Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 28 dicembre 2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione di parte sindacale
Comparti: Enti locali, Provincia Forlì-Cesena
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Indice
Trattamento economico del personale
Art. 1 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e del miglioramento dei servizi
• Determinazione budget
• Iter procedurale
• Quantificazione budget 2009
Art. 2 Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria
• Personale ammesso alle selezioni e criteri della selezione
• Personale non ammesso alle selezioni
• Quantificazione budget
• Graduatoria
Compensi per particolari attività o responsabilità
Art. 3 Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a prestazioni disagiate e a specifiche responsabilità e criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
- indennità orario programmato
- indennità di disagio per sgombero neve
- indennità di disagio operai Squadra Economale e Officina
- indennità di disagio personale addetto alla sorveglianza stradale
- indennità di disagio personale assegnato ai Centri per l'impiego che presta servizio su più sedi decentrate
- indennità usciere qualificato cat. B1 e usciere specializzato cat. B3
- indennità per particolari condizioni di responsabilità e disagio
- indennità maneggio valori
- indennità di rischio
- compensi per particolari responsabilità cat. B e C

 

- compensi per specifiche responsabilità cat. D
• Soppressione di uffici mediante accorpamento o redistribuzione di competenze
- compensi per specifiche responsabilità cat. B, C e D archivisti informatici (
- compensi per specifiche responsabilità cat. B, C e D addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico (URP)
- compensi per specifiche responsabilità cat. B, C e D addetti ai servizi di protezione civile
- compensi per specifiche responsabilità cat. B e C polizia mineraria
Politiche dell'orario di lavoro, lavoro straordinario e banca ore
Art. 4 Attuazione della riduzione di orario del personale turnista o del personale interessato da orari plurisettimanali o multiperiodali
Art. 5 Limiti massimi individuali lavoro straordinario personale di assistenza agli organi istituzionali
Allegati

Allegato C Regolamento per la gestione dell'incentivo alla progettazione
Indice
1 Incentivo alla progettazione
2 Progetti soggetti all'incentivo
3 Squadra addetta alla progettazione e direzione lavori dell'opera pubblica
4 Aliquota di riferimento per il calcolo dell'incentivo
5 Suddivisione della quota spettante alla squadra
6 Appalto integrato
7 Prestazioni professionali affidate a personale esterno all'Amministrazione
8 Modalità e tempi per la liquidazione dell'incentivo
9 Progetti Urbanistici
10 Disposizioni finali
Allegato E Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati
Allegato F Griglia progressioni economiche orizzontali
Allegato G Determinazione fondo 2009
Allegato H Utilizzo presunto fondo - anno 2009
Allegato I Disciplina delle assenze ai fini della distribuzione dei fondi della contrattazione integrativa


Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Provincia di Forlì-Cesena per l'annualità economica 2009.

Premesso che:
a) in data 26/11/2009 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Forlì-Cesena per l'annualità economica 2009;
b) il Collegio dei Revisori in data 34/12/2009 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48 c. 6 Dlgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 c. 3 D.Lgs. 165/2001);
c) la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 116562/629 del 22/12/2009, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

In data 28/12/2009 presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, ha avuto luogo l'incontro tra:
la delegazione trattante di parte pubblica» nella persona del Presidente
la delegazione trattante di parte sindacale:
RSU
OO.SS. territoriali: Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Fpl, Diccap
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Forlì-Cesena per l'annualità economica 2009.

Compensi per particolari attività o responsabilità
Art. 3 Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a prestazioni disagiate e a specifiche responsabilità e criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (Art. 4 c. 2 lett. c) CCNL 1/4/1999)
Le parti, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL vigenti, ritengono di confermare le seguenti tipologie di indennità, già previste dai contratti decentrati precedenti, con le modalità di seguito riportate.
a) esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C:
- indennità orario programmato:
L'attività lavorativa si considera svolta in condizioni particolarmente disagiate quando l'orario di lavoro è annualmente programmato con almeno quattro variazioni d'orario nell'anno, in relazione a particolari esigenze di servizio e alle connesse misure organizzative adottate previo confronto sindacale.
Il Dirigente comunica al Servizio Risorse Umane e Organizzazione i nominativi dei Collaboratori interessati alla programmazione dell'orario di lavoro con indicazione della decorrenza, che si intende prorogata di anno in anno, salva diversa comunicazione del Dirigente.
Il compenso annuo lordo pari a € 500,00 è corrisposto in quote mensili (per 12 mensilità), salvo conguaglio, in relazione all'attività effettivamente prestata in regime di orario programmato.
L'indennità non è dovuta a partire dal mese successivo a quello in cui è revocato l'orario programmato.

