Tipologia: CPL
Data firma: 13 luglio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Reggio Emilia
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Efficacia del contratto
Art. 4 Condizioni di miglior favore
Art. 5 Contratti aggiuntivi
Art. 6 Relazioni sindacali
Art. 7 Formazione
Art. 8 Informazioni sulle ristrutturazioni aziendali
Art. 9 Definizione di operai agricoli
Art. 10 Assunzione
Art. 11 Contratto individuale
Art. 12 Riassunzione - diritto di precedenza
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 15 Assegnazione delle qualifiche
Art. 16 Cambiamenti di qualifica
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Flessibilità
Art. 19 Lavoro straordinario - Festivo - Notturno - Banca Ore
Art. 20 Giorni festivi ed ex festività
Art. 21 Riposo settimanale e notturno
Art. 22 Ferie
Art. 23 Retribuzione
Art. 24 Indennità aggiuntiva

 

Art. 25 Premio latte munto
Art. 26 Trattenute
Art. 27 Maggiorazioni per lavoro straordinario - festivo - notturno
Art. 28 Diarie
Art. 29 Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 30 Previdenza e assistenza
Art. 31 Malattie e infortuni 
Art. 32 Cassa integrazione
Art. 33 Lavoratori tossicodipendenti e/o svantaggiati
Art. 34 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 35 Cassetta di pronto soccorso
Art. 36 Cassa provinciale I.M.I.
Art. 37 Permessi straordinari
Art. 38 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 39 Decesso
Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 Norme disciplinari
Art. 42 Delegato d'azienda - Riunioni aziendali
Art. 43 Cariche sindacali - Corsi sindacali - Permessi sindacali
Art. 44 Contributo assistenza contrattuale
Art. 45 Riscossione delle quote associative sindacali
Tabelle salariali


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

Il giorno 13 luglio 2017 in Reggio Emilia, presso la Sede di Confagricoltura Reggio Emilia, tra Confagricoltura Reggio Emilia […], Coldiretti Reggio Emilia […], Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio Emilia […] e Federazione Lavoratori Agro-industria (Flai-Cgil) […], (Fai-Cisl), Federazione Lavoratori Agro-Industria […], (Uila-Uil) Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro, per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Reggio Emilia, con validità dall’1/1/2016 al 31/12/2019.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 Ottobre 2014, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati dal presente CPL, regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell'Agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Emilia.

Art. 5 Contratti aggiuntivi
Nelle aziende, fra datori di lavoro e lavoratori, potranno essere stipulati contratti aggiuntivi al presente contratto provinciale in cui precisare l'assegnazione delle qualifiche, il numero di giornate lavorative che dovranno essere effettuate nell'azienda nel corso dell'annata agraria, gli orari, i turni di riposo e di lavoro, i problemi della salute, i ritmi di lavoro con riferimento all'ordinarietà, l'organizzazione del lavoro in riferimento al problema della salute e ambiente, tenuto anche conto del DLGS 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6 Relazioni sindacali
In attuazione dell’Art. 6 del CCNL viene costituito l’Osservatorio Provinciale sui problemi del lavoro quale unico organismo paritetico provinciale. Esso ha sede presso il comitato IMI che assume le funzioni di segreteria operativa.
Si intende integralmente richiamato il regolamento nazionale sul funzionamento degli osservatori di cui all’allegato n° 7 del CCNL, prevedendo di norma almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre, un incontro con gli enti pubblici coinvolti nelle tematiche del lavoro.
Ad integrazione dei compiti e funzioni derivanti dal contratto nazionale e qui riconfermati, l’osservatorio si dovrà riunire almeno una volta l'anno di norma entro il 30 Aprile, per monitorare l’andamento complessivo del settore, l’impiego di manodopera e della sua stabilizzazione, il rispetto delle normative contrattuali, l’emersione dal lavoro nero ed irregolare, con attenzione alle esigenze della manodopera straniera. Inoltre potrà, su richiesta di entrambe le parti interessate da controversie individuali di cui all’Art 87 del CCNL, svolgere una funzione conciliativa.
L’osservatorio avrà inoltre il compito di promuovere la “Formazione Professionale” come previsto dal 2° comma dell’Art. 10 del CCNL 22/10/2014, a tal fine potrà promuovere iniziative locali di formazione professionale, formazione continua, qualificazione e riqualificazione professionale coordinandosi con il sistema di formazione pubblica e i centri di formazione specifici di settore; avrà inoltre il compito di prendere conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro nei diversi settori ed aree produttive anche tramite elaborazioni su dati propri o degli enti pubblici preposti.
Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in agricoltura, di renderlo più efficace e trasparente, le parti concordano di attivare uno strumento paritetico e bilaterale definito “sportello informativo”.
I compiti dello sportello informativo saranno: 
• definire al proprio interno il regolamento per il funzionamento
• stipulare accordi con gli enti locali, l’Ufficio Provinciale del Lavoro e la commissione regionale dell'impiego (anche in accordo con gli impegni in materia tra il ministero e le regioni) al fine di:
1) prendere conoscenza ed analizzare il fabbisogno del mercato del lavoro nei diversi settori ed aree produttive;
2) rendere operativo ed agile il ricorso alle convenzioni di lavoro così come definite dalle norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.
3) pubblicizzare in modo analitico gli elenchi della manodopera agricola disponibile e delle aziende agricole alla ricerca di personale. Detti elenchi, in riferimento ai lavoratori andranno regolati in quanto a modalità di divulgazione e contenuti tramite apposita convenzione da stipularsi con i Centri per l'impiego;
4) raccordarsi con istituti professionali scolastici e post-scolastici al fine di dar vita a progetti informativi di orientamento, qualificazione e riqualificazione professionale aderenti alle trasformazioni tecnico-organizzative delle aziende agricole per facilitare sbocchi occupazionali nel settore.
Lo sportello informativo sarà gestito all'interno della struttura operativa del comitato IMI di Reggio Emilia e sarà completamente gratuito.
Lo sportello informativo non gestirà in alcun modo la selezione e l'avviamento al lavoro.
Il presente accordo potrà essere soggetto a verifiche di compatibilità con la materia legislativa e contrattuale in divenire e scadrà alla scadenza del presente contratto.

