Tipologia: CIRL
Data firma: 3 giugno 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Fimav/Unima e Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Contoterzismo, Veneto
Fonte: faicisl.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Stagionalità
Art. 3 - Costituzione ente bilaterale
Art. 4 - Finanziamento ente bilaterale regionale
Art. 5 - Diffusione del contratto
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Limiti al lavoro straordinario
Art. 8 - Banca Ore
Art. 9 - Salario integrativo regionale
Art. 10 - Linee guida per l’istituzione dell’elemento economico territoriale regionale
Art. 11 - Istituzione del premio continuità professionale
Art. 12 - Classificazione dei lavoratori
Art. 13 - Incentivi alla frequenza dei corsi sulla sicurezza
Art. 14 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 15 - Trattamento economico in caso di infortunio
Art. 16 - Linee guida per applicazione di clausole flessibile ed elastiche
  Art. 17 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 18 - Lavoro a tempo determinato per ‘fase lavorativa’
Art. 19 - Modalità di recupero delle ore non prestate
Art. 20 - Successione di rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Rapporto di lavoro intermittente o discontinuo
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 23 - Premio di efficienza organizzativa
Art. 24 - Distacco
Art. 25 - Permessi per formazione continua
Art. 26 - Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Previdenza complementare
Art. 28 - Contributo per assistenza contrattuale
Art. 29 - Condizioni di miglior favore
Art. 30 - Deposito e stampa contratto
Art. 31 - Decorrenza e durata
Dichiarazione finale
Allegati

Contratto integrativo territoriale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto

Oggi, 03 giugno 2010 in Verona, presso la sede dell’Associazione Provinciale di Imprese di Meccanizzazione Agricola, tra la Fimav (Federazione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto) aderente all’Unima […] e la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è firmato il Contratto Integrativo Territoriale Regionale di Lavoro degli operai e impiegati dipendenti delle Imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nella regione Veneto che sostituisce interamente tutti i precedenti Contratti Integrativi territoriali.
Per le materie non disciplinate dal vigente contratto integrativo regionale si intendono vigenti le norme di legge ed il CCNL per le imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura sottoscritto il 26 febbraio 2008 e successivi rinnovi.

Premessa
Considerata la difformità di trattamenti salariali e normativi esistenti nel settore in regione Veneto che da un lato penalizzano e discriminano i lavoratori, operanti nei vari territori provinciali, e dall’altro sono fonte di concorrenza sleale tra imprese agro-meccaniche, (alcune di loro riducono oltre misura il prezzo della prestazione agricola); le parti sottoscrivendo questo contratto, vogliono definire delle norme minime di lavoro a livello regionale che unifichino ed armonizzino le condizioni di lavoro degli operai e degli impiegati e che devono essere applicate dalle imprese esercenti le lavorazioni meccanico-agricole ed affini di cui all’art.1 del CCNL nell’intera regione Veneto.
Il ricorso consistente al lavoro sommerso, senza diritti, tutele e regole minime per nessuno, oltre non garantire i diritti ai lavoratori, danneggia le imprese che esercitano l’attività in modo corretto rispettando le disposizioni legislative esistenti; esso è un fenomeno che le parti sono determinate a contrastare e a superare, partendo dall’attuale contratto volto ad ampliare le modalità di inserimento al lavoro.
In tale senso le parti contraenti hanno inteso:
1. riformulare il capitolo del mercato del lavoro in modo coerente con le esigenze di flessibilità del settore del contoterzismo in agricoltura (con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, distacco e contratti a tempo determinato);
2. recepire le esigenze di maggior avvicinamento delle modalità di svolgimento della prestazione alle dinamiche, per molti versi affini al mondo delle aziende agricole, che sovraintendono la maggior parte delle attività delle aziende del settore e spesso correlate alla stagionalità dei prodotti, al rispetto dei tempi imposti dai committenti, alle condizioni meteorologiche, ecc. (con particolare riferimento alla disciplina dello straordinario e recupero delle ore non prestate);
3. adeguare in maniera più rispondente alle esigenze del mondo del contoterzismo veneto alcuni istituti già disciplinati dalla contrattazione nazionale;
4. offrire, disciplinando il lavoro intermittente, uno strumento appropriato per i lavoratori che intendono integrare il proprio reddito nel settore del contoterzismo in agricoltura, attraverso un lavoro che, seppur contenuto in termini quantitativi, darà maggior concretezza reddituale e comunque garanzia di svolgimento all’interno di un contesto di legalità.
Le parti, così come previsto dall’accordo interconfederale del 15 aprile 2009, con il presente accordo confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Le parti concordano di procedere alla costituzione dell’Ente Bilaterale delle Attività di Contoterzismo in Agricoltura Veneto (EBACAV), approntando lo schema di statuto e tutti gli strumenti operativi utili al suo funzionamento.
Le parti annualmente, o su richiesta di una di esse, si incontreranno in appositi incontri a livello regionale dove Fimav fornirà i dati relativi ai piani di sviluppo del settore nonché i dati relativi al mercato del lavoro del settore; a tal scopo le stesse danno mandato al Comitato paritetico territoriale regionale, istituito ai sensi dell’art. 4 del vigente CCNL e che verrà organizzato all’interno del costituendo Ente Bilaterale Regionale, di elaborare i dati relativi al mercato del lavoro soprattutto in relazione alle forme di flessibilità del mercato del lavoro concordate tra le stesse parti.

