Categoria: 2017
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Tipologia: CPL
Data firma: 1° agosto 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2020
Parti: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Aziende agricole, florovivaistiche, ecc., Savona
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Categorie dei lavoratori
Art. 2 Cassa integrazione salari
Art. 3 Assunzione
Art. 4 Manodopera migrante
Art. 5 Contratto individuale
Art. 6 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 7 Giovani
Art. 8 Periodo di prova
Art. 9 Attrezzi ed utensili
Art. 10 Classificazione dei lavoratori
Art. 11 Diritto di riassunzione
Art. 12 Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 13 Orario di lavoro
Art. 14 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 Riposo settimanale
Art. 16 Giorni festivi
Art. 17 Ferie
Art. 18 Interruzioni e recuperi
Art. 19 Permessi straordinari
Art. 20 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 21 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 22 Retribuzione
Art. 23 13ª Mensilità
Art. 24 14 ª Mensilità
Art. 25 Classificazione e retribuzione
Art. 26 Scatti di anzianità
Art. 27 Obblighi particolari tra le parti
Art. 28 Cottimo

 

Art. 29 Diarie e indennità di trasferta
Art. 30 Malattia e infortunio
Art. 31 Condizioni di lavoro
Art. 32 Servizi civili
Art. 33 Organizzazione del lavoro
Art. 34 Trasferimenti
Art. 35 Servizio militare
Art. 36 Norme disciplinari
Art. 37 Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
Art. 38 Disciplina dei licenziamenti individuali per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato
Art. 39 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 40 Dimissioni per giusta causa
Art. 41 Trattamento di fine rapporto
Art. 42 Cessione o trasferimento di azienda
Art. 43 Rappresentante sindacale
Art. 44 Tutela del delegato di azienda
Art. 45 Permessi sindacali
Art. 46 Riunioni in azienda
Art. 47 Contributo contrattuale
Art. 47 bis Quote sindacali per delega
Art. 48 Cassa integrazione malattia ed assistenza contrattuale lavoratori agricoli (CI.M.A.C.L.A.)
Art. 49 Controversie individuali
Art. 50 Controversie collettive
Art. 51 Osservatorio provinciale dell’agricoltura Composizione e compiti
Art. 52 Condizioni di miglior favore
Art. 53 Decorrenza e durata
Art. 54 Rispetto del contratto


Contratto integrativo provinciale di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, florovivaiste, manutenzione del verde, agrituristiche, ittiche e mitilicoltura della provincia di Savona

Il giorno 01 del mese di Agosto dell’anno 2017, presso la sede dell'Osservatorio provinciale dell’agricoltura della provincia di Savona sito in Regione Torre Pernice, 15/b in Albenga, la Federazione Provinciale Coldiretti di Savona […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Savona […], la Confagricoltura di Savona […] e Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […], in applicazione di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore per i lavoratori dipendenti da Aziende oggetto del presente contratto, si è stipulato il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai dipendenti da Aziende agricole, florovivaistiche, manutenzione del verde, agrituristiche e del settore ittico, da valere su tutto il territorio della provincia di Savona, il quale disciplina le materie delegate dal CCNL

Premessa:
Oggetto del contratto
Il presente contratto integrativo provinciale disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende agricole, le aziende florovivaistiche, le aziende di manutenzione del verde, le aziende di agriturismo, le aziende del settore itticoltura e mitilicoltura condotte in forma singola, societaria o comunque associata, che svolgono attività agricole nonché attività affini e connesse e i lavoratori dalle stesse dipendenti.
Sono da considerarsi florovivaistiche le aziende che:
• producono piante da frutto, ornamentali e forestali;
• producono piante ornamentali da serra;
• producono fiori recisi comunque coltivati;
• producono bulbi, sementi da fiori, piante porta-semi, talee per fiori e piante ornamentali

Art. 3 Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
• Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia.
Le fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano per le colture florovivaistiche nella provincia di Savona sono:
• per le piante in vaso: preparazione del terreno, disinfezione, raccolta barbatelle, messa a dimora barbatelle o piante, rinvasatura, disinfestazione, predisposizione, carico e scarico carrelli, invasatura, ecc.;
• per i fiori recisi: preparazione del terreno, disinfezione, messa a dimora delle piante e dei bulbi o semina, cimatura o potatura, disinfestazione, messa in opera sostegni, sbocciolatura, raccolta;
• per il vivaismo floricolo: raccolta barbatelle, preparazione del terreno, disinfezione, messa a dimora barbatelle, disinfestazione, raccolta talee.
• per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione;
• di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo;
[…]

Art. 4 Manodopera migrante
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata tramite gli organi del collocamento, ai sensi della Legge n. 83/1970, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i lavoratori provenienti da altra provincia, regione o nazione, per lo svolgimento di lavori stagionali, ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti collettivi nazionali e/o provinciali, stipulati dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Art. 6 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, N. 977 e successive modifiche ed integrazioni.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 16° anno di età ed non abbiano assolto l’obbligo scolastico. Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 7 Giovani
Le parti, anche in riferimento alla legge n. 285/ 1977, si impegnano a nominare, in accordo con le altre province, una Commissione paritetica Regionale, incaricata di formulare proposte concrete finalizzate a potenziare l'occupazione giovanile in agricoltura anche attraverso l'indicazione di programmi di formazione professionale da attuare d'intesa con la Regione.

