Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 

N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20

 Roma, 23 marzo 2020

 

A …omissis…

 

Oggetto: Indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del “COVID-19”. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni.

Seguito foglio n. 555/DOC/C/DIPPS/CTR/1440/20 del 17.03.2020.

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale sono state fornite aggiornate indicazioni applicative relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, definite con i diversi D.P.C.M. emanati sulla base della clausola di autorizzazione recata dagli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
Come è noto, tale quadro è stato rimodulato con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 76 del 22 marzo e qui unito in copia per un pronto riferimento (Allegato A), la cui effettività è stata assicurata dalle misure interinali recate dall’ordinanza del Ministro della Salute dello stesso 22 marzo.
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 la cui prosecuzione viene assentita dal Prefetto in alcune specifiche ipotesi, individuate dall’art. 1, comma 1, lett. g) e h), e dall’art. 2, del ricordato D.P.C.M. 22 marzo 2020, alla cui lettura si fa rinvio.
Tali misure sono accompagnate da una rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell’emergenza.
In estrema sintesi, viene previsto che tali spostamenti possono essere effettuati, fino al 3 aprile p.v., soltanto per i seguenti motivi:
- comprovate esigenze lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza;
- motivi di salute.
L’art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta, nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Conseguentemente, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è commesso ai motivi legittimanti di cui si è detto sopra.
In via esemplificativa, prendendo spunto da quesiti prospettati in queste ore da alcune Questure, si può evidenziare che:
- rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;
- rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi - che si stanno ripetendo con una certa frequenza in questi giorni - in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.
Si aggiunge che le nuove misure introdotte dal ripetuto D.P.C.M. 22 marzo 2020 si applicano cumulativamente a quelle stabilite dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020 che non sono state modificate dalla normativa sopravvenuta, nonché dall’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020.
Si attira l’attenzione sul fatto che quest’ultimo provvedimento reca alcune restrizioni riguardanti l’accesso ai pubblici parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, lo svolgimento dell’attività ludica o ricreativa all’aperto, nonché dell’attività all’aperto e prevede la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno delle infrastrutture del trasporto pubblico con l’eccezione di quelli ubicati lungo le autostrade.
Ciò premesso, si trasmette in Allegato B una versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello da utilizzare per l’autodichiarazione, che sostituisce quello allegato alla circolare cui si fa seguito.
Si conferma che tale modello prevede che l’operatore di polizia controfirma l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, al fine di esonerare il cittadino dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità, come stabilito dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ciò premesso, le SS.LL. vorranno impartire le opportune disposizioni affinché la versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello in questione sia distribuita al personale dei dipendenti Uffici.
Analogamente, le Direzioni Centrali per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere sono incaricate di impartire ai dipendenti Uffici e Reparti le indicazioni necessarie per garantire la diffusione e l’utilizzo della versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello.
 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli


DPCM 22 marzo 2020 G.U. 22 marzo 2020, n. 76