Art. 3 - Costituzione Ente Bilaterale
Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale della bilateralità nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad costituire l’Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.
A tale fine le parti con il presente contratto hanno deciso di costituire l’Ente Bilaterale delle attività di conterzismo in agricoltura della Regione Veneto (EBACAV) individuando una serie iniziative ed interventi che verranno gestiti dall’Ente stesso ed attribuendo all’Ente compiti in materia di contratti a termine, regolamentazione della flessibilità del lavoro, previdenza integrativa, conciliazione vertenze di lavoro, sicurezza sul lavoro, diffusione della contrattazione collettiva e costituendo il Comitato Paritetico territoriale regionale.
I servizi e gli strumenti messi in atto dall’Ente Bilaterale delle attività di conterzismo in agricoltura della Regione Veneto sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente articolo.
I criteri attestanti la regolarità contributiva predetta verranno stabiliti, a seconda del tipo di servizio, dalle parti stipulanti il presente contratto con apposito regolamento.

Art. 6 - Orario di lavoro
Al fine di gestire la flessibilità dell’orario di lavoro in modo più rispettoso delle esigenze di concentramento stagionale del lavoro l’orario di lavoro potrà essere distribuito nei seguenti modi:
• Tipo A:
39 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato e da valersi per tutti i mesi dell’anno.
• Tipo B:
33 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per:
• 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
• 5 ore 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni
39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre per 8 ore giornaliere distribuite dal lunedì al sabato
45 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e 5 ore al sabato.
Ciascuna azienda si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario tra tipo A e tipo B, in base alle proprie esigenze. Nel caso di scelta del tipo di orario B l’azienda ha il dovere di comunicarlo entro il 30 ottobre di ogni anno al lavoratore, all’Ente Bilaterale regionale ed alla Direzione Prov.le del Lavoro competente. Nel caso l’azienda non effettui alcuna scelta si intenderà adottato l’orario di lavoro di tipo A.

Art. 7 - Limiti al lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 150 ore annue.

Art. 8 - Banca Ore
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, correlata al carattere stagionale delle lavorazioni agro-meccanico che rende necessario il ricorso al lavoro straordinario in determinati periodi dell’anno, ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dal precedente art. 7, le Parti convengono che sia possibile il recupero delle ore di straordinario con successivo godimento sottoforma di permessi retribuiti.
Le parti convengono quindi di istituire, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Banca ore nella quale confluiranno tutte le ore di straordinario prestate dai lavoratori nel corso dell’anno solare secondo la disciplina appresso definita.
L’attivazione della banca ore è consentita per tutti i lavoratori ad eccezione dei lavoratori assunti a termine, previa adesione formale scritta in forma libera del lavoratore da presentare all’azienda entro 60 giorni dalla data di assunzione. Condizioni di miglior favore potranno essere convenute in sede di contrattazione aziendale.
Norma transitoria:
Per i lavoratori già presenti in azienda alla data di sottoscrizione dell’accordo il termine per l’adesione all’attivazione della banca ore per l’anno 2010 viene stabilito al 31/10/2010.
[…]
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
Tale recupero si realizzerà entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’accumulo delle ore, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa. Al raggiungimento delle 120 ore complessive accumulate, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Per i riposi eventualmente non fruiti entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla maturazione, l’importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e/o straordinarie accumulate. Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nell’anno;
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento e possono essere costantemente recuperate;
3) Il lavoratore ha comunque sempre la possibilità di dare disdetta all’attivazione della banca ore dandone formale comunicazione scritta all’azienda entro il 31/12 di ciascun anno con decorrenza dall’anno successivo, in virtù del principio di in frazionabilità dell’accantonamento. Ai lavoratori che daranno formale disdetta all’attivazione della Banca ore, i riposi eventualmente non fruiti verranno liquidati al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data, salvo accordi diversi sottoscritti tra le parti.
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto e raccoglieranno le loro eventuali adesioni scritte.

Art. 13 - Incentivi alla frequenza dei corsi sulla sicurezza
Nel 3° livello (ex parametro 175) dell’inquadramento nazionale sono inserite le seguenti figure professionali:
• Il lavoratore, che è inquadrato nei livelli inferiori al 3°, che dia prova di aver svolto corsi tutti i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 ed abbia quindi i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di RSPP.

Art. 17 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con previsione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
- tutte le ipotesi aggiuntive previste dall’art. 6 comma 7 del CCNL 26 febbraio 2008 e successivi rinnovi;
- temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di commesse cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- per l’avvio di nuove attività. In tal caso la durata sarà limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa aziendale.
Un elenco mensile dei contratti stipulati dovranno comunque essere trasmessi al Comitato paritetico territoriale regionale ai fini del monitoraggio degli strumenti della flessibilità adottati dalle aziende agromeccaniche.