Art. 9 Attrezzi ed utensili
Gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà della perdita degli attrezzi e degli utensili consegnati e di eventuali danni arrecati agli stessi che siano a lui imputabili. […]

Art. 13 Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro per gli operai a tempo indeterminato è stabilito in 39 ore settimanali, con le seguenti possibilità:
- 6 ore e 30 minuti giornaliere per tutti i giorni della settimana;
- per i primi 5 giorni della settimana: 7 ore al giorno; per la giornata del sabato: 4 ore.
- nelle aziende in cui il lavoro si svolge per cinque giorni la settimana, l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere salvo comprovati motivi per l’eventuale esecuzione del lavoro straordinario. L’orario ordinario di lavoro per l’operario a tempo determinato è stabilito nel limite di 39 ore settimanali e potrà variare in funzione dell'esigenze aziendali. Nella quinta o altra giornata l'orario sarà ridotto per consentire il raggiungimento delle 39 ore settimanali.
Nel caso l’azienda ricorra alla flessibilità dell’orario di lavoro nel limite previsto dal CCNL (85 ore su arco di 12 mesi), l'azienda stessa ne darà notizia all'Osservatorio Provinciale per consentire alle OO.SS. la possibilità di adempiere all’informazione ai lavoratori, così come previsto dal terzo comma dell’art. 34 del CCNL.
Tale flessibilità dovrà comunque rispettare il massimo di 44 ore settimanali, ed il relativo periodo di recupero dovrà avvenire:
• entro 6 mesi per gli OTI;
• entro la scadenza del periodo di lavoro per gli OTD.
A fronte del periodo di flessibilità, ai lavoratori interessati, verrà corrisposta un’indennità di disagio pari al 4% del salario, per ogni ora di flessibilità effettuata settimanalmente.
Per gli operai addetti alle stalle, alle attività agrituristiche, alle fattorie didattiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, può essere prevista l’articolazione dell'ordinario orario di lavoro anche nei giorni festivi senza alcuna maggiorazione.

Art. 14 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 13;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi ricompresi all'art. 16;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 3 ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Il limite fissato potrà essere superato con il consenso volontario del lavoratore.
[…]

Art. 15 Riposo settimanale
Ai lavoratori agricoli è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Nel caso in cui, per esigenze dell'azienda, fosse richiesta la prestazione del lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana con il pagamento della relativa indennità.
Ai lavoratori agricoli di età inferiore ai 18 anni deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 48 ore decorrente dalla mezza notte del Venerdì.

Art. 18 Interruzioni e recuperi
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando ai lavoratori a tempo indeterminato non fosse possibile, per cause di forza maggiore, eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende dove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Art. 28 Cottimo
Il lavoro a cottimo sarà disciplinato da specifiche contrattazioni con l'intervento delle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali, le quali concorderanno le modalità di cottimo sulla scorta delle situazioni riferite al tipo di azienda di cui al presente contratto.
[…]

Art. 30 Malattia e infortunio
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 31 Condizioni di lavoro
Per la esecuzione dei lavori nocivi le aziende debbono osservare le norme previste dalle vigenti disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute e della sicurezza per la tutela fisica dei lavoratori, fornendo loro i mezzi adeguati di protezione il cui uso è obbligatorio per i lavoratori.
L'Azienda deve altresì dotarsi di una idonea cassetta di pronto soccorso. Ai lavoratori adibiti ai trattamenti antiparassitari, l'azienda è tenuta a fornire indumenti atti a garantire adeguata protezione il cui uso è obbligatorio per i lavoratori.
I lavoratori addetti all'uso dei fitofarmaci saranno sottoposti a visita medica periodica, almeno una volta all'anno, con la corresponsione di una giornata di retribuzione.
I periodi in cui i lavoratori sono adibiti a lavori nocivi e trattamenti fitosanitari, devono essere registrati sul apposito registro interno all’azienda.
Le parti con vengono di incontrarsi per la specifica valutazione in materia di lavori nocivi.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare nel campo della salute e della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, si dovrà fare espresso riferimento alla normativa in vigore (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 33 Organizzazione del lavoro
Ai lavoratori a tempo indeterminato dovrà essere assicurato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella dell'integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte le parti sociali. 

