Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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Accordo di Collaborazione
tra
INAIL Direzione Regionale per il Lazio
e
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
Di Roma Capitale


L’Inail Direzione Regionale Lazio con sede in Roma, via Nomentana, 74 (d’ora in poi Inail) legalmente rappresentato dal Direttore regionale pro-tempore, dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli, domiciliato per lo scopo presso la Direzione regionale per il Lazio, in Roma - via Nomentana ,74

E

Il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale - Direzione Formazione Professionale e Lavoro (d’ora in poi Amministrazione Capitolina) legalmente rappresentato dal Direttore ad interim Diego Porta domiciliato per lo scopo presso la sede Dipartimentale, in Roma- Via dei Cerchi, 6
Di seguito definite singolarmente” parte” e congiuntamente” parti”.
 

PREMESSO CHE

• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• l’Inail in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro; 
•la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
• il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, di cui all’intesa tra Governo, Regioni e Provincie autonome del 6 agosto 2020 conferma la valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008;
• il PRP 2020-2024 - in fase di approvazione - prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• Roma Capitale, in attuazione dei principi statutari sviluppa ed esercita politiche attive per l’occupazione, attività di formazione professionale e favorisce iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro;
• l’Amministrazione Capitolina è impegnata nell’attuazione delle misure di contrasto al lavoro sommerso e di tutela della salute e della sicurezza contenute nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 del 31 luglio 2000, n. 135 del 31 luglio 2000 e n. 259 del 17 ottobre 2005, che si realizzano nell’esercizio di un’azione di vigilanza integrata su salute e sicurezza, sulla regolarità contrattuale, sul rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore e dalla legislazione su salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori impegnati, a qualsiasi titolo, nelle Imprese che eseguono appalti di lavori e/o concessioni di lavori per conto di Roma Capitale e delle Società Partecipate del Gruppo Roma Capitale e nei confronti dei lavoratori impegnati negli appalti di servizi di Roma Capitale, negli appalti e nell’erogazione dei servizi delle Società Partecipate del Gruppo Roma Capitale e delle Aziende Speciali, quali che siano le modalità di affidamento o di esecuzione;
• l’Amministrazione Capitolina con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 ha approvato il nuovo assetto organizzativo funzionale della macrostruttura capitolina e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale in cui è presente il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro nel quale, all’interno della Direzione Formazione Professionale e Lavoro, sono presenti i Servizi Osservatorio Operativo sul Lavoro, Orientamento al Lavoro e Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro;
• con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 2 aprile 2021 sono state approvate Linee Guida per favorire le Opportunità e i Percorsi per l'Occupabilità tramite la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale
• in particolare con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro n.140 del 25 marzo 2021 è stato approvato l’aggiornamento dell’organizzazione dei Servizi Osservatorio sul Lavoro, Orientamento al Lavoro e Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;
• il Servizio Operativo Osservatorio sul Lavoro, ha nelle proprie competenze la verifica ed il controllo straordinario per il rispetto della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro, da svolgersi nei confronti dei soggetti affidatari di lavori e gestori di servizi per conto di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale,
 

CONSIDERATO CHE

• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
• è interesse delle parti, anche alla luce dei pregressi rapporti di collaborazione tra le due istituzioni, collaborare per la realizzazione di azioni condivise, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, nelle condizioni per cui le attività dell’Inail e dell’Amministrazione Capitolina possono integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato negli articoli successivi.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Le Parti, con il presente Accordo intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative di informazione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle specificità del settore d’interesse dell’Amministrazione Capitolina, relativo agli appalti di lavori e di servizi e alle attività svolta dalla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro presenti sul territorio.
Si individuano congiuntamente i seguenti obiettivi
• sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro delle aziende che lavorano in appalto per la fornitura di lavori e servizi a Roma Capitale sull’importanza dell’impegno comune per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• sviluppare un percorso comune di conoscenza e informazione per la prevenzione dei principali rischi sui luoghi di lavoro e le tutele nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
 

ART. 2 - RESPONSABILI E REFERENTI

Le finalità e gli obiettivi previsti all’art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguiti attraverso un Comitato paritetico di coordinamento, che è costituito da n.6 referenti, di seguito indicati, in modo paritario, da ciascuna delle Parti
□ Per Inail:
- Elvira Goglia, / Letteria Rita Isola
- Eleonora Mastrominico
- Marina Donzelli -
□ Per il Dipartimento
- Patrizia Giganti
- Rossana Calistri
- Loreta Lombardi
Il comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali derivanti da quanto indicato all’art. 1, favorisce il pieno espletamento delle attività di interesse comune, in particolare per quanto riguarda:
- la formulazione di proposte per un piano di lavoro in merito alle attività di informazione, promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’approfondimento normativo e lo studio di strumenti utili ad elevare il grado di cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- l’attivazione di uno o più gruppi di studio per lo svolgimento di quanto espresso nei punti precedenti. 
Sarà compito del Comitato:
- predisporre i piani semestrali e/o annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi,
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- elaborare il rendiconto annuale delle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
Il Comitato, dovrà essere convocato anche da una sola delle Parti con una frequenza almeno semestrale, o all’occorrenza, quando si renda necessario da particolari circostanze.
 

ART. 3 - MODALITA’ DI COLLABORAZIONE

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
 

ART. 4 - ASPETTI FINANZIARI

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Inail e dell’Amministrazione Capitolina, e quindi non è produttivo di alcun onere economico tra le parti.
 

Art. 5 - PROPRIETÀ INTELLETTUALI

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
 

Art. 6 - TUTELA DELL’IMMAGINE

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Roma Capitale saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Art. 8 - RECESSO

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo di collaborazione previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). 
 

ART. 9 - DURATA

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di due anni. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Reciprocamente l’Inail e l’Amministrazione Capitolina si impegnano a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di comune interesse. Il materiale didattico prodotto da ognuna delle Parti ovvero dai suoi dipendenti, collaboratori o incaricati, resta di proprietà esclusiva della parte che lo ha prodotto, ferma restando la possibilità, per l’altra, di utilizzarla ai fini delle attività congiunte di cui al presente Accordo.
 

ART. 11 - MODIFICHE DELL’ACCORDO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990. La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

ART.12 - FORO COMPETENTE

Il caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma

Letto, approvato e sottoscritto
 

INAIL
Direzione Regionale per Lazio

Roma Capitale
Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro

Il Direttore
Dr. Domenico Cosimo Damiano Princigalli

Il Direttore
Dr. Diego Porta


fonte: inail.it