Art. 18 - Lavoro a tempo determinato per ‘fase lavorativa’
In applicazione del rinvio disposto dall’art. 6 c. 5 del CCNL e valutate le principali colture agrarie del territorio veneto, si concorda che devono essere intese quali fasi lavorative che danno diritto all’apposizione del termine, le seguenti operazioni di raccolta e lavorazione del prodotto colturale:
• potatura;
• aratura;
• mietitrebbiatura;
• sfalcio e trinciatura del foraggio;
• raccolta delle olive, delle uve, dei kiwi, del tabacco e del pomodoro sia meccanizzata che manuale.
Per le fasi lavorative suddette l’assunzione a termine viene effettuata con garanzia di occupazione, ad eccezione di sospensioni dovute ad avversità atmosferiche che non consentono lo svolgimento della prestazione.

Art. 19 - Modalità di recupero delle ore non prestate
[…]
Fino all’entrata in vigore di tale sussidio ed in ottemperanza al dettato del CCNL che vincola la corresponsione del salario al lavoro effettivamente prestato, le parti concordano che le ore di lavoro non prestate, a prescindere dalla causa, non saranno retribuite ma recuperate in un momento successivo richiedendo al lavoratore, in alternativa:
1. corrispondenti ore di prestazioni lavorativa da svolgersi nelle giornate successive alla ripresa dell’attività, senza alcuna maggiorazione;
2. il prolungamento del termine originariamente pattuito fino a compensazione delle ore da recuperare.
La modalità adottata dovrà essere concordata tra le parti con apposito accordo scritto ovvero potranno essere indicate in sede di contratto di assunzione dandone evidenza con apposita clausola. Qualora nessuna di tali soluzione sia posta in essere, al lavoratore verranno retribuite le ore perse solo e soltanto qualora non sia possibile ricorrere alle ore di permesso cumulate in sostituzione delle 4 giornate di festività secondo le previsioni di cui all’art. 13 c. 6 lett. a) del vigente CCNL.

Art. 21 - Rapporto di lavoro intermittente o discontinuo
[…]
In ogni caso è vietato il ricorso al lavoro intermittente in tutte le ipotesi già previste dal D.Lgs. 276/2003 ed in particolare a tutte le imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’ art. 4 D.lgs. 626/94;
[…]

Art. 24 - Distacco
Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore contoterzista può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa contoterzista ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità ed al mantenimento dei livelli occupazionali, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
L’impresa distaccante evidenzierà nel Libro Unico del Lavoro la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
Dei provvedimenti di distacco deve essere data opportuna informazione all’Ente Bilaterale Territoriale, trasmettendo copia del Libro Unico del lavoratore distaccato.

Dichiarazione finale
Premesso che in data odierna le Parti hanno trovato un’intesa sul Contratto Integrativo Regionale, convengono quanto segue:
a) di costituire entro il 31 luglio 2010 l’Ente Bilaterale territoriale regionale che avrà sede presso l’Associazione Prov.le delle imprese di meccanizzazione agricola della provincia di Verona,
b) di attivare entro il mese di settembre 2010 una Commissione, che sarà composta da nr. 4 membri, dei quali nr. 2 designati dalle organizzazioni sindacali, Fai-Cisl e Uila-Uil e nr. 2 designati dalla Fimav, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, governance e regolamenti dell’Ente bilaterale regionale veneto, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
o modalità di relazione e informazione nei confronti del Comitato paritetico nazionale
o finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
o modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;
o valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito;
o l’adozione di modalità telematiche per divulgazione dell’attività dell’Ente bilaterale;
c) di istituire a livello regionale relazioni sindacale atte a sviluppare in modo continuativo il confronto sulle varie materie delegate dall’accordo interconfederale del 15 aprile 2009;
d) di avviare un confronto entro il mese di settembre 2010 finalizzato a trovare un’intesa sui seguenti punti:
o Organizzazione corsi di formazione per addetti alla sicurezza, ampliamento dell’attività di promozione della prevenzione e sicurezza sul lavoro e di informativa del dettato del D.Lgs 81/2008;
o Designazione di un responsabile aziendale per la sicurezza sul lavoro a livello territoriale;
o Organizzazione di eventi in materia di pianificazione previdenziale e di informazione relativa allo sviluppo della previdenza integrativa;
o Progettazione e promozione da parte di Fimav di azioni formative ed informative che abbiano l’obiettivo di migliorare il livello di competitività delle imprese ed il potenziamento della professionalità dei lavoratori del settore agro-meccanico. Tale azioni di supporto alle imprese verrà operativamente attuata tramite appositi accordi di partnership con un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua e senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Le aziende che intendono cogliere le opportunità in materia di flessibilità del lavoro offerte dal presente CCIRL dovranno formalizzare l’adesione all’Ente Bilaterale Regionale richiedendo copia del regolamento attuativo ed i moduli di adesione al seguente indirizzo: Associazione Prov.le Imprese di Meccanizzazione Agricola Via Sommacampagna 63/e - 37137 Verona ***