Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ

 

Prot. 850/A.P.l- 2056

 Roma, 16 marzo 2020



OGGETTO: Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale.
Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio.

 

A... omissis...


L’evoluzione pandemica dell’infezione da COVID-19, le relative conseguenze in termini di allarme sociale, le raccomandazioni non sempre univoche che circolano e le ripercussioni sul versante psicologico possono indurre ad iniziative sul territorio e alla individuazione di misure di contenimento non adeguate o concretamente non adottabili.
La necessità di garantire compiti essenziali, quale quello istituzionale, non può comunque prescindere dalla prioritaria esigenza di tutelare la salute dei lavoratori dei comparti interessati.
In termini strategici ed organizzativi, le misure prioritarie di contenimento del contagio si identificano con gli interventi di carattere preventivo primario, atte ad evitare il contatto con il virus e che devono essere, perciò, assolutamente adottate da tutti gli uffici e reparti in termini di rimodulazione e riorganizzazione del lavoro, secondo le linee indicate nelle varie circolari che si sono susseguite sull’argomento.
L’uso dei dispositivi di protezione rappresenta una misura che deve essere necessariamente adottata soltanto dopo aver perseguito, con tutti gli sforzi possibili, le strategie primarie di prevenzione, tenuto conto che, in tal caso, si ammette già un potenziale contatto con l’agente lesivo e l’unica possibilità resta quella di creare una efficace, e non sempre totale, barriera protettiva.
Strategie che ricorrano all’adozione dei dispositivi di protezione, senza prima aver adottato le misure primarie possibili di contenimento del rischio, sono metodologicamente scorrette.
Ciò è ancor più cogente laddove non si riesca a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale prescritti.
L’Amministrazione, pur in un mercato sempre più asfittico, è impegnata nell’acquisizione di ulteriori scorte, ma un uso sconsiderato non potrebbe trovare soddisfacimento neppure se si disponesse di quantitativi che non possono non tenere conto delle esigenze complessive, che non riguardano solo i nostri operatori.
E pertanto ancor più tassativo mettere in atto le misure organizzative di contenimento primario, nel caso concreto riduzione del personale impiegato, cessazione/limitazione di servizi non indispensabili, diversa organizzazione delle presenze, ecc.
L’Amministrazione, da gennaio u.s., ha provveduto a distribuire un numero non irrilevante di dispositivi di protezione individuale e questa Direzione ha dettato linee-guida nell’utilizzo degli stessi, in accordo con le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’organizzazione Mondiale della Sanità (QMS).
In particolare, da fine gennaio 2020 ad oggi risultano essere stati distribuiti 75.760 facciali filtranti FFP2/FFP3, 160.890 mascherine chirurgiche e 776.200 paia di guanti in lattice, 13.190 camici monouso, 3.790 occhiali protettivi, 15.216 flaconi di disinfettante.
Sono in distribuzione ulteriori 25.750 facciali filtranti FFP2/FFP3, 20.000 mascherine chirurgiche e 760.700 paia di guanti in lattice; la relativa assegnazione è stata disposta da questa Direzione sulla base di una valutazione che ha tenuto conto della situazione epidemiologica e della forza sul territorio, nonché della pregressa quantità di dispositivi forniti, secondo lo schema allegato.
Come già indicato nella circolare di questa Direzione, di prot n. 850/A.P.l-694c dell’l febbraio 2020, i dispositivi di protezione individuale saranno fomiti agli enti/repaiti esclusivamente attraverso gli uffici sanitari della Polizia di Stato di riferimento, ai quali dovranno altresì pervenire eventuali ulteriori richieste, debitamente e dettagliatamente motivate.
Tutti gli enti/reparti, entro le prossime 48 ore, dovranno comunque comunicare a questa Direzione, all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. il dato numerico della Forza effettivamente esposta, specificando la tipologia di servizio per la quale si rende necessaria la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, secondo le raccomandazioni fomite.
Le linee-guida di questa Direzione, che hanno individuato le specifiche circostanze di servizio e le relative prescrizioni all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo il principio di massima precauzione, restano valide e tutte le figure che entrano nella gestione e nell’utilizzo degli stessi devono attenersi a tali indicazioni.
In merito alle richieste che più frequentemente giungono a questa Direzione, si precisa quanto segue:
- l’utilizzo della maschera chirurgica può essere indicato nel caso di spostamenti con l’autovettura, con due dipendenti a bordo, alla distanza di meno di un metro;
- nei servizi di vigilanza all’aperto, a distanza interpersonale superiore al metro, l’utilizzo di facciali filtranti e mascherine chirurgiche, non è indicato;
