Categoria: 2017
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Tipologia: CPL
Data firma: 18 luglio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Caserta
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto Provinciale e procedure di rinnovo.
Art. 4 - Efficacia del Contratto
Art. 5 - Esclusività di stampa - Pubblicità
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Ente Bilaterale del settore Agricolo Territoriale
Art. 7 - Trasferimento dell'attività dell'Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Titolo III Costituzione del rapporto Collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Contratto individuale
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Riassunzione
Art. 12 - Categorie di operai agricoli e florovivaisti
Art. 13 - Lavoratori migranti
Art. 14 - Assunzioni operai agricoli a tempo determinato
Art. 15 - Raccolta dei prodotti sulla pianta
Art. 16 - Premi di obbiettivo
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 18 - Classificazione
Art. 19 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per operai agricoli
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Riposo settimanale
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 24 - Permessi straordinari e congedi parentali

 

Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 26 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
Art. 27 - Organizzazione del lavoro
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione
Art. 29 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 30 - Cottimo
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 31 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 32 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 33 - Sicurezza luoghi di lavoro
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 35 - Dimissioni per giusta causa
Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 37 - Norme disciplinari
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 38 - Delegato d'azienda
Art. 39 - Tutela del Delegato d'azienda
Art. 40 - Riunioni in azienda
Art. 41 - Permessi sindacali
Art. 42 - Contributo contrattuale e Integrazione malattia ed infortuni
Art. 43 - Quote sindacali per delega
Art. 44 - Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Titolo X Norme finali
Art. 45 - Controversie individuali
Art. 46 - Controversie collettive
Art. 47 - Condizioni di miglior favore
Allegati


Contratto collettivo di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2016-2019

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di luglio, presso la sede dell'unione Provinciale Agricoltori di Caserta in Via Unità Italiana 13, Caserta, tra la Unione provinciale degli agricoltori di Caserta […], la Federazione Provinciale Coldiretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori Cia Terra Felix […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […], è stato concordato il seguente testo del nuovo Contratto Provinciale di Caserta degli operai agricoli e florovivaisti, con validità per il quadriennio 2016-2019, anche se gran parte delle modifiche apportate al testo del precedente Contratto entrano in vigore alla firma dello stesso o con le decorrenze espressamente indicate nei singoli articoli.
[…]

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura, cosi come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile e ai commi 290 e 1094 dell'art. 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive integrazioni, e quindi imprenditori singoli ed associati, in cooperative, consorzi o associazioni di produttori , società di capitali, compresi i conduttori di aziende dedite all’allevamento bufalino e florovivaistiche , o dedite alla sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche, produttrici di energie da fonti alternative e faunistico-venatorie, e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli nazionale e provinciale, il Contratto Provinciale ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e tratta le materie specificatamente rinviate dagli art. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e riguarda istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Ente Bilaterale del settore Agricolo Territoriale

Le parti concordano sulla necessità di costituire un Ente bilaterale del settore agricolo, l'Ente ha i seguenti scopi:
[…]
c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Caserta, anche con riferimento alle pari opportunità;
d) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Caserta;
e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Caserta;
f) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
[…]
h) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Con la costituzione del nuovo Ente dal 1 gennaio 2018 il fondo esistente FIMILA Caserta, cesserà le sue funzioni mantenendo la competenza solo per gli anni precedenti fino al 31 dicembre 2017.
Le Organizzazioni firmatarie concorderanno il nuovo Statuto e le ulteriori funzioni dell'EBATL.

Art. 7 - Trasferimento dell'attività dell'Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Le parti convengono che le funzioni svolte dall'Osservatorio provinciale del lavoro in agricoltura di Caserta saranno assorbite completamente dall' EBAT di cui all'art.6.

Titolo III Costituzione del rapporto Collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge, per gli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia.
Per le principali colture della provincia di Caserta si individuano le seguenti fasi lavorative:
Fragola: l) preparazione terreno - trapianto e pacciamatura; 2) copertura; 3) pulitura e raccolta.
Frutta secca: 1) Preparazione terreno - potatura; 2) diradamento 3) raccolta 4) potatura verde.
Ortaggi estivi e invernali: 1) preparazione terreno, trapianto; 2) raccolta.
Castagne e nocciole: 1) potatura, pulitura e raccolta.
Olive: 1) potatura, pulitura e raccolta.
Tabacco: 1) preparazione terreno; 2) trapianto; 3) raccolta.
Per fase lavorativa l'assunzione e l'occupazione sono per l'intera fase e per tutto l'arco di validità del rapporto di lavoro.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.

Art. 13 - Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
[…]
L'EBATL, una volta costituito, affronterà tutti gli aspetti legati ai lavoratori migranti e soprattutto per quelli relativi ai lavoratori stranieri presenti sul territorio della Provincia di Caserta onde valutare l'introduzione di nuove forme di welfare. 

Art. 15 - Raccolta dei prodotti sulla pianta
L’azienda che vende i prodotti sulle piante deve garantire, in ogni caso, salvo i casi di forza maggiore, ai lavoratori già dipendenti il completamento delle giornate lavorative impegnate all’atto dell’assunzione.
Al fine di tutelare i lavoratori, in caso di vendita delle produzioni sulla pianta, il lavoratore impegnato nelle operazioni di raccolta presso il fondo interessato alla produzione, se leso nei propri diritti, può rivolgersi al conduttore dall’azienda agricola venditrice il quale è tenuto a fornire tutte le indicazioni in suo possesso atte ad individuare l’acquirente.

Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che per l'applicazione dell'alt. 17 CCNL su richiesta della lavoratrice le aziende agricole potranno garantire alle lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e compatibilmente con le esigenze aziendali il ripristino del tempo pieno.
A richiesta della lavoratrice potrà essere sottoscritto in sede aziendale un accordo secondo la modulistica che sarà definita dall'Ebatl, accordo che sarà notificato sia agli Uffici competenti che all' Ebatl di cui all'art.6.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 20 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
Nei periodi di lavoro più intenso, e comunque per un massimo di 90 giornate, l'orario giornaliero potrà essere anche di otto ore giornaliere per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato che abbiano sottoscritto il Contratto di Assunzione previsto all'art.14 del presente Contratto e regolato dall'art 21 e 22 del CCNL, il recupero del maggior orario sarà effettuato nei periodi di lavoro meno intenso.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, previo accordo con i lavoratori dipendenti, potranno stabilire la distribuzione dell'orario di lavoro anche in soli 5 giorni settimanali, nei limiti delle 39 ore settimanali.

Art. 21 - Riposo settimanale
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, si applica la maggiorazione del 18% ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 35 e non quella festiva, quando il riposo non coincide con la domenica.
Il lavoratore comandato ad essere presente al lavoro nel giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto a tutte le indennità previste per il lavoro festivo.

Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera
• lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
• lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 40 e 41 CCNL;
• lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba e per il lavoro prestato al coperto quello prestato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino seguente.
[…]
Il lavoratore che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione del 18% della retribuzione ordinaria, a tali lavoratori sono riconosciuti due giorni di ferie all'anno in aggiunta a quelle spettanti in via ordinaria.

Art. 26 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore entro una settimana, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Il recupero delle ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore, oltre il normale orario giornaliero, riguarda le ore non lavorate ma accreditate o pagate al lavoratore, con la normale retribuzione. Ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8/8/1972 n.457, istitutiva della Cassa Integrazione salari agricoli.
Nelle aziende ove concorrano particolari condizioni di organizzazione aziendale e disponibilità della forza lavoro potrà essere previsto un orario di lavoro che preveda la interruzione e la ripresa dopo un periodo di riposo. L'azienda o i lavoratori interessati, dovranno richiedere l'intervento delle rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro per definire le modalità di applicazione.

Art. 27 - Organizzazione del lavoro
Le parti si impegnano ad approfondire soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale, fatte salve le competenze delle RSA e delle Organizzazioni Datoriali.
Alla soluzione dei problemi sopra indicati sarà chiamato l'Ebatl di cui all'art.6.
Le risultanze saranno adottate integralmente dalle parti nella normativa contrattuale.
[…]

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 30 - Cottimo

I datori di lavoro potranno sempre stabilire, d'intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso. […]

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 32 - Lavori pesanti o nocivi

Si considerano lavori disagiati, nocivi e pericolosi:
La potatura di viti di tipo aversano (viti maritate a pioppi); l'abbacchiatura delle noci; lo spargimento di antiparassitari velenosi; i lavori eseguiti sotto serra in ambiente a temperatura sopra quella metereologica; l'esclusivo lavaggio delle mammelle prima della mungitura; le operazioni svolte dai così detti "calafossi"; la raccolta delle ciliegie da piante di alto fusto; le operazioni svolte con motosega e decespugliatere.
Si considerano lavori pericolosi e nocivi quelli che per legge sono definiti tali dalle Autorità Sanitarie.
L'orario giornaliero di lavoro per i lavoratori impiegati esclusivamente a lavori nocivi o pericolosi è di 4 ore.73 Ai lavoratori addetti allo spargimento di antiparassitari velenosi; ai "calafossi"; ai lavoratori adibiti a lavori continuativi in acqua; a quelli addetti ai trattamenti di disinfestazione sotto serre, l'orario di lavoro è ridotto a 4 ore giornaliere, agli altri lavoratori sopra richiamati spetta una indennità del 13% sulla paga giornaliera.

Art. 33 - Sicurezza luoghi di lavoro
Il costituendo Ente Bilaterale procederà alla valutazione di iniziative atte al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, valutando la possibilità di partecipazione anche a bandi pubblici per interventi di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 come modificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quale ad esempio:
• la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti nell'azienda;
[…]
• il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
• l'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
• la recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari; il furto in azienda;
[…]
B) Giustificato motivo

[…]

Art. 37 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
1) trattenuta fino al massimo di quattro ore di salario:
a) nel caso in cui senza giustificato motivo, il lavoratore si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) quando non esegue il lavoro secondo le istruzioni ricevute.
2) trattenuta da una a cinque giornate di retribuzione nei casi di recidiva e di maggiore gravità nella mancanza di cui al punto l).
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 38 - Delegato d'azienda

Nelle aziende, dove non siano state costituite le RSU, secondo le modalità previste dal successivo art.44, che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 50 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie di competenza del conduttore.

Art. 40 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'erario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 16 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
I lavoratori, i delegati aziendali o le rappresentanze sindacali territoriali, sono tenuti a comunicare almeno due giorni prima al datore di lavoro della convocazione della Riunione in azienda e a concordarne nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, l’orario e la durata.

Art. 44 - Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti all. n° 9 del CCNL del 10 luglio 1998 e successive integrazioni.