Art. 8 Informazioni sulle ristrutturazioni aziendali
Le aziende che prevedono di operare riorganizzazioni, ristrutturazioni riguardanti le proprie strutture fondiarie, anche attraverso investimenti tecnologici che abbiano riflessi sui livelli occupazionali, dovranno informare la RSU aziendale o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Art. 10 Assunzione
Le assunzioni degli operai agricoli sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola nel rispetto delle qualifiche fissate dal presente Contratto.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per "fase lavorativa".
Al riguardo si individuano le seguenti fasi lavorative:
- Potatura
- Raccolta pomodoro
- Raccolta frutta
- Vendemmia
[…]

Art. 17 Orario di lavoro
Così come previsto dall'art. 34 del CCNL, l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali ed è così distribuito:
Di norma la settimana lavorativa per le attività di campagna si svolgerà sui 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero sarà così distribuito: dal lunedì al giovedì 8 ore al giorno, il venerdì 7 ore.
Nel caso in cui si intendesse distribuire (sempre per le attività di campagna) l'orario settimanale su 6 giorni, tale orario di lavoro avrà lo svolgimento seguente: dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere, il sabato 4 ore.
Non è lavorativo il sabato pomeriggio, tranne i casi in cui si attuino dei turni di riposo compensativo.
Di norma la distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni nelle attività zootecniche sarà così distribuito:
Stalle con produzione di latte: dal lunedì al sabato 6,30 ore al giorno
Stalle ed allevamenti con produzione di carne (bovina - suina - avicunicola): dal lunedì al venerdì 7 ore giornaliere, il sabato 4 ore.
A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati presso le strutture zootecniche, va garantito il riposo settimanale possibilmente coincidente con il giorno festivo (domenica)
A tale proposito le aziende sono tenute a predisporre gli opportuni interventi onde garantire tale diritto ai lavoratori interessati.
Tra gli interventi da privilegiare vi deve essere quello dell'assunzione di lavoratori a tempo determinato.
Eventuali deroghe ai regimi d'orario di cui sopra, andranno contrattate e concordate tra aziende, delegati sindacali se presenti e le organizzazioni sindacali di zona e/o provinciali firmatarie del presente contratto.
Qualora l'orario settimanale di lavoro venga espletato in 5 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare la 6A giornata ai fini contributivi, assistenziali e previdenziali.
È fatto obbligo alle Aziende di esporre la tabella con l'indicazione dell'inizio e la fine dell'orario di lavoro aziendale.

