Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: febbraio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavoratori agricoli e florovivaisti, Napoli
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Premessa
Durata del contratto
Efficacia del Contratto
Titolo I
art. 1 Oggetto del contratto
Titolo II
art. 6 EBAT
Titolo III Mercato del Lavoro
art. 19 Lavoratori immigrati
art. 20 Trasporti

 

Titolo IV Area III
Titolo V

art. 24
art. 28 Permessi straordinari
Titolo VI
art. 37 Retribuzione
art. 46 Premio di risultato e di produttività
art. 51 Integrazione malattia.
art. 71 Il Contributo Assistenza Contrattuale.
Aumento contrattuale


Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Napoli

Il perpetuarsi delle difficoltà che investono il settore agricolo dovute ad una crisi economica ancora in atto che incide sulla vita dei lavoratori e sulla produttività delle aziende, i crescenti fenomeni di illegalità, caporalato, che investono il settore, devono indurci a rafforzare gli strumenti contrattuali vigenti.
La provincia di Napoli ha subito notevoli ed importanti stravolgimenti negli assetti, negli orientamenti e nelle condizioni socio-economiche. Troviamo, infatti, aree rurali, come quella del Giulianese, aggredite da un proliferare della grande distribuzione; altre, quella Nolana, che pur in presenza di grossi insediamenti logistici e commerciali, attirano insediamenti produttivi o fenomeni di delocalizzazione, mantenendo una vasta presenza di agricoltura e di addetti.
Le parti, pertanto, condividono sulle opportunità di individuare politiche contrattuali atte alla ricerca di nuove occasioni di lavoro e nuove e più determinate spinte ad investire nelle imprese e nel lavoro agricolo, nel segno della buona occupazione e dell'innovazione del settore, attraverso il pieno rispetto della legalità e delle norme che regolano la competitività delle imprese nel territorio e il rapporto di lavoro con i lavoratori, anche in relazione alle novità legislative poste in essere dalla " rete di qualità del lavoro agricolo" assumendo la legalità, la qualità del lavoro, la qualità delle produzioni e il contrasto alle varie forme di concorrenza sleale tra le imprese, come baricentro della propria azione.

Titolo I
art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto provinciale, assieme al vigente CCNL, si applica ai lavoratori dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Napoli.
Regola altresì i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono
lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il seguente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo: le aziende ortofrutticole; le aziende oleicole; le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie; le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura); le aziende vitivinicole; le aziende funghicole; le aziende casearie; le aziende tabacchicole; le aziende faunistico-venatorie; le aziende agrituristiche; le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Le parti si riservano di verificare nell'ambito delle "green economy" nuove figure professionali legate all'agricoltura.

Titolo II
art. 6 EBAT

È costituito l'Ente Bilaterale Territoriale (EBAT Napoli) così come previsto dall'art.8 del CCNL, quale strumento di Welfare integrativo e a sostegno del reddito. L'Osservatorio Prov.le ed il Fimavla sono sostituiti dall'Ebat che ne assume funzioni ed obiettivi:
1. favorire il confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
2. gestire le dinamiche contrattuali e professionali del settore;
3. sostenere lavoratori e datori di lavoro coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
4. promuovere e valorizzare l'apprendistato professionalizzante;
[...]
6. promuove iniziative e azioni positive finalizzate alla valorizzazione del personale femminile ed alla concreta realizzazione di condizioni di pari opportunità
7. sviluppare progetti concreti studiati sulle necessità della realtà locale e promuovere la formazione professionale e il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
[...]

9. esaminare problematiche connesse al mercato del lavoro;
[...]
11. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro della prov. di Napoli;
12. Effettuare studi, convegni, seminari, attinenti ai compiti istituzionali.
[…]

Titolo III Mercato del Lavoro
Le parti intendono promuovere e favorire l'utilizzo di strumenti che rendono legale e trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Il lavoro regolare è garanzia di qualità e sicurezza alimentare e di salvaguardia dell'ambiente. Pertanto le parti si impegnano a essere promotori di correttezza nel lavoro che sono i presupposti di una partecipazione alla vita dell'azienda che è soprattutto comunità di uomini e donne, contrastando il lavoro irregolare.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire l'obiettivo primario del ricambio generazionale attraverso l'inserimento di giovani, con la predisposizione di appositi progetti con la collaborazione degli enti competenti. A tal fine l'EBAT Napoli potrà predisporre iniziative, coinvolgendo gli Istituti Tecnici ed Università, per qualificare e rendere operativa una programmazione degli interventi formativi, rivolti ai giovani in relazione alla domanda delle esigenze di riconversione e di innovazione delle imprese del comparto. Le parti si impegnano ad individuare congiuntamente all'osservatorio regionale, nuovi profili professionali legati alla green economy.
Le parti convengono, ancora, di promuovere congiuntamente progetti di azioni positive in sede aziendale per attivare interventi formativi mirati alla crescita professionale.

art. 19 Lavoratori immigrati (aggiungere)
La continua crescita della presenza dei lavoratori immigrati in agricoltura impone una seria politica di crescita professionale e una seria politica di integrazione.
Per favorire ai lavoratori immigrati la possibilità di rientrare nel loro paese d'origine la parti concordano che le ferie possano essere cumulate, compensandole con recuperi flessibili, viste le distanze da coprire.

Titolo V
art. 24

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l'orario, ai sensi dell'art.3 comma 2, del d.lgs.8.4.2003, n 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 100 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.
In presenza di lavoro a tempo determinato, le ore di flessibilità devono essere recuperate entro la fine dello stesso rapporto di lavoro, qualora non fosse possibile le ore saranno retribuite con l'ultima busta paga.