Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 

NR.333.A/9804.C3-

Roma, data protocollo

 

OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo.

A …omissis…
 

Lo sviluppo del fenomeno epidemico da COVID-19 ha reso necessaria 1’adozione di disposizioni volte a garantire adeguate misure di tutela anche in favore dei lavoratori impegnati in attività di polizia o, comunque, a contatto con l’utenza.
In particolare si richiamano le circolari della Direzione centrale di sanità e della Segreteria del Dipartimento con le quali sono state impartite speciali disposizioni concernenti le misure per la prevenzione, il contenimento e la gestione del fenomeno in parola.
Inoltre, in materia sono stati emanati il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 23 e 25 febbraio 2020, nonché la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio u.s., pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹, che reca indirizzi operativi precauzionali che le pubbliche amministrazioni devono adottare².
La direttiva non riguarda, per espressa previsione del punto 2, “i servizi per le emergenze e i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto” e ribadisce la necessità che venga assicurata la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali.
Il peculiare stato giuridico che caratterizza le donne e gli uomini della Polizia di Stato è connotato da quella particolare “specificità” sancita dalla legge³ ed è ulteriormente rafforzato dai contributo al Servizio nazionale della protezione civile⁴. In tale ambito, l’attuale contingenza sanitaria impone la salvaguardia della sicurezza dei cittadini mediante il pieno assolvimento dei compiti straordinari finalizzati alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, che si aggiungono agli ordinari e irrinunciabili compiti di istituto.
Nel momento, quale quello attuale, in cui la Polizia di Stato dispiega al massimo grado la sua missione a servizio del Paese, le SS.LL» vorranno esprimere, con assoluto rilievo, la concreta vicinanza dell’Amministrazione a tutti gli operatori adottando misure a carattere temporaneo e straordinario volte a dispiegare la più ampia proiezione in favore dei lavoratori.
in tale ambito si forniscono le seguenti indicazioni relative agli aspetti presi in esame dal Ministro per la pubblica amministrazione con la richiamata direttiva n. 1/2020:
a) modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa (di cui al punto 3 - 1° periodo)
La direttiva prevede che le amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, devono privilegiare modalità flessibili dì svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo quei lavoratori che sono suscettibili di particolare tutela, tra cui, ad esempio, i portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori su cui grava l’assistenza dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi di asilo nido e della scuola dell’infanzia.
Al riguardo, benché si tratti di materia ordinariamente regolata dall’accordo nazionale quadro, si ravvisa l’opportunità che le SS.LL., informando le OO.SS., adottino ogni utile iniziativa finalizzata a favorire l’articolazione flessibile degli orari di lavoro in caso di servizi non continuativi, secondo quanto previsto dall’A.N.Q. del 31 luglio 2009, nonché consentendo, ove possibile, specifiche turnazioni.
Dovrà comunque essere garantita la funzionalità degli uffici per la durata dell’orario di servizio.
Le SS.LL. vorranno valutare l’opportunità di facilitare particolari turnazioni per i servizi continuativi, comunque compatibili con l’A.N.Q..
b) lavoro agile (punto 3 - cpv):
La direttiva amplia la possibilità del ricorso allo smart -working che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il domicilio del lavoratore o comunque in un luogo esterno al posto di lavoro.
Come noto la relativa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato.
c) obblighi informativi dei lavoratori (punto 4)
Viene prescritto nella direttiva che i lavoratori, qualora provengano da una delle “aree” di cui all’articolo 1, comma 1, del d.1. 6/2020⁵ o che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle predette aree, hanno l’obbligo di comunicare tale notizia all’amministrazione, per la conseguente informativa all’autorità sanitaria competente ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
A tal proposito si fa rinvio alle specifiche diposizioni della Direzione centrale di sanità, di volta in volta aggiornate.
d) eventi aggregativi, attività di formazione e spazi comuni (punto 5)
Secondo la direttiva, deve essere favorito l’impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative o in forma di riunione.
In caso di compresenza fisica, debbono essere assicurati adeguati spazi che consentano le precauzionali misure di distanziamento.
In caso di utilizzo di mensa o di spazi comuni, sono opportune misure cautelative, quali la turnazione, tali da garantire l’adeguato distanziamento.
A tal proposito, le SS.LL., al fine di ridurre il rischio di contagio, devono privilegiare l’impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative o riunioni e, nel caso di inevitabile compresenza fisica, le attività dovranno essere svolte in luoghi che assicurino l’attuazione delle precauzionali misure di distanziamento.
Inoltre, al pari della precedente lettera a), appare opportuno che le SS.LL. diano attuazione alla prescrizione assicurando la massima flessibilità dell’orario di lavoro tale da consentire ai lavoratori la fruizione degli spazi di mensa o degli spazi comuni nel più ampio arco temporale possibile, così da poter diluire l’affluenza e ridurre l’affollamento.
e) missioni (punto 6)
In ordine alla prescritta limitazione del ricorso all’istituto dell’invio in missione nazionale o all’estero ai soli casi indispensabili o indifferibili» occorre tenere comunque conto delle indicazioni ostative del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute. Pertanto, le SS.LL. vorranno adottare ogni utile precauzione al riguardo, sviluppando la massima sinergia con il competente ufficio sanitario.
f) procedure concorsuali (punto 7)
Sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è stato comunicato che, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria internazionale, le attività concorsuali della Polizia di Stato che comportano la movimentazione sul territorio nazionale di candidati sono state momentaneamente sospese sino al 15 marzo 2020 per evitare un’elevata concentrazione degli stessi presso le sedi deputate allo svolgimento delle prove.
I candidati interessati sono stati invitati a visionare frequentemente il sito istituzionale per gli ulteriori aggiornamenti.
g) ulteriori misure di prevenzione e informazione in relazione agli uffici aperti al pubblico (punto 8)
La direttiva segnala la necessità di mantenere un’adeguata distanza con Potenza, secondo le indicazioni fomite dall’istituto superiore di sanità. Viene altresì raccomandato di esporre le informazioni di prevenzione, di evitare ÌI sovraffollamento mediante scaglionamento degli accessi dell’utenza, di curare la frequente areazione degli ambienti, di far effettuare un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici, nonché di mettere a disposizione strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, di mascherine, guanti ecc..
Oltre alle prescrizioni di carattere meramente organizzativo (scaglionamento, areazione ecc.), le SS.LL. vorranno adottare ogni possibile intervento sui diretti committenti (centrali o periferici) per l’implementazione delle operazioni di pulizia, di sanificazione, di approvvigionamento di dispositivi dì protezione individuali ecc., che necessitano di specifiche integrazioni contrattuali (appalti per la fornitura di beni o servizi), ove occorra sensibilizzando la Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e la gestione patrimoniale, la Direzione centrale dei servizi dì ragioneria per l'immediata adozione degli incombenti necessari.
h) altre misure (punto 9)
Le SS.LL. vorranno favorire la più celere diffusione tra i dipendenti, preferibilmente con strumenti telematici e di comunicazione interna, di ogni utile informazione disponibile sui siti istituzionali del Ministero della sanità e dell’Istituto superiore di sanità, nonché quelle veicolate dai sanitari della Polizia di Stato, anche circa le modalità da seguire per segnalare l’eventuale insorgenza dei sintomi indicativi del possibile contagio.
i) monitoraggio (punto 10)
Per assolvere all’obbligo dì tempestiva comunicazione delle misure adottate in attuazione della direttiva, le SS.LL. vorranno fornire informazione dell’adozione di misure concernenti quanto descritto nei punti precedenti.
Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate alla Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche del personale della Polizia di Stato, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per le ulteriori prescrizioni normative, si fa riserva di tenere informati con successive comunicazioni.