Art. 36 Norme disciplinari
Norme da valere per tutti i lavoratori del comparto agricolo e florovivaista
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge n° 300 del 20 Maggio 1970, le disposizioni contenute nel presente codice disciplinare, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]
I lavoratori, per ciò che attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro che gli viene affidato.
I rapporti di lavoro all’interno dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e devono essere tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
A fronte di infrazioni alla normale etica e/o alla disciplina aziendale da parte del lavoratore dipendente assunto presso l'azienda, lo stesso potrà essere sanzionato, a seconda della gravità e dell'ambito della mancanza, con i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di mezza giornata di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento con o senza preavviso.
I provvedimenti disciplinari dell’ammonizione verbale verranno comminati per lievi mancanze da parte del lavoratore e comunque nei casi di prima mancanza e non molto onerose;
I provvedimenti disciplinari dell’ammonizione scritta, delle multe e delle sospensioni, verranno comminati al lavoratore in caso di recidiva anche per non le stesse infrazioni.
Nei casi in cui le mancanze rivestano carattere di maggior gravità, la multa e la sospensione potranno essere adottate come primo provvedimento. 
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa e sospensione, nei casi riportati di seguito, i quali non potranno essere esaustivi ai fini della comminazione della sanzione, ma al solo scopo di esemplificazione:
1) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell'assenza salvo il caso di impedimento giustificato;
2) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
4) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute;
5) per disattenzione o negligenza arrechi lievi danni e/o guasti il materiale, gli impianti del luogo di lavoro o il materiale in lavorazione o allorché ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti ai macchinari in genere o della evidente irregolarità del funzionamento dello stesso;
6) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. Nel tal caso il lavoratore verrà immediatamente allontanato;
7) introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nel luogo di lavoro;
8) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
9) esegua, all’interno del luogo di lavoro, lavori per conto proprio o di terzi sia durante l'orario di lavoro sia fuori l'orario di lavoro;
10) sia trovato addormentato;
11) si presti a diverbio litigioso e/o ingiurioso, con o senza vie di fatto;
[…]
14) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni interne all'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere considerati più gravi in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidiva dell'infrazione ( a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mancato rispetto delle disciplina in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; b) insubordinazione ai superiori non eseguendo gli ordini di lavoro e/o manifestando atteggiamenti e/o parole scurrili, blasfemi contrari all’etica pubblica; c) molestie ai colleghi e/o alle colleghe; […]
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]
Licenziamenti per mancanze.
Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate precedentemente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione grave ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale del luogo di lavoro o al materiale in lavorazione;
c) rissa nei luoghi di lavoro;
[…]
Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) rissa seguita da vie di fatto nei luoghi di lavoro e/o durante l’orario di lavoro;
b) gravi insubordinazioni ai superiori;
[…]
e) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale in lavorazione;
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
h) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 1 (una) sospensione;
i) per disattenzione o negligenza arrechi danni e/o guasti il materiale, gli impianti del luogo del lavoro o il materiale in lavorazione per un valore quantificabile ad un importo superiore a 250,00 euro.
Sospensione cautelare non disciplinare.
In caso di licenziamento per mancanze dovute al licenziamento senza preavviso, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni.
[…]

Art. 43 Rappresentante sindacale
Nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori, sarà eletto un delegato sindacale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 lavoratori agricoli sarà eletto un secondo delegato d'azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato.
La durata del rapporto di lavoro del lavoratore agricolo a tempo determinato, eletto delegato di azienda, non subirà modificazioni per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 44 del presente Contratto.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Contratto, ai delegati stessi e, per conoscenza, alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 46 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali e/o dalle strutture territoriali, su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 50 Controversie collettive
Di regola, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle parti firmatarie del presente contratto integrativo, la Commissione di conciliazione, istituita presso l'Osservatorio provinciale dell'agricoltura di Savona, interviene per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per la applicazione o la interpretazione di norme del CCNL e del CPL.

Art. 51 Osservatorio provinciale dell’agricoltura Composizione e compiti
I costituenti dell'Osservatorio provinciale dell’agricoltura sono le OO.SS. firmatarie del presente CPL.
I compiti dell’Osservatorio, oltre quelli stabiliti dal CCNL, comprendono anche la composizione delle vertenze di lavoro, l'interpretazione delle norme contrattuali, promosse dai lavoratori o dai datori di lavoro che applicano il presente contratto integrativo provinciale di lavoro nonché il CCNL di riferimento.
Le parti, in applicazione al Dlgs 81/08, concordano di affidare all’Osservatorio il ruolo di “Comitato Paritetico Provinciale”, di cui al punto 8 dell'accordo nazionale del 18/12/2006 (all. n. 5 al CCNL). Di tale decisione l'Osservatorio dovrà notizia agli enti ed alle istituzioni protagoniste nel campo della prevenzione.
Le parti convengono nell'istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Tale figura sarà individuata a cura delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, e sarà finanziata da appositi fondi inclusi nella quota dell’Osservatorio Provinciale versati dalle aziende. Da tale onere saranno escluse le aziende che sono in grado di dimostrare di aver già ottemperato all’obbligo del RLS in sede aziendale (nomina, formazione, informazione, ecc.). Il RLST individuato dovrà svolgere le mansioni affidategli dal Dlgs 81/08.