- indennità di disagio per sgombero neve (in rapporto alle ore di lavoro svolte)
in relazione allo sgombero neve svolto direttamente dal personale stradale mediante l'impiego di automezzi dell'Amministrazione o da essa noleggiati presso terzi, negli importi lordi di seguito riepilogati:

Ore di lavoro svoltoImporto in euro
Da 50 a 100
Da 101 a 200
Da 201 a 300
Da 301 a 400
Da 401 a 500
Da 501 a 600
Da 601 a 700
Da 701 a 800
Da 801 a 900
Da 901 a 1000
Da 1001 a 1100
Da 1101 a 1200
Da 1201 in su
135,00
269,00
403,00
548,00
692,00
837,00
992,00
1.147,00
1.302,00
1.467,00
1.632,00
1.798,00
1.963,00

L'indennità viene liquidata in un unico importo, a consuntivo, previa dichiarazione del Dirigente Responsabile, vistata dal Direttore Generale, che attesti le ore effettivamente dedicate allo sgombero neve (con la specifica dei giorni e delle ore) ed i dipendenti effettivamente coinvolti.

- indennità di disagio operai Squadra Economale e Officina: è riconosciuta mensilmente ai dipendenti inquadrati nei profili professionali di Caposquadra Economale, Operaio professionale, Operaio professionale provetto, Meccanico provetto e Capo officina in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate derivanti dai continui spostamenti su tutto il territorio provinciale per interventi anche non programmati e fuori dall'ordinario orario di lavoro, con preavviso di chiamata minimo e non rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto della reperibilità, in euro 500,00 annui lordi suddivisi in 12 mensilità.

- indennità di disagio personale addetto alla sorveglianza stradale: è riconosciuta mensilmente ai dipendenti ai quali il Dirigente competente abbia assegnato le specifiche mansioni di "addetto alla sorveglianza" con proprio atto, così come risultanti nel disciplinare sul funzionamento della struttura organizzativa della viabilità, previa dichiarazione sull'effettivo svolgimento dei compiti e delle prestazioni correlate all'incarico in modo prevalente e continuativo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni particolarmente disagiate derivante da interventi non programmati e/o di pronto intervento sulla rete stradale provinciale in situazioni di emergenza, in euro 500,00 annui lordi suddivisi in 12 mensilità. La presente indennità è incompatibile con quella per orario programmato.

- indennità di disagio personale assegnato ai Centri per l'impiego che presta servizio su più sedi decentrate: è riconosciuta mensilmente ai dipendenti individuati dal Dirigente competente con proprio atto dirigenziale dal quale risulti l'assegnazione a più sedi e previa dichiarazione sull'effettivo svolgimento dei compiti e delle prestazioni correlate all'incarico in più sedi in modo prevalente e continuativo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni particolarmente disagiate, in euro 500,00 annui lordi suddivisi in 12 mensilità.

- indennità usciere qualificato cat. B1 e usciere specializzato cat. B3 in euro 500,00 lordi annui suddivisi in 12 mensilità.
Spetta ai dipendenti che, senza godere della flessibilità oraria accordata al restante personale provinciale, svolgono la propria attività lavorativa alternandosi settimanalmente in modo da coprire l'intero orario giornaliero di apertura delle Sedi provinciali (dalle ore 7.00 alle ore 19.00), previa dichiarazione del Dirigente, vistata dal Direttore Generale, che si intende confermata di anno in anno, salvo modifica. La presente indennità è incompatibile con l'indennità di turnazione e con le altre indennità di disagio.

