impianti ad alta e media intensità con altezza inferiore a cm 50, ad esclusione della vendemmia;
sostituzione delle viti morte;
zappatura;
taleaggio su bancale a terra;
invasatura su bancale a terra;
installazione manuale con martello di tutori di sostegno.
Gli operai adibiti a lavori pesanti e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti.
Tenuto conto della dinamicità e dell’evoluzione delle tecniche di costruzione dei macchinari e dell’organizzazione aziendale, l’Osservatorio verificherà eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare, ritenute necessarie ad una corretta applicazione dell’articolato e dei riferiti intendimenti.

Articolo 27 Tutela della salute dei lavoratori
Agli effetti del presente articolo si rimanda alle prescrizioni di legge ivi previste. Pertanto la prestazione lavorativa dovrà essere sempre subordinata a dette prescrizioni.
Ne consegue che le seguenti riduzioni di orario troveranno applicazione solo nei casi non contemplati dai commi che precedono
Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori:
trattamenti con insetticidi tossici;
spargimento di concimi pulverulenti;
rientro in colture trattate;
trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come “molto tossici”, “tossici”, “nocivi” ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra.
Non presentano fattori di nocività, i lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell’Allegato 13 del CCNL e dalle vigenti disposizioni normative in materia.
Per i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme:
il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, unitamente a quanto prescritto nel presente CPL e dal vigente CCNL.
qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di otto ore, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore.
In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna.
La riduzione complessiva giornaliera dell’orario di lavoro è rispettivamente:
di tre ore nelle giornate lavorative di otto ore;
di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza;
di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore.
Il rientro nelle culture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori, salvo diversa prescrizione.
È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori.
Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio.
Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi fomiti ai lavoratori e provvedere alla difesa degli stessi dalle sostanze chimiche usate.
Il datore di lavoro, o chi per lui, deve essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall’azione nociva delle sostanze chimiche usate, e adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti.
Gli operai adibiti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti.
Le ore non lavorate a tale titolo sono retribuite normalmente.
Comitato paritetico
I contenuti dell’Accordo del 18 maggio 1996, Allegato n 5 del CCNL, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente articolo.
In seno al Comitato Paritetico per la sicurezza, è costituita una commissione permanente che provvede a fornire consulenza ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro su espressa richiesta delle aziende e/o dei lavoratori, al fine di analizzare specifiche problematiche ed individuare adeguate soluzioni in ossequio alla vigente normativa ed utilizzando, se del caso, anche professionalità esterne. Detta Commissione pertanto, interviene ad esclusivo supporto di singole necessità, sollevate dall’azienda e/o dai dipendenti interessati, con successiva verifica relativa alle soluzioni adottate.
La Commissione è composta da due membri; questi rimarranno operativi per un anno, in paritetica alternanza. La Commissione dovrà adoperarsi per avere la massima operatività. Qualora, i richiedenti, o le parti interessate, non risultino iscritti od associati alle Organizzazioni dei componenti di turno, questi saranno avvicendati, dai relativi e rispettivi rappresentanti. La Commissione, entro 30 giorni dalla presa in carico della richiesta d’intervento, dovrà redigere apposita nota, nella quale si evidenzieranno le prescritte indicazioni. La Commissione potrà avvalersi di professionalità qualora ne ravvisi la necessità. In caso di disaccordo, entro 10 giorni, la Commissione convocherà il Comitato Paritetico per la sicurezza. Quest’ultimo, secondo le consuete modalità operative, provvederà ad esperire la controversia.
Nel caso di intervento in fattispecie ritenute di interesse generale, le parti, potranno concordare l’utilizzo di professionalità esterne con copertura economica posta a carico delle parti, equamente ripartita tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, anche per tramite di enti o istituti di loro emanazione. Tale intervento economico, che deve essere giustificato da una eccezionale situazione di interesse territoriale, dovrà essere deliberato all'unanimità e non potrà essere sostitutivo di oneri ed adempimenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, né creare, con esse, situazioni di “concorrenza”.
Tenuto conto dell’importanza delle problematiche riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Comitato Paritetico dovrà assumere iniziative tali da assicurare, entro 30 giorni dalla segnalazione definitiva soluzione.
RLS
A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuite n. 32 ore per la formazione di base, delle quali nr. 12 sui rischi specifici dell’azienda presso la quale presta la sua opera.
Tale formazione di base viene integrata da successivi interventi periodici ritenuti necessari in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi art. 37 T.U.).
Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso le aziende, fermo rimanendo il numero minimo previsto dal T.U., detto numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 T.U.).
In assenza, al momento, di nuovi accordi specifici a livello nazionale, viene mantenuta la previsione dell’Allegato 5 al CCNL per quanto concerne i permessi retribuiti annui dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento delle loro funzioni:
sei ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate;
dodici ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate;
venti ore e mezza per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate.
Si conviene, infine, che per i lavori di breve durata (per i quali la informazione-formazione potrà essere effettuata attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo) si intendono quelli non superiori a quindici giorni.
In applicazione dell’art. 68 del CCNL, la Parti concordano di istituire il libretto sindacale e sanitario ivi allegato stampato a cura del FIMIAV.
RLST
In ottemperanza a quanto disposto dal CCNL, articolo 68 ed allegato 17, il Comitato Paritetico potrà nominare uno o più RLST, suggerito da ogni Organizzazione sindacale. Detto incarico avrà la durata di un anno solare.
Qualora se ne ravvisi la necessità d’intervento da parte della Commissione Partitica, quest’ultimo potrà operare nell’azienda in questione.
Quest’ultima, sarà debitamente informata dell’iter procedurale ivi previsto.
L’operatività sarà la medesima prevista per 1 RLS, anche in termini normativi, così come stabilito nel presente articolato.
Per l’attività di cui sopra, verrà corrisposto dall’azienda interessata, il valore corrispondente ai permessi previsti ed utilizzati dal presente articolo, all’organizzazione sindacale espressione del RLST.

Articolo 28 Malattia ed infortunio
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, per evento occorso durante la prestazione lavorativa, l’azienda fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto del quale dispone.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni successivi.