Categoria: 2017
Visite: 2441

Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 29 giugno 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Opera agricoli e florovivaisti, Piacenza
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 2 - Durata del contratto provinciale
Art. 9 - Classificazione e mansioni degli operai agricoli
Appalti (nuovo articolo)
Ebat

 

Agriturismo (nuovo articolo)
Art. 26 - Retribuzione
Una tantum
Stesura e stampa


Verbale di accordo

Il giorno 29 giugno 2017 presso la sede di Confagricoltura, in via Colombo 35 - Piacenza, tra Confagricoltura Piacenza […], Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza […], Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza […] e Fai Cisl […], Flai Cgil […], Uila Uil […], si conviene con il presente Verbale di Accordo di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valersi per la provincia di Piacenza

Appalti (nuovo articolo)
In coerenza con l'art. 30 del vigente CCNL, le parti ribadiscono l'opportunità che le imprese agricole che intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda, possiedano adeguati requisiti; l'appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e assumersi il rischio d'impresa. Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, al fine di favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono quanto segue:
- L'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio d'impresa; in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente.
- La mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura
- A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti si adopereranno affinché le aziende applichino correttamente le procedure prevista.
- Le Parti promuoveranno l'attivazione di un tavolo di confronto con l'ispettorato Territoriale del Lavoro anche al fine di organizzare delle sessioni formativo-informative per promuovere la conoscenza della normativa vigente sugli appalti
- Contratto di lavoro: Ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici devono essere applicati integralmente il CCNL Operai Agricoli ed il Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Piacenza Fermo restando quanto previsto dalla legge, dal presente testo sono escluse le aziende applicanti il CCNL per le attività di Contoterzismo.

Ebat
Le parti entro il 31/12/2017 procederanno alla trasformazione del Feialapp in Ente Bilaterale Agricolo territoriale