Tipologia: CPL
Data firma: 17 maggio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Trento
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Oggetto del contratto
Relazioni Sindacali - Bilateralità

Art. 1 Diritto di informazione
Art. 1.1 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Art. 2 Mercato del lavoro, legalità e regolarità
Art. 2.1 Rete del lavoro agricolo di qualità
Costituzione del rapporto di lavoro e collocamento
Art. 3 Efficacia del contratto
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Riassunzione
Art. 6 Rapporto di lavoro a Tempo parziale
Art. 7 Manodopera migrante
Art. 8 Contratto individuale
Art. 9 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 10 Periodo di prova
Classificazione del personale
Art. 11 Classificazioni degli operai agricoli e dei lavori.
Art. 12 Mansioni e cambio del profilo professionale
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 13 Orario di lavoro
Art. 14 Riposo settimanale
Art. 15 Ferie
Art. 16 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 17 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 18 Permessi straordinari
Art. 19 "Banca delle ore"
Art. 20 Festività

 

Art. 21 Lavoro Straordinario, festivo e notturno
Art. 22 Interruzioni e recuperi
Art. 23 Attrezzi, utensili e indumenti da lavoro
Norme di trattamento economico
Art. 24 Retribuzione
Art. 25 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 26 Scatti di anzianità
Art. 27 Rimborso spese
Art. 28 Reperibilità
Art. 29 Indennità di Capo operai
Art. 30 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Previdenza -Assistenza - Tutela della salute
Art. 31 Previdenza integrativa
Art. 32 Malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti
Art. 33 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
Art. 34 Welfare integrativo a livello provinciale
Art. 34.1 Staffetta generazionale
Art. 35 Cassa integrazione salari (CISOA)
Art. 36 Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 37 Tutela della salute dei lavoratori
Diritti sindacali
Art. 38 Tutela del delegato di azienda
Art. 39 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 40 Quote sindacali per delega
Norme finali
Art. 41 Decorrenza e durata
Allegati


Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento

Il giorno 17/05/2021 presso la sede di Coldiretti della provincia di Trento, tra Coldiretti della provincia di Trento […], Confagricoltura della provincia di Trento […], Cia della provincia di Trento […] e Flai-Cgil del Trentino […], Fai-Cisl del Trentino […], Uila-Uil di Trento e Verona […], visto il Testo Unico del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia autonoma di Trento del giorno 14/03/2019, comprendente il verbale di accordo del giorno 6 ottobre 2008, il verbale di accordo del giorno 4 marzo 2013, nonché il verbale di accordo del 20 novembre 2017

Oggetto del contratto
Il presente contratto regola, su tutto il territorio della provincia di Trento, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche [1] e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende faunistico-venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
___
[1] Sono florovivaistiche le aziende:
a. vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
b. produttrici di piante ornamentali da serra;
c. produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
d. produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Relazioni Sindacali - Bilateralità
Art. 1 Diritto di informazione

Attraverso il presente Contratto si intendono definire sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore agricolo.
Le Parti firmatarie, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, hanno sviluppato un positivo dialogo ad ogni livello, sia contrattuale che istituzionale, condividendo la necessità di potenziare le relazioni sindacali parallelamente alla riorganizzazione della struttura della bilateralità.
Obiettivo congiunto è l’analisi dei nuovi fabbisogni del sistema agricolo trentino nel suo complesso, in termini di qualificazione, competitività e regolarità delle imprese, nonché riqualificazione delle professionalità e, più in generale, della tutela dei lavoratori e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Vanno intesi in tal senso il “Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi, al lavoro nero/irregolare e all’abusivismo commerciale e per la tutela della concorrenza e del libero mercato”, Allegato sub I, nonché la costituzione del nuovo Ente Bilaterale del Settore Agricolo, Allegato sub II-Statuto EBTA.
Le Parti condividono l’esigenza di implementare tale strumentazione nella consapevolezza dell’importanza dell’informazione reciproca e dello scambio di valutazioni sui temi che possono incidere sensibilmente sul sistema agricolo trentino.
In tal senso le Parti condividono e dispongono, ai sensi dell’Art. 6 del CCNL e del “Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali” del 22 settembre 2009, che 1’EBTA assuma in sé le funzioni attribuite Osservatorio Provinciale”, al “Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro ed al “Centro di formazione agricola”, per quanto disciplinato dall’Art. 9 del CCNL, dall’Accordo del 19 giugno 2018, Allegato n. 6 del CCNL e dall’Art. 10 del medesimo contratto nazionale.
Le Parti condividono l'obiettivo di elaborare proposte unitarie in relazione alle politiche provinciali che impattino sul settore, nonché promuovere la promozione di analisi condivise sulla situazione socio-economica del nostro territorio con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro.
Le Parti, partendo dall’analisi dei dati raccolti in senso ad EBTA, prenderanno in esame in particolar modo:
a. La regolarità e legalità del settore;
b. I temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente di lavoro;
c. Le problematiche del Mercato del lavoro, dell’occupazione e della formazione, compresi i fabbisogni formativi, l’apprendistato, le tipologie contrattuali, l’organizzazione del lavoro;
d. Il numero degli addetti e dei lavoratori dipendenti, l’inquadramento professionale, la situazione congiunturale;
e. La produttività e redditività di sistema, le tematiche di settore, l’innovazione;
f. La responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità ambientale, i nuovi modelli di sviluppo legati/ai moderni sistemi di coltivazione.
I dati emersi dalle analisi di cui al paragrafo precedente costituiranno, annualmente, un documento utile che EBTA metterà a disposizione delle Parti.
Pertanto, a livello provinciale, le Parti concordano di analizzare congiuntamente in apposito incontro, da tenersi di norma entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sull’andamento generale del settore per il confronto sui diversi tavoli istituzionali e contrattuali. Le Parti analizzeranno, sulla base dei medesimi dati, l’andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferimento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle aziende. (Allegato 2 del presente contratto)

