Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
UFFICIO 5 - Disciplina delle professioni sanitarie


Al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Dott. Filippo Anelli
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OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall’art 4, comma 7, decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76

Si fa riferimento alla nota acquisita agli atti con il protocollo DGPROF n. 28987 del 27 maggio 2021 con la quale codesta Federazione ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in merito alla corretta applicazione del comma 7 dell’articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti e, in particolare, se la sospensione prevista dalla suddetta norma rientri nelle fattispecie di sospensione ex articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
In ordine al quesito posto, risulta necessario osservare preliminarmente che il citato art. 4 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario” introduce l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolare, al fine di verificare l’assolvimento di tale obbligo, il comma 6 del predetto articolo attribuisce all’azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, sulla base delle segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell’azienda sanitaria locale l’onere di dare immediata comunicazione scritta dell’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza; tale atto di accertamento “determina la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV - 2”. Il successivo comma 7 dello stesso articolo 4 prevede poi che tale sospensione sia comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Al fine di definire la portata giuridica del ruolo attribuito dal citato comma 7 all’Ordine di appartenenza del professionista interessato, occorre evidenziare che nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legge di cui trattasi, è espressamente chiarito che dall’atto di accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale adottato dall’azienda sanitaria, “discende ex lege la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l’utente o comunque con il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un’ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale.
Pertanto, l’attività posta in capo all’Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL.
Da quanto sopra esposto, emerge pertanto evidente che non sia possibile configurare la fattispecie descritta di cui al comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 tra le ipotesi previste dall’articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “ Approvazione del regolamento per l’esecuzione del D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse e successive modificazioni
Si rammenta infatti che il richiamato articolo 43 elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall’esercizio della professione. Poiché la suddetta norma contempla ipotesi tassative rispetto alla cui applicazione è esclusa qualsivoglia forma di estensione analogica, trattandosi di misure interdirti ve della libertà dell’interessato, ad avviso della scrivente si ritiene di non poter includervi il caso di cui trattasi.
In aggiunta, si rappresenta che la ratio alla base delle fattispecie contemplate dal citato articolo 43 risiede nell’impossibilità per il sanitario di svolgere l’attività professionale qualora sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quale forma di garanzia a tutela del valore della professione, ratio non ravvisabile nell’ipotesi di sospensione prevista dal più volte citato articolo 4.
 

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana.Ugenti)