Art. 18 Flessibilità
A regolamentazione di quanto previsto dall'Art. 34 del CCNL si concorda che, a partire dal 1° Gennaio 1989, per un periodo massimo di 70 gg annui da collocarsi nel periodo 1° Giugno - 30 Settembre, l'orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali con un massimo di 1 ora al giorno equivalenti a 5 settimanali.
A copertura di tale maggiore prestazione lavorativa verrà definito contestualmente un periodo ad orario settimanale ridotto da collocarsi per gli operai a tempo indeterminato dal 15 Ottobre al 31 Dicembre.
La prestazione in flessibilità va retribuita come prestazione ordinaria garantendo quindi il recupero che varrà per la copertura Assicurativa, Previdenziale ed Assistenziale.

Art. 19 Lavoro straordinario - Festivo - Notturno - Banca Ore
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario ordinario di lavoro
b) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
c) Lavoro notturno quello eseguito dalle 22 della sera alle 5 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidenti necessità, e la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno è fissato in 270 ore.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo viene istituita la banca ore aziendale, per favorire l'incontro delle esigenze di conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo famiglia e per l'utilizzo, da parte dei dipendenti extracomunitari, di un ulteriore monte ore da spendere per il rientro nei rispettivi paesi di provenienza.
Su richiesta del lavoratore, nel caso intenda beneficiarne, le ore lavorate oltre l'orario ordinario, fatto salvo il pagamento mensile delle sole maggiorazioni così come previsto all'art. 27 del presente Contratto provinciale, saranno accantonate e il lavoratore potrà usufruire di dette ore entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di maturazione.
Nel caso di mancata fruizione parziale o totale delle ore residue accantonate, saranno pagate con retribuzione ordinaria, con la mensilità di Giugno di ogni anno.
Eventuali diverse tipologie di fruizione della Banca ore, saranno oggetto di confronto ed accordo con la RSU aziendale ed in mancanza di questa con le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Provinciale.

Art. 21 Riposo settimanale e notturno
Gli operai agricoli hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Ai lavoratori addetti al bestiame da latte e gli allevamenti in genere deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in corrispondenza con le ore notturne, salvo esigenze di ordine tecnico che richiedano una deroga di massimo un'ora.
Al fine di fare effettivamente godere i riposi settimanali, le parti contraenti si impegnano affinché nelle aziende con più di 4 salariati fissi addetti al governo del bestiame vengano effettuate opportune turnazioni tra gli operai addetti al governo del bestiame e quelli di campagna, a parità di qualifica, secondo l'art. 17 dell'attuale contratto Provinciale di lavoro.
Le Organizzazioni dei lavoratori si rendono disponibili e sollecitano la mobilità tra lavoro di stalla e campagna.

Art. 30 Previdenza e assistenza
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge.

Art. 34 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Le parti si incontreranno per adeguare il vigente contratto provinciale alle modifiche intervenute da eventuali accordi nazionali, e dalla legge 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza)
Il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (Co.P.P.A.) viene assorbito nelle funzioni e compiti dall’Osservatorio provinciale (unico organismo paritetico provinciale di cui all’art. 7 del presente contratto provinciale).
Oltre i compiti già previsti dell’Accordo Nazionale del 18/12/1996, l’osservatorio diventerà una sede prioritaria di discussione fra le parti sociali sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura. Il comitato potrà promuovere, anche dal punto di vista organizzativo, iniziative volte a diffondere informazioni alle aziende, ai lavoratori dipendenti e ai delegati RLS sui problemi della sicurezza.
L’osservatorio potrà promuovere iniziative di formazione dei dipendenti delle aziende agricole sui rischi connessi alla specifica mansione. Le attività formative, così come previsto dalla legge, avverranno in orario di lavoro per un minimo di 8 ore articolate in due momenti distinti di 4 ore. Per le aziende che occupano meno di 6 OTI la formazione avverrà all’esterno dell’azienda con concentrazione dei partecipanti, in modo da ridurre i disagi per gli spostamenti dei dipendenti. Il comitato IMI, nei limiti delle apposite destinazioni fatte, in bilancio, concorrerà alle spese per
l’organizzazione e la gestione dei momenti di formazione dei lavoratori.
Per ogni altra norma di funzionamento del comitato, si fa riferimento al suo regolamento.
Le parti concordano sulla necessità di individuare dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST) che possano operare nelle aziende agricole che non hanno individuato aziendalmente degli RLS.
La gestione e l'organizzazione di questi RLST è demandata all'Ente Bilaterale Agricolo territoriale secondo il regolamento allegato al presente CPL.
Le parti si impegnano a procedere alla individuazione degli RLST entro tre mesi dalla modifica dell'attuale allegato 3 del vigente CCNL.
All'Osservatorio Provinciale Territoriale è demandato entro e non oltre il 31 Dicembre 2017, la regolamentazione dei seguenti argomenti:
1. Compiti e Regolamento Ente Bilaterale
2. Formazione
3. Sorveglianza sanitaria
4. Raccolta valutazione del rischio.