Art. 1.1 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Ai sensi dell'Art. 6 del CCNL è stato istituito l'Ente Bilaterale Territoriale Agricoltura (d'ora innanzi EBTA - Ente Bilaterale Trentino Agricoltura), affidando allo stesso i seguenti compiti, ai sensi degli Arti. 7 ed 8 dello stesso CCNL e di quanto disposto dalle Parti al comma 6 dell’Art. 1.1. del presente CCPL:
1. Effettuare il monitoraggio del Mercato del lavoro, anche con riferimento alle pari opportunità al fine di promuovere rincontro domanda-offerta e la formazione professionale e continua e la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei trasporti e nella logistica correlati;
2. Realizzare attività utili all'inclusione e all'inserimento nella società dei lavoratori immigrati e della manodopera migrante, anche durante i periodi di maggiore flusso stagionale;
3. Monitorare l'andamento dei singoli comparti del settore agricolo;
[…]
7. assumere i compiti di cui all’Osservatorio Provinciale, al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro, al Centro di formazione agricola;
8. agevolare e migliorare le relazioni sindacali;
9. assumere ogni altra funzione/compito che le Parti riterranno opportuni e comunque assolvere a tutto quanto descritto nello Statuto dell’Ente medesimo.
[…]
Resta espressamente inteso che tutto quanto non previsto dal presente articolo sarà regolamentato da appositi accordi specificativi e dallo Statuto dell'Ente medesimo.

Art. 2 Mercato del lavoro, legalità e regolarità
Le Parti stipulano il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale, da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa ai citati contratti collettivi e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati. Le parti si impegnano ad adoperarsi per l’osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell’arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale. Le aziende operanti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri dipendenti, anche se con rapporto di lavoro intermittente od accessorio, con decorrenza dal primo giorno di lavoro, presso l’EBTA.
In presenza di spiccate tendenze innovative sul piano della meccanizzazione o degli indirizzi colturali, con possibili riflessi negativi sui livelli occupazionali, su richiesta di una delle parti, ai sensi de vigente CCNL, verrà incaricato 1'EBTA di studiare il problema, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo.
L'EBTA potrà formulare delle proposte di soluzione per i problemi posti, adoperandosi anche, compatibilmente con le norme sul collocamento, per favorire il reinserimento nell'attività agricola degli operai a tempo indeterminato il cui precedente rapporto di lavoro fosse stato risolto a causa delle tendenze su esposte.
Considerando che le grandi campagne stagionali relative alla raccolta di frutta, ortaggi a pieno campo e alla vendemmia possono porre dei problemi di avviamento al lavoro, trasporto, servizi sociali, nel quadro dell'applicazione complessiva dei contratti e delle leggi sociali, l'EBTA esaminerà tali problemi per individuare le conseguenti azioni comuni, intese principalmente a sensibilizzare i poteri pubblici al fine del superamento degli anzidetti problemi.

Art. 2.1 Rete del lavoro agricolo di qualità
Le Parti, condividendo appieno la necessità di puntare a un sempre più alto livello di qualità, legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale Trentino Agricoltura si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 4, lettera c-ter), della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".
La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità si articola infatti in sezioni territoriali atte alla promozione di iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

Costituzione del rapporto di lavoro e collocamento
Art. 4 Assunzione

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
- per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 21 e 22 del CCNL);
- per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “6” artt. 21 e 22 del CCNL);
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22 del CCNL).
Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 13 del CCNL, ai sensi del comma 4 per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie.
Sono da considerare tali in Provincia di Trento:
• Alpeggio;
• Potatura invernale della vite e dei fruttiferi;
• Raccolta dei prodotti ortofrutticoli e vendemmia;
• Dirado e lavorazione del verde nel vigneto, per il vivaio pulizie innesto, messa a dimora degli innesti talea, serratura barbatelle, prelievo marze e portainnesti, preparazione materiale d’innesto.
[…]

Art. 7 Manodopera migrante
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi o i singoli lavoratori provenienti da altra provincia o comunque residenti in comuni distanti più di 40 Km. da quello nel quale vengono occupati.
A tali lavoratori, deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove viene effettuata la prestazione.
[…]
Vitto e Alloggio
Nelle aziende dove sia possibile per la manodopera migrante assunta per i lavori stagionali di cui all’art. 25 del CCNL, deve essere prevista la concessione di locali, eventualmente riscaldati, fomiti di servizi igienici, idonei ad una confortevole sistemazione e le relative attrezzature per il pernottamento.
Per tale servizio, abbinato alla somministrazione di una adeguata "prima colazione", potrà essere dedotta dalla retribuzione del lavoratore, una quota pari ad un massimo di 6,00 € giornalieri.
L'azienda che fornisca anche i pasti caldi (primo piatto, secondo e contorno), è autorizzata a dedurre un massimo di 3,00 € giornalieri per ogni pasto fornito (ad esclusione della prima colazione) dalla retribuzione del dipendente.
Rimane alla libera scelta dell'azienda e del lavoratore rinunciare in ogni momento alla fornitura e/o al godimento di tali servizi. In caso di contestazioni in merito alla qualità dei servizi in rapporto alla quota richiesta, si attiverà un organismo, composto da un rappresentante dei lavoratori e da uno dei datori di lavoro che dopo la verifica esprimerà un parere vincolante per le parti.

Art. 9 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL, si conviene che i prodotti e i periodi della relativa raccolta, compatibilmente con l'andamento stagionale, per la Provincia Autonoma di Trento siano i seguenti:
• Ciliege (con raccolta indicativamente nei mesi da maggio ad agosto)
• Pere (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a ottobre)
• Susine (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a settembre)
• Uva (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a ottobre)
• Mele (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a novembre)
• Piccoli frutti (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a ottobre)
• Ortaggi (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
• Erbe officinali (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre)
• Kiwi (con raccolta indicativamente nei mesi da settembre a novembre)
• Olive (con raccolta indicativamente nei mesi da ottobre a dicembre)
• Dirado e lavorazione del verde nel vigneto, (indicativamente nei mesi di giugno e luglio)
• Vivai viticoli e frutticoli (raccolta e preparazione materiale di innesto da novembre a gennaio; innesto da febbraio a aprile e da luglio a agosto; pulizia vivaio da giugno a settembre, sterro e cernita da ottobre a dicembre
[…]
È esclusa dall'applicazione degli accordi di cui al presente articolo la manodopera non regolarmente avviata al lavoro a norma delle vigenti leggi.

Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 13 Orario di lavoro

Fermo restando che l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 giornaliere dal lunedì al sabato. In caso di settimana corta l’orario sarà distribuito sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo accordi aziendali specifici.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita per il periodo di raccolta mele/uva, nel limite di 80 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore come stabilito dall’art 34 del CCNL.
L'orario di lavoro di 40 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, darà diritto a 52 ore annue, utilizzate sotto forma di permessi individuali retribuiti.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui all'art. 34 del vigente CCNL, è regolata nelle modalità previste dall'Art. 21 del presente CCPL.
Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia agli operai addetti alle stalle e alle strutture agrituristiche deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia a richiesta della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, nei primi 3 anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time con un minimo di 24 ore settimanali di rapporto di lavoro.
Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 37, è prevista una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la normativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.
Resta inteso che la mezza giornata o l'intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie.
Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente CCPL, specifici accordi aziendali potranno prevedere l'automatico allineamento del salario e dell'orario di lavoro a quello dei dipendenti di ruolo pubblico impiegati con la mansione di operaio agricolo presso la stessa Azienda.

Art. 14 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo, è demandata ai Contratti individuali in applicazione delle norme di Legge in materia.

