Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-A/numero del protocollo

Roma, data del protocollo


OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Disposizioni.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
…omissis…

Dal 4 maggio p.v. entreranno in vigore le nuove misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal DPCM del 26 aprile u.s., che delinea una graduale ripresa delle attività ordinarie.
L’allentamento delle misure di contenimento e la riapertura delle attività produttive e commerciali determineranno un inevitabile incremento dei traffici, sotto il profilo della mobilità privata e pubblica, ed una più intensa fruizione degli spazi pubblici e comuni da parte della cittadinanza.
In tale scenario, prevedibilmente, si assisterà ad una ripresa delle attività delittuose riconducibili alla c.d. criminalità diffusa, cosi come al tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel tessuto economico, gravemente colpito dalla crisi di liquidità.
Altrettanto verosimilmente le Autorità di pubblica sicurezza e la Polizia di Stato si misureranno con le varie espressioni del disagio socio-economico derivanti dalla congiuntura indotta dall’epidemia, con inevitabili riflessi sotto il profilo dei servizi di ordine pubblico.
Sino ad oggi l’approccio del Dipartimento nella gestione e nella tutela del personale dipendente si è sostanziato nell’utilizzo di ampie e variegate misure volte a limitare o finanche escludere in radice le occasioni di rischio di diffusione del contagio, in primis mediante la massima rarefazione dei contatti sociali.
Nella fase che si apre occorre conciliare il primario e prevalente obiettivo della tutela della salute del personale, alla cui salvaguardia deve essere ispirata ogni azione, con le diverse e rinnovate esigenze poste dall’allentamento delle misure di “confinamento”.
A tal riguardo, con la presente, si forniscono disposizioni e indirizzi alle SS.LL. per agevolare l’opera di organizzazione degli uffici e di calibrata definizione dei servizi, nella consapevolezza che il passaggio da una fase all’altra non potrà che essere caratterizzato da coerenza, prudenza e gradualità.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa, alla luce del quadro di riferimento che sarà fornito dalla Direzione centrale di Sanità, dovrà essere organizzato - secondo una logica di consequenzialità - su tre pilastri di intervento: luoghi fisici ove si presta l’attività lavorativa, orari di lavoro e dotazioni di sicurezza (dispositivi di protezione individuale e misure logistiche).
In primo luogo dovranno essere organizzati gli ambienti di lavoro al fine di assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla menzionata circolare della Direzione Centrale di Sanità. Le SS.LL. sono chiamate, in tale contesto, a provvedere a un appropriato diradamento in termini spaziali degli operatori, avvalendosi, nella misura più ampia possibile, di tutti gli spazi e di tutte le postazioni di lavoro comunque a disposizione di ogni ufficio o, più in generale, dell’Amministrazione, in ciascuna realtà territoriale, inclusi quelli temporaneamente non utilizzati.
Nella valutazione dei singoli ambienti di lavoro, particolare attenzione andrà prestata agli uffici di tipologia front office o comunque caratterizzati da attività “operativa”, ove il contatto con il pubblico o comunque con terzi tomi a sussistere in concreto. In tali situazioni, le SS.LL., nell’introdurre, caso per caso, le misure tecniche, terranno in particolare considerazione la necessità di limitare i rischi di contagio non soltanto tra operatori, bensì anche tra operatori e terzi.
Le SS.LL. - laddove, nonostante l’applicazione delle misure di cui sopra, dovessero permanere situazioni di distonia rispetto al quadro di riferimento delineato dalla Direzione centrale di Sanità - vorranno orientare, con i principi di flessibilità richiesti dall’emergenza ancora in atto e con il sostegno, sensibile e responsabile, che le OO.SS. hanno già pienamente garantito, le programmazioni settimanali di tutti i servizi concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:
a) in primo luogo, attraverso l’adozione di moduli organizzativi ispirati alla “logica dell’alternanza’", già enunciata in precedenti circolari, da realizzarsi:
o con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
o ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o esterno).
Ciascuna delle opzioni di cui alla presente lettera a) è sempre compatibile con la possibilità di ricorrere alla prestazione di lavoro straordinario, programmato o emergente, e con valutazione dell’opportunità di ricorso all’ orario flessibile-, b) in subordine, il ricorso al “lavoro agile”, pur in una logica di tendenziale ritorno alle condizioni ordinarie di impiego, in caso di attività o segmenti di attività aventi carattere amministrativo, sempre se suscettibili di essere svolte senza pregiudizio per l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
L’esperienza sin qui maturata restituisce, infatti, un quadro nel quale sussistono, pur variamente modulati, margini di utilizzabilità di tale strumento, specie dove si abbia la effettiva disponibilità di VPN;
c) in ulteriore subordine, il ricorso ancora al congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” previsto dall’articolo 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Restano ferme le indicazioni già fornite in merito alla sempre sussistente possibilità di consentire la fruizione di congedo ordinario, così come il ricorso agli istituti, ordinari e speciali, di congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza legittima, in un’ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze, anche di natura familiare, che il personale dovesse rappresentare.
Ove per la ripresa ordinaria dell’attività si rendessero necessarie, oltre all’utilizzo dei d.p.i. (secondo le linee di indirizzo delineate nella citata circolare), misure ulteriori che comportino rilevanti impegni di spesa ovvero l’adozione di procedure non contemplate nelle linee generali di intervento della Direzione Centrale di Sanità, queste dovranno essere preventivamente sottoposte al vaglio degli uffici centrali competenti.
Restano ferme le disposizioni già impartite con riferimento al trattamento economico da corrispondere al personale impiegato in servizi operativi su strada disposti dal Questore con apposita ordinanza, in questa specifica fase del medesimo stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri.
In data odierna, come noto, entra in vigore la legge 24 aprile 2020, n. 27, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, in ordine alla quale saranno quanto prima fornite talune precisazioni di dettaglio, prive di impatto sulle disposizioni di cui alla presente, sebbene afferenti al medesimo argomento.
Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si richiama l’attenzione sulla necessità che l’applicazione delle misure sopraindicate sia ispirata a criteri di gradualità.
 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli