ACCORDO OPERATIVO


per l'estensione della campagna vaccinale anti SARS-COV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro


TRA
 

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale Calabria (di seguito denominato "INAIL") con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60***, rappresentato dalla Dr.ssa Caterina Crupi, nella qualità di Direttore regionale

E

L'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, via Vinicio Cortese, n. 25, ***, rappresentata dal Prefetto Dr.ssa Luisa Latella - Commissario Straordinario dell'ASP di Catanzaro,
di seguito dette anche "le Parti".
 

PREMESSO CHE

■ l'attuale scenario legislativo pone l'INAIL al centro di un evidente processo di riforma del complessivo sistema di tutela, che ne ha determinato un ampliamento dei compiti e delle funzioni, trasformandolo da erogatore di prestazioni a soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale ed integrata;
■ l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca e di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con soggetti istituzionali di analoga competenza e con partner di comprovata competenza e qualificazione;
■ il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", adottato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute;
■ il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario e con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL, hanno adottato, in data 8 aprile 2021, le "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV- 2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", da applicare sull'intero territorio nazionale per la costituzione, l'allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro;
■ i datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. A del Decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente, ovvero non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi - ai fini della vaccinazione dei lavoratori dipendenti - delle strutture sanitarie dell'INAIL;
■ il 29 aprile 2021 la Direzione regionale INAIL Calabria ha sottoscritto con la Regione Calabria un Protocollo per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 per l'estensione della campagna vaccinale alle attività economiche e produttive del territorio regionale;
■ è intenzione dell'ASP di Catanzaro e della Direzione regionale INAIL Calabria avviare, sulla base e nell'ambito delle premesse sopra declinate e nel superiore interesse della collettività del territorio regionale, un rapporto di collaborazione mirato alla partecipazione della Direzione regionale INAIL Calabria alle attività correlate alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19 ai lavoratori, presso l'HUB vaccinale di Catanzaro Lido da tempo operativo nonché presso l'HUB vaccinale di Lamezia Terme di prossima istituzione;
tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Finalità

Con il presente Accordo operativo, le Parti intendono consolidare la più ampia collaborazione nelle iniziative di promozione e presidio della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore d'interesse (indicato in premessa).
In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative orientate alle finalità di seguito elencate:
1. concorrere ad incrementare e accelerare a livello territoriale la capacità vaccinale;
2. rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull'intero territorio regionale;
3. accrescere il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Il presente Accordo operativo disciplina il rapporto di collaborazione tra l'ASP di Catanzaro e la Direzione regionale Calabria per l'estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 ai lavoratori impegnati nelle attività economiche e produttive del territorio regionale.
A tal fine, le Parti si attengono al rispetto delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS- Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro richiamate in premessa, nonché alle modalità organizzative e operative declinate negli articoli seguenti.
 

Art. 3
Organizzazione delle vaccinazioni dei lavoratori

Il flusso organizzativo propedeutico alla vaccinazione dei lavoratori per i quali sia avanzata, sulla base di quanto richiamato nelle premesse del presente Accordo, richiesta da parte dei Datori di lavoro è articolato nelle fasi di seguito descritte:
1. la Direzione regionale INAIL Calabria riceve dal Datore di lavoro l'elenco dei lavoratori dipendenti che intendono volontariamente sottoporsi a vaccinazione che aderiscono volontariamente alla campagna di vaccinazione e procede alla verifica di congruità dei dati ricevuti sotto il profilo della sussistenza del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda;
2. l'elenco di cui al punto precedente viene inoltrato dalla Direzione regionale INAIL Calabria all'ASP di Catanzaro per le attività di registrazione su piattaforma dedicata con indicazione di una possibile unica data di somministrazione;
3. l'ASP di Catanzaro, eseguite le attività di registrazione su piattaforma dedicata, comunica alla Direzione regionale INAIL Calabria la data di somministrazione (conferma della data indicata o altra data) con precisazione delle fasce di orario di convocazione dei lavoratori;
4. la Direzione regionale INAIL Calabria provvede a comunicare al Datore di lavoro interessato la data di somministrazione definita dall'ASP di Catanzaro, contestualmente inviando la documentazione relativa all'anamnesi e all'acquisizione del consenso informato secondo il modello unico definito a livello nazionale.
 

Art. 4
Somministrazione e osservazione post vaccinazione

L'ASP di Catanzaro rende disponibili alla Direzione regionale INAIL Calabria presso gli HUB vaccinali di Catanzaro Lido (già operativo) e di Lamezia Terme (di prossima istituzione) una/due postazioni, presidiate da Personale sanitario e/o parasanitario dell'INAIL che provvederà all'erogazione delle attività di seguito elencate:
1. informazione ai lavoratori sulla procedura e sulle modalità di vaccinazione applicate;
2. informazione circa la somministrazione del vaccino e sue conseguenze;
3. acquisizione del consenso informato secondo il modello unico definito a livello nazionale;
4. raccolta dell'anamnesi e verifica delle condizioni di salute ai fini di un'appropriata somministrazione del vaccino;
5. tempestiva registrazione dei dati relativi alle singole vaccinazioni espletate;
6. tutela della privacy e prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratici e dei lavoratori.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le proprie risorse professionali, tecniche, strumentali in una logica di piena collaborazione.
L'ASP di Catanzaro assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino, ove prevista, secondo le modalità e tempistiche proprie di ciascun tipo di vaccino.
Trattandosi di un'iniziativa a tutela della salute pubblica, l'intero processo non comporta alcun rapporto economico né oneri finanziari nelle relazioni tra le Parti.
Ferme restando le competenze e prerogative istituzionali dell'ASP di Catanzaro, sull'intero processo di vaccinazione, responsabilità e tutele del personale impegnato nelle attività in collaborazione ai sensi del presente Accordo restano regolate dalla normativa nazionale vigente in materia e dalla normativa interna delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

Eventuali risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo operativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo operativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo operativo.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e dell'ASP di Catanzaro saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo operativo.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza di dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza fissata all'articolo seguente, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con avviso di ricevimento.
 

Art. 10
Durata

Il presente Accordo operativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata fino al perdurare delle esigenze e delle condizioni di operatività degli HUB interessati, in assenza di diversa preventiva manifestazione di volontà delle Parti.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 
 

Art. 12
Modifiche all'Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di 6 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Per l'ASP di Catanzaro

Per la Direzione regionale INAIL Calabria

Il Commissario Straordinario
Rappresentante legale
Luisa Latella


Il Direttore regionale
Caterina Crupi


fonte: https://www.inail.it