Art. 35 Cassetta di pronto soccorso
In relazione alle disposizioni contemplate dalla 81/2008 per la prevenzione degli infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.

Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro
La risoluzione del rapporto di lavoro per gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'Art. 9 del CPL, salvo il periodo di prova, di cui all'Art 15 del CCNL può avvenire per i seguenti casi:
a) per giusta causa
- Qualora il lavoratore ingiuri gravemente e ripetutamente il datore di lavoro o chi lo rappresenta ufficia mente, minacci o passi a vie di fatto, si renda colpevole di furto in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e cose a lui affidate, di assenze ingiustificate per tre giorni di lavoro consecutivi, oppure per otto giorni non consecutivi nello stesso mese.
- Insubordinazione grave verso il datore di lavoro o chi ne fa le veci, il quale come tale sia ufficialmente riconosciuto dai lavoratori.
[…]
Quando ricorre uno dei motivi di cui sopra la risoluzione del rapporto ha effetto immediato.
b) Per giustificato motivo
[…]
c) Per dimissioni
[…]

Art. 41 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e devono eseguire con diligenza il lavoro a loro assegnato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati dal reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
• con una multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
o che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio o ne anticipi la cessazione;
o che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari.
Con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.
[…]

Art. 42 Delegato d'azienda - Riunioni aziendali
Nelle aziende in cui vi sono da un minimo di 3 dipendenti ad un massimo di 5, oppure si siano superati complessivamente 900 gg di effettivo lavoro prestato anche da operai anche a tempo determinato, nell'arco dell'anno solare, sarà nominato un delegato d'azienda; in quelle in cui vi sono da 6 a 9 dipendenti, due delegati: in quelle in cui vi sono da 10 a 14 dipendenti, tre delegati; in quelle in cui vi sono da 15 a 19 dipendenti, quattro delegati; in quelle in cui vi sono oltre 19 dipendenti verrà nominato un delegato in più per ogni dieci dipendenti o frazione della decina, che superi le tre unità.
Nelle aziende in cui vi sono meno di 3 dipendenti, i lavoratori potranno nominare, per gruppi di aziende o per zone, un delegato che li rappresenti. Questo delegato sarà riconosciuto dai datori di lavoro interessati secondo le norme previste per i delegati di azienda.
Il delegato o i delegati di azienda dovranno essere scelti e nominati fra i dipendenti dell'azienda stessa.
Si intendono per dipendenti dell'azienda coloro che hanno superato le 150 gg di effettivo lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione
Dell'avvenuta nomina del delegato o dei delegati d'azienda dovrà essere data comunicazione per iscritto alla Direzione dell'azienda.
I compiti dei delegati d'azienda sono i seguenti:
a. Esaminare con i dirigenti aziendali l'esatta applicazione dei Contratti di Lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti;
b. Esaminare con i dirigenti aziendali le condizioni di lavoro e le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, i delegati aziendali, fuori dall'orario di lavoro, potranno avere incontri con gli altri dipendenti.
L'assolvimento dei compiti sopra fissati dovrà di regola svolgersi in azienda fuori dell'orario di lavoro salvo casi di urgenza o forza maggiore.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea anche durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue regolarmente retribuite e potranno parteciparvi tutti i dipendenti in forza al momento della convocazione con esclusione degli Operai a tempo determinato che a tale data non abbiano superato almeno 8 gg di lavoro effettivo e continuativo presso la stessa azienda dalla data di assunzione. Le predette riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso del datore di lavoro, dirigenti esterni dal sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Qualora insorgessero divergenze in attuazione di quanto previsto dai precedenti punti a) e b), tanto i delegati quanto i datori di lavoro potranno richiedere l'intervento delle rispettive organizzazioni.
Il delegato d'azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro, i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa delle organizzazioni di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.