Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 13 agosto 2021, n. 84
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021 e n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, n. 20 del 10 marzo 2021, n. 21 del 15 marzo 2021, n. 22 del 16 marzo 2021, n. 23 del 17 marzo 2021, n. 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell’1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, n. 33, n. 34 e n. 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, n. 37 e n. 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n. 51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell’8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, n. 63 e n. 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell’1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell’1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021 e n. 83 del 28 luglio 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l’art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Vista la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto-legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021 che colloca la Regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19”, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia id spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19””, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all’adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Visto il decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 48174 del 9 luglio 2021, recante “Allerta internazionale variante Delta”, con la quale viene raccomandato alle Regioni di garantire strategie vaccinali che tengano conto della possibile minore protezione contro le infezioni da variante Delta dopo una sola dose di vaccino, dell’efficacia sostenuta della vaccinazione completa e della necessità di effettuare una vaccinazione completa contro il contagio da Covid-19 il prima possibile, se disponibile, negli individui a rischio di grave infezione;
Visto il decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, lett. a);
Vista la nota dell’Asp di Siracusa del 6 agosto 2021, prot. n. 471/CGC;
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Rosolini del 6 agosto 2021, prot. n. 15328;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;
 

ORDINA

Art. 1
Ricognizione della popolazione non sottoposta a vaccinazione e strategia di implementazione vaccinale

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali procedono, mediante utilizzo degli elenchi anagrafici ordinariamente nella propria disponibilità e previo incrocio delle informazioni messe a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale della Salute, alla ricognizione dei cittadini che, essendo inclusi nelle fasce di età previste dalle normative vigenti, non si sono ancora sottoposti a vaccinazione. Conseguentemente, gli elenchi come sopra formati vengono trasmessi ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta presso cui gli assistiti non vaccinati risultano iscritti.
2. In esecuzione degli accordi convenzionali già sottoscritti con l’Assessorato regionale della Salute per l’implementazione delle politiche vaccinali, i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta rivolgono ai rispettivi assistiti non ancora vaccinati, nel rispetto delle prescrizioni e dei pareri in materia dell’Autorità garante della protezione dei dati personali, un formale invito a ricevere la vaccinazione. A tal fine, il Sistema Sanitario Regionale provvede a garantire ai professionisti interessati un adeguato numero di vaccini che devono essere agevolmente posti nella relativa disponibilità su base territoriale.
3. I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta che sulla base di ragioni obiettive si dichiarino impossibilitati ad aderire alla presente attività, individuano un proprio sostituto e lo comunicano all’Azienda Sanitaria Provinciale che, conseguentemente, provvede alla consegna a quest’ultima figura dei dati e degli strumenti necessari per procedere alla vaccinazione dei soggetti fragili per età o patologie.
4. Laddove richiesto a livello decentrato, ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, previa intesa con le organizzazioni rappresentative dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi integrativi volti a favorire le attività di vaccinazione anche domiciliare, mediante l’adozione, su richiesta, di specifici protocolli organizzativi.
5. Ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. è concessa ogni più ampia facoltà diretta a garantire l’effettività delle presenti misure, ivi compreso il potere di derogare alle disposizioni organizzative vigenti.
 

Art. 2
Rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e i Sindaci

1. Tenuto conto delle differenze statistiche tra i Comuni sull’andamento della campagna vaccinale, le Aziende Sanitarie Provinciali diffondono giornalmente il numero dei vaccinati per Comune e invitano i Sindaci a promuovere, unitamente ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta, idonee attività di vaccinazione decentrata.
2. A decorrere dal 16 agosto 2021, in via continuativa e in pianta stabile fino al raggiungimento del target del 70% di vaccinati nel singolo Comune, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a istituire una sede fissa di vaccinazione nei territori comunali in cui sia stata riscontrata l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale inferiore al 60%.
3. Il personale necessario per lo svolgimento delle attività vaccinali sarà reperito nell’ambito di tutte le professionalità sanitarie per le quali siano vigenti gli accordi sottoscritti con il Ministero della Salute ovvero con l’Assessorato regionale della Salute. Le risorse necessarie al fine sono poste a carico di ciascuna ASP.
 

Art. 3
Rilascio del green pass e tamponi da screening

1. Ai fini del rilascio del green pass nella modalità prevista per coloro che effettuano un tampone molecolare, la prestazione diagnostica è sempre a carico del richiedente.
2. Gli screening in modalità drive in con utilizzo dei tamponi c.d. rapidi, nel caso di soggetti non vaccinati e fuori dalle azioni programmate di contact tracing o di altra natura disposte dall’autorità sanitaria, sono a carico dell’interessato.
 

Art. 4
Uso della mascherina

1. È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.
2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
 

Art. 5
Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico

Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto- legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi.
 

Art. 6
Ulteriori misure di contenimento della pandemia

1. Tenuto conto del numero significativo di focolai derivanti dalla organizzazione di cerimonie private (quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e similari) è fatto obbligo del monitoraggio con tampone per tutti i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento. Sono esonerati dal predetto obbligo i cittadini muniti di doppia vaccinazione.
3. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con propria ordinanza a disporre misure di contenimento per il Ferragosto, quali il divieto di falò in spiaggia, i divieti di assembramento, l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus.
 

Art. 7
Disposizioni ulteriori per i presidi sanitari presso porti ed aeroporti

Le misure di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 71 del 21 giugno 2021 hanno applicazione fino all’1 settembre 2021 e, tenuto conto dell’elevata incidenza del virus e della presenza della variante comunemente nota come Lambda, sono estese ai soggetti in arrivo in Sicilia dagli Stati Uniti d’America, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detto Paese nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio siciliano.
 

Art. 8
Istituzione della zona ad alto rischio per il Comune di Rosolini

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio comunale di Rosolini, dal 14 agosto 2021 fino al 23 agosto 2021 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. “zona ad elevata circolazione del virus” con conseguente applicazione delle misure contenitive previste dal decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 per le fasce ad alto rischio, come recepite dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per l’emergenza coronavirus del 4 agosto 2021 e dalla direttiva del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico prot. n. 34884 del 5 agosto 2021.
 

Art. 9
Disposizioni finali

1. L’inosservanza o l’inadempimento, anche parziale, di una o più delle disposizioni di cui alla presente ordinanza integra a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.
2. La presente Ordinanza, con efficacia dal 14 agosto 2021 fino al 31 agosto 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI