Tipologia: CPL
Data firma: 15 maggio 2018
Validità: 31.12.2019
Parti: Uncem, Provincia Bolzano e Cgil/Agb, Fai-Cisl/Sgb
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Bolzano
Fonte: faicisl.it


Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Informazioni
Art. 4 Diritti sindacali
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Formazione professionale
Art. 7 Sicurezza sul lavoro ed età minima
Art. 8 Dimissione
Art. 9 Controversie
Art. 10 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 11 Occupazione e garanzia occupazionale
  Art. 12 Classificazione degli operai
Art. 13 Permessi straordinari
Art. 14 Interruzioni volontarie
Art. 15 Salario integrativo provinciale
Art. 16 Indennità di alta montagna
Art. 17 Rimborso delle spese di viaggio e dei danni subiti al proprio veicolo
Art. 18 Attrezzi di lavoro
Art. 19 Mensa
Art. 20 Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore
Art. 21 Assicurazioni sociali ed integrazioni trattamenti
Art. 22 Fondo pensione complementare

Contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano

Il giorno 15 maggio 2018 a Bolzano presso la sede della Ripartizione provinciale foreste, tra l’Uncem per la Provincia autonoma di Bolzano […] con i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano […], i quali sottopongono il presente contratto integrativo alla Giunta provinciale per il suo recepimento […], e la Cgil/Agb […], la Fai - Cisl/Sgb […], si è stipulato quanto segue:

Art. 1 Sfera di applicazione
(riferimento art. 1 CCNL)
1. Il presente contratto integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2010, in seguito denominato "CCNL", e si applica nella Provincia autonoma di Bolzano per i rapporti di lavoro e le attività di cui all'articolo 1 dello stesso. I lavori riguardano:
a) impianto, coltura e manutenzione di vivai forestali;
b) rimboschimenti e risarcimenti, compresi i lavori preparatori e sussidiari;
c) tagli colturali ed utilizzazioni forestali anche delle piante di alto fusto;
d) messa in opera, esercizio e smantellamento di impianti a fune nonché allestimento, trasporto ed esbosco del legname anche con impianti a fune;
e) lotta antiparassitaria;
f) bonifica e miglioramento dei pascoli montani;
g) costruzione di strade forestali e piste di esbosco;
h) lavori di sistemazione e manutenzione di strade fo-restali;
i) sistemazione ed inerbimento di scarpate e di zone franose;
j) spegnimento di incendi boschivi;
k) costruzione e manutenzione di fabbricati ed impianti demaniali, nonché gestione dei medesimi;
l) opere di sistemazione antivalanghe;
m) manutenzione delle opere suddette;
n) interventi forestali di particolare necessità in caso di pubbliche calamità;
o) lavori in segheria a completamento della lavorazione boschiva nelle proprietà demaniali;
p) rilievi ed elaborazioni dati per piani di gestione, inventari forestali, danni da selvaggina, catasto ittico e diversi altri schedari;
q) lavori di valorizzazione ambientale o paesaggistica;
r) lavori nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Art. 3 Informazioni
(riferimento art. 3 CCNL)
1. Le parti contrattuali si incontrano annualmente per discutere questioni di comune interesse.

Art. 5 Orario di lavoro
(riferimento art. 9 CCNL)
1. L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni da lunedì a venerdì.
2. Qualora venga richiesto di lavorare nella giornata del sabato, tali ore sono considerate lavoro straordinario ai sensi dell'art. 50 CCNL.
3. Qualora gli operai non effettuino le 39 ore settimanali per causa di forza maggiore, è consentito recuperare le ore di lavoro mancanti nell’ambito del mese, purché tale recupero non comporti un orario giornaliero superiore alle 10 ore. Le predette ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore ordinarie di lavoro.
4. Nell’ipotesi in cui l’operaio chieda di recuperare le ore perdute effettuandole nella giornata di sabato, tali ore saranno considerate lavoro ordinario a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Tale ipotesi ricorre comunque quando la maggioranza della squadra e il direttore dei lavori siano d’accordo.
5. In via eccezionale viene data la possibilità di ripartire l’orario settimanale su 4 giorni, sempre che sia d’accordo la maggior parte degli operai e lo consenta l’organizzazione del cantiere.
6. Su richiesta scritta dell'operaio nei vivai forestali è possibile ridurre l'orario settimanale. Nella richiesta viene fissata la presumibile durata dell'orario ridotto.

Art. 7 Sicurezza sul lavoro ed età minima
(riferimento art. 22 CCNL)
1. Il datore di lavoro si impegna a favorire la fornitura di ricetrasmittenti ai capi squadra operanti su posti di lavoro difficilmente raggiungibili ed inagibile agli automezzi.
2. Per ogni tipo di lavoro viene fornito l'abbigliamento di protezione prescritto dalle norme antiinfortunistiche vigenti con l'obbligo di indossarlo.
3. L’età minima per gli operai è stabilita in 16 anni; fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età gli stessi non possono svolgere lavori pesanti e pericolosi e possono essere assunti per un periodo massimo di 3 mesi all’anno.

Art. 14 Interruzioni volontarie
1. Di norma operai con contratto di lavoro a tempo determinato non possono fruire di interruzioni del lavoro. In caso di motivate esigenze personali il rapporto di lavoro può essere interrotto per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi all’anno. Ulteriori 3 giorni possono essere fruiti in caso di malattia di figli minori di 12 anni.
- 2. L’operaio, prima di poter fruire dell’interruzione volontaria, inoltra una domanda scritta al datore di lavoro. Qualora non esistano motivi tecnico-organizzativi, tale interruzione viene concessa per iscritto

Art. 16 Indennità di alta montagna
(riferimento art. 53 CCNL)
2. Viene corrisposta un'indennità di alta montagna unitaria nella misura del 12 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale.

Art. 19 Mensa
(riferimento art. 16 e 58 CCNL)
1. Il datore di lavoro, qualora venga richiesta dalla maggioranza degli operai componenti il cantiere e qualora tale maggioranza sia composta da 12 unità, si impegna all’istituzione di un servizio mensa, mettendo a disposizione a tale scopo le attrezzature necessarie ed un operaio per il servizio cucina.
2. Se ciò non è possibile al lavoratore viene corrisposto l’importo di euro 1,50 all’ora.
3. Se l’operaio deve pernottare fuori, gli viene messo a disposizione cena, pernottamento e colazione oppure, previo accordo con il direttore dei lavori, gli vengono rimborsate le spese documentate in maniera idonea.