- indennità per particolari condizioni di responsabilità e disagio al personale posto alle dirette dipendenze degli amministratori in euro 2.065,83 per la Segretaria della Presidenza e in euro 1.032,91 per le altre, annui lordi per 12 mensilità. Al personale assegnato formalmente agli uffici posti alle dirette dipendenze degli Amministratori è riconosciuta un'indennità per particolari condizioni di responsabilità e disagio insite nel ruolo, tenuto conto della peculiarità della posizione lavorativa, della disponibilità correlata al particolare rapporto di fiducia, degli orari non predefiniti, ecc.
L'indennità non è dovuta dal giorno successivo alla revoca dell'incarico.

- indennità di rischio in euro 30,00 mensili per 12 mensilità, come previsto dall'art. 41 del CCNL 22/1/2004.
Le condizioni di rischio che danno diritto all'indennità, previa attestazione del Dirigente del Servizio presso cui il personale opera, non comprese nelle situazioni di disagio di cui ai capoversi precedenti, sono riferite:
• all'ambiente di lavoro,
• alle condizioni di lavoro,
tali per cui vi è un'esposizione diretta e continuativa del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.
Si fa in particolare riferimento all'adibizione ai seguenti lavori:
• manutenzione di veicoli/macchinari/edifici/arredi/impianti/apparecchiature/strade/opere pubbliche e segnaletica in presenza di traffico;
• esecuzione di lavori manuali che richiedono particolare professionalità e competenze tecniche a contatto con sostanze nocive e/o pericolose;
• esercizio di trasporto con automezzi o altri veicoli o mezzi meccanici.
Ogni variazione nell'assegnazione delle mansioni dovrà essere tempestivamente comunicata dal Dirigente al Servizio Risorse Umane e Organizzazione.
Il compenso mensile previsto contrattualmente deve essere corrisposto per il periodo di effettiva esposizione al rischio, per cui il relativo importo dovrà essere ridotto in proporzione qualora il lavoratore interessato risulti assente per qualsiasi causa.

b) esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative:
[...]
c) Per i compensi correlati a specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati (progettazione e pianificazione), si rinvia al Regolamento Allegato C.
[...]

Politiche dell'orario di lavoro, lavoro straordinario e banca ore
Art. 4 Attuazione della riduzione di orario del personale turnista o del personale interessato da orari plurisettimanali o multiperiodali (Art. 22 CCNL 1/4/99)
È confermata anche per l'anno 2009 la riduzione d'orario già concordata per gli anni precedenti, pari a 30 minuti per ciascuna delle 46 settimane lavorative, per complessive 23 ore annue, al fine di raggiungere le 35 ore ½ settimanali. L'istituto è applicato al personale in turno o che opera sulla base di una programmazione plurisettimanale dell'orario.
Ferma restando la durata dell'orario di lavoro presso le strutture interessate, la suddetta riduzione sarà fruita, dai lavoratori, in accordo col Dirigente, mediante concessione di permessi orari o giornalieri fino a concorrenza delle ore stabilite, comunque entro l'anno di riferimento.
[...]
Per il 2010 le parti si impegnano a valutare se e come proseguire nella riduzione d'orario sulla base dei risultati gestionali rilevati dal consuntivo dell'attività 2008 e 2009 e delle eventuali nuove disposizioni contrattuali nazionali.

Art. 5 Limiti massimi individuali lavoro straordinario personale di assistenza agli organi istituzionali (Art. 38 c. 3 CCNL 14/09/2000)
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999 (180 ore) potrà essere elevato nel 2009 per esigenze eccezionali, debitamente motivate da parte del Dirigente, per il personale impiegato nell'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali (in misura non superiore al 2% dell'organico), nel limite delle risorse destinate al fondo per il lavoro straordinario, fermo restando il limite massimo delle 48 ore medie settimanali per quadrimestre, previa informazione ed eventuale confronto con i Sindacati.

Per quanto non modificato/integrato dal presente accordo restano ferme le disposizioni di cui ai contratti decentrati precedenti.