Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

 

A …omissis…
 

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Il Ministero della Salute ha emanato l’unita Circolare, specificata in oggetto, che revisiona e aggiorna le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta.
Con la presente si intendono, pertanto, aggiornare e diffondere le recenti comunicazioni sulla tematica in argomento con l’obiettivo di mantenere alta e costante l’attenzione sulla tutela della salute psicofisica di tutto il personale.
Preliminarmente, si ritiene necessario ribadire il significato di alcuni dei termini tecnici usati nella predetta Circolare, già affrontati in precedenti note di questo Ufficio, in considerazione della loro stringente attualità:
• la quarantena si attua nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
• l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
• la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Per la definizione di contatto stretto si rimanda a quanto riportato nelle note dello scrivente Ufficio n. 18079 del 16 ottobre 2020 e segnatamente nella successiva nota n. 18541 del 26 ottobre nonché alle definizioni riportate dal Ministero della Salute.
Si conferma, in ogni caso, l’importanza del mantenimento delle misure di prevenzione, dell’utilizzo della mascherina, del distanziamento sociale e dell’igiene delle mani negli ambienti di lavoro.
Si pone l’attenzione sul fatto che tra le varianti che preoccupano di più gli esperti dell'OMS e dell'ECDC (Varianti VOC = variants of concern") si pone la Variante Beta (Variante 501Y.V2, nota anche come B.1.351) identificata in Sud Africa.
Ciò premesso, si riassumono di seguito i principali aggiornamenti relativi alla durata e alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento rimandando comunque alla lettura integrale della circolare in oggetto.

Quarantena
La circolare definisce la differenza nell’applicazione del periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV- 2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale:
In caso di soggetto vaccinato da almeno 14 giorni, ossia quando la risposta anticorpale è già consistente, a seguito di evidenza di contatto stretto si deve comunque iniziare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare risultato negativo. La misura è necessaria in quanto si ritiene che il soggetto vaccinato abbia comunque la possibilità di albergare il virus e trasmetterlo seppure per un tempo e con una contagiosità nettamente minore.
Il periodo di quarantena può comunque essere interrotto dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.
I contatti a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
In caso di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, identificati come contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, la quarantena rimane di dieci giorni al termine dei quali si dovranno sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o molecolare.
Anche in questo caso il periodo di quarantena può essere interrotto dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2. Per i contatti a basso rischio non è prevista quarantena.
Qualora invece, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, valgono per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21 maggio 2021 consistenti nella misura della quarantena di dieci giorni al termine dei quali si dovranno sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o molecolare.

Isolamento
In caso di positività a SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata i casi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, e previo tampone antigenico/molecolare negativo.
Per i casi sintomatici devono essere trascorsi almeno tre giorni senza sintomi prima di eseguire il tampone antigenico/molecolare e comunque mai prima del decimo giorno.
Nel caso in cui persista la positività, il tampone antigenico molecolare andrà ripetuto al diciassettesimo giorno e in caso di ulteriore positività si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 recante “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.
E’ bene ribadire che per la scelta del tipo di test da utilizzare va tenuto conto di quanto esplicitato nella circolare in oggetto: “al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza)”.
 

D’ordine
IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. R. APPIANA
IL DIRETTORE MEDICO VICEDIRIGENTE
Dott. Filippo Folgori