Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 17 marzo 2006
Validità: 01.09.2004 - 31.12.2007
Parti: Regione Piemonte e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Forestali, Piemonte
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Contrattazione aziendale
Art. 3 Sistemi di informazione
Art. 4 Diritti sindacali
Art. 5 Festività
Art. 6 Ferie
Art. 7 Permessi straordinari
Art. 8 Mensilità aggiuntive (13a e 14a)
Art. 9 Congedo matrimoniale
Art. 10 Commissione Regionale Pari Opportunità
Art. 11 Formazione professionale
Art. 12 Ambiente e salute
Art. 13 Attrezzi di lavoro - Equipaggiamento personale
Art. 14 Salario integrativo regionale
Art. 15 Corresponsione dei salari e degli stipendi
Art. 16 Riferimento al CCNL
Art. 17 Decorrenza e durata
Titolo II Operai forestali
Art. 18 Occupazione e garanzia occupazionale
Art. 19 Classificazione
Art. 20 Assunzione
Art. 21 Conservazione del posto

 

Art. 22 Orario di lavoro
Art. 23 Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico
Art. 24 Missioni e trasferte
Art. 25 Mensa
Art. 26 Assicurazioni sociali - Anticipo e integrazione trattamenti
Art. 27 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro
Art. 28 Attività di spegnimento incendi boschivi
Art. 29 Istruttore forestale
Art. 30 Squadre di pronto intervento
Norma Transitoria
Titolo III Impiegati forestali

Art. 31 Orario di lavoro
Art. 32 Mensa
Art. 33 Ferie
Art. 34 Missioni e trasferte
Art. 35 Reperibilità
Art. 36 Recupero straordinario
Art. 37 Produttività
Art. 37 Classificazione Impiegati Forestali
Art. 38 Norma transitoria - Indennità fissa
Allegato 1)
Allegato 2 Straordinario a pagamento e/o recupero (impiegati forestali)


Contratto integrativo per lavoratori forestali 2004-2007

Premessa
Il territorio boschivo, oltre ad assumere forte rilevanza come patrimonio collettivo, costituisce una preziosa risorsa di equilibrio ambientale ed un importante fattore di sviluppo economico-sociale. Una corretta gestione delle