Art. 19 "Banca delle ore"
A far data dal 1.1.2013, è istituita la “Banca Ore Individuale”, nella quale, su richiesta del lavoratore, verranno accreditate le ore maturate dal singolo dipendente a titolo di:
- permessi, non fruiti entro l'anno di maturazione;
- ex festività, non fruite entro l’anno di maturazione;
- ore di straordinario e/o supplementari eventualmente svolte.
In ogni momento il lavoratore ha la facoltà di costituire la propria “Banca Ore Individuale”, da individuarsi con apposita voce nel cedolino paga, attraverso l’attribuzione dei permessi e delle ex festività non fruite in corso d’anno, così come di eventuali ore supplementari e/o straordinarie svolte nel corso del periodo di riferimento.
Resta inteso che, in caso di non attivazione dello strumento della “Banca Ore Individuale”, i permessi e le ex festività non fruite nel corso del periodo di maturazione saranno nella disponibilità del lavoratore stesso per la loro fruizione entro il 30 giugno dell’anno successivo, e, se ancora non utilizzate, retribuite con la paga del medesimo mese di giugno.
La fruizione delle ore accantonate nella “Banca Ore Individuale” potrà avvenire:
1. entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo di accantonamento; ,  
2. con richiesta del lavoratore con un preavviso di 48 ore; e per le seguenti causali: a) prolungamento delle ferie collettive aziendali con particolare riguardo ai lavoratori stranieri; b) a gruppi di 4 o 8 ore, ovvero ore singole di assenza individuale dal lavoro a titolo “recupero banca ore individuale”.
La normale retribuzione delle ore accantonate avverrà al momento della effettiva fruizione.
Le ore straordinarie e/o supplementari accantonate a titolo di “Banca Ore Individuale” verranno riportate nel cedolino paga con cadenza mensile e retribuite, a discrezione del lavoratore, con la sola maggiorazione prevista dal vigente CCNL, articoli 42 e 43, in riferimento all’istituto del lavoro straordinario, ovvero, con il riconoscimento di un ulteriore pari percentuale di orario accantonato.
Nel caso di ore accantonate, a titolo di “permessi”, “ex festività”, “lavoro straordinario”, “lavoro supplementare”, e non fruite entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo di maturazione e di effettivo svolgimento, le stesse saranno retribuite con la paga del mese di gennaio entrante.
La volontà del lavoratore di cui ai precedenti paragrafi, dovrà manifestarsi con dichiarazione scritta, che dovrà contenere:
a) voce della retribuzione da accantonare (ex festività, permessi, ore straordinarie e/o supplementari);
b) specificazione della tipologia di valorizzazione delle eventuali ore supplementari, economica od in termini di maggiore orario accantonato; c) riepilogo dei principali disposti di cui al presente articolo, in termini di causali, di fruizione e di retribuzione.

Art. 21 Lavoro Straordinario, festivo e notturno
Si considera:
1. lavoro straordinario, quello svolto oltre l'orario ordinario di lavoro;
2. lavoro festivo, quello svolto nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 20;
3. lavoro notturno, quello svolto dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario, nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 22 Interruzioni e recuperi
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Limitatamente agli operai a tempo indeterminato e per sospensioni del lavoro di durata inferiore ad una giornata, l'azienda, d'intesa con i lavoratori, potrà disporre il recupero delle ore non lavorate.
Nel rispetto della legislazione vigente, tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.

Art. 23 Attrezzi, utensili e indumenti da lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all'operaio agricolo, gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli;
L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi e gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.
Ad ogni operaio assunto saranno fomiti gli indumenti e i d.p.i. necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa affidatagli come previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro regolamentato dal D.lgs 9 aprile 2008, n°81.

Norme di trattamento economico
Art. 28 Reperibilità

Oltre alla normale retribuzione, all'operaio incaricato in forma scritta dall'Azienda di essere reperibile, per la durata dell'incarico stesso sarà riconosciuta una indennità pari al 10% della retribuzione globale di fatto. In caso di prestazione lavorativa in regime di reperibilità che ecceda la mezzanotte, oltre alla normale retribuzione, al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti compensativi sulla giornata successiva per un numero pari di ore a quelle prestate.

Previdenza -Assistenza - Tutela della salute
Art. 32 Malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti

[…] In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero; l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 37 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, si conviene quanto segue:
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai che nell'arco di 12 mesi hanno superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la loro opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite mediche preventive almeno ogni sei mesi con diritto al pagamento da parte dell'azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
I lavori da considerarsi nocivi, per i quali è prevista la riduzione dell'orario ordinario di lavoro (art. 13 del presente CIPL) sono:
1. irrorazioni con esteri fosforici o con prodotti antiparassitari appartenenti alla prima classe tossicologia;
2. spargimento a mano di concimi corrosivi, (calciocianammide e perfosfati non granulari);
3. pulizia delle vasche degli impianti ittici.
Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo trascorse almeno 24 ore, meno che la normativa legislativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.
Inoltre, rilevata la necessità di ridare impulso all'azione in materia di sicurezza, si ritiene indispensabile il potenziamento dell'attività dell’Ente Bilaterale Trentino Agricoltura e, contestualmente, aprire un tavolo di discussione con i competenti organi della P.A.T.