Ciò premesso, quel che più preme raccomandare alle SS.LL. è la costante attenzione, particolarmente profonda e sollecita, da riservare a tutto il personale, Donne e Uomini che costituiscono la prima e più preziosa risorsa della Polizia di Stato, indispensabile per poter corrispondere alla fiducia e alle aspettative che il Paese nella stessa sa di poter riporre.
Nell’impossibilità di declinare ogni concreta situazione che può riguardare, nelle diverse realtà territoriali e di impiego, la vita personale e familiare di tutti i nostri Colleghi, faccio pieno affidamento sulla particolare sensibilità con la quale le SS.LL. si prenderanno cura delle esigenze rappresentate, facendo ricorso ad ogni istituto previsto per sollevare quanto più possibile da disagi che, inevitabilmente, si rifletterebbero sulla serenità e concentrazione, oggi più che mai necessari per onorare al meglio i compiti istituzionali affidati alla Polizia di Stato.
In tale attività, quanto mai prezioso si rivelerà il costruttivo rapporto con le Organizzazioni Sindacali, le quali, anche in questo delicato momento, hanno garantito un meritorio senso di responsabilità, tradottosi fattivamente in iniziative volte a canalizzare le informazioni relative alle problematiche più avvertite, così come a veicolare, nei confronti dei loro Iscritti, messaggi assolutamente coerenti con quelli dell’Amministrazione, nel comune afflato di riservare sempre la massima cura a tutto il Personale.
 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

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¹ “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole dì ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia par la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
² Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, immediatamente precettivo. Lo stesso, attualmente, è in fase di studio e di analisi.
³ legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 19.
⁴ decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articolo 13.
⁵ “Comuni e aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la Fonte dì trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio” del virus COVID - 19