- i dispositivi di protezione vanno indossati laddove vi siano condizioni operative che non consentano il rispetto del distanziamento sociale o nel caso di interventi per i quali è presumibile che possa concretizzarsi un contatto diretto ed inevitabile (assembramenti e manifestazioni di protesta non autorizzati, ecc.);
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale deve essere temporalmente limitato al momento del possibile contatto a rischio; non è la tipologia del servizio che ne individua l’utilizzo ma soltanto il verificarsi di una circostanza di rischio;
- un unico dispositivo deve essere utilizzato almeno per un turno di servizio, a meno che non si verifichino situazioni eccezionali che ne compromettano l’efficacia;
- negli uffici, una volta applicate le misure di prevenzione primaria (sospensione di attività non essenziali, redistribuzione degli spazi, rispetto del distanziamento sociale, applicazione delle modalità di lavoro a distanza, ecc.), l’uso dei dispositivi di protezione deve essere considerato eccezionale e residuale a specifiche ed impreviste situazioni;
- non è obbligatorio che le persone che afferiscano presso gli uffici aperti al pubblico indossino dispositivi di protezione;
- la sanificazione di ambienti e delle autovetture di servizio non c procedura che deve essere attuata quotidianamente, ma secondo le disposizioni già fornite con le precedenti direttive; ulteriori eventuali esigenze in tal senso, in rapporto a specifiche situazioni, devono essere concertate con l’ufficio sanitario competente.
Nel caso dell’operatore di polizia, peraltro, è pleonastico osservare come l’utilizzo scorretto e non indicato delle procedure di profilassi, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale, possa avere influenza emulativa sulla popolazione generale.
L’OMS, nei riferimenti scientifici sull’uso delle maschere quali dispositivi di protezione individuale, evidenzia che:
- l’uso della maschera rappresenta una delle possibili misure di prevenzione;
- l’uso esclusivo della maschera è insufficiente a garantire un adeguato livello di protezione, se non combinata con altre misure di prevenzione (lavaggio mani e comportamenti adeguati);
- indossare la maschera, se non indicato, causa oltre a costì non necessari, un falso senso di sicurezza che può far trascurare altre buone prassi di igiene;
- se indossata, l’utilizzo appropriato della maschera è essenziale per evitare un aumento del rischio di trasmissione.
Tenuto conto di questi presupposti, la Direzione Centrale di Sanità ha diramato da tempo a tutte le articolazioni territoriali specifiche indicazioni, complete di audiovisivi, per informare gli operatori di Polizia sul corretto utilizzo di questi dispositivi. Ha provveduto, anche in collaborazione con gli specifici settori lavorativi, ad analizzare i contenuti del servizio onde individuare tutte quelle attività meritevoli di una peculiare valutazione del rischio.
Tali valutazioni ed indicazioni possono e devono essere fatte proprie dai datori di lavoro e dai medici competenti, senza necessità di una rivalutazione territoriale del rischio, considerato pure l’impegno straordinario profuso da tutte le componenti dell’amministrazione in questo particolare ed impegnativo momento.
Situazioni eccezionali o non contemplate a sufficienza dalle linee guida già promulgate devono essere segnalate a questa Direzione, a ragione della presenza di settori ed attività analoghe sul territorio e della inderogabile necessità di adeguamento ed omogeneizzazione delle procedure.
Non vi è, allo stato attuale, la necessità di rivedere le indicazioni all’utilizzo dei dispositivi di protezione. Pur essendo consapevoli che una diffusa ed auspicabile distribuzione potrebbe aiutare a placare le comprensibili ansie, Soggettiva indisponibilità degli stessi continua a rendere indispensabili una distribuzione ragionata, indicazioni omogenee, una strategia di utilizzo corretta e condivisa, un comportamento responsabile da parte di chi li utilizza.
Mancata valutazione e definizione dei servizi irrinunciabili ed essenziali, omissioni di misure per la diluizione delle occasioni di contatto, non adozione della rimodulazione del personale negli uffici e dei relativi spazi, richieste non adeguate ai concreti profili di rischio, prescrizioni di utilizzo non corrette, consumi ingiustificati dei dispositivi di protezione rendono complessa una adeguata suddivisione degli stessi sul territorio, con la consapevolezza e la preoccupazione che qualora l’utilizzo diventi tassativo ed irrinunciabile, per mutate condizioni ambientali e sociali, non ve ne sia concretamente la disponibilità.
L’amministrazione assicura che, in tal senso, sta compiendo tutti gli sforzi possibili per assicurare l’approvvigionamento dei dispositivi nel più breve tempo possibile.
Si confida nella puntuale osservanza delle suddette disposizioni.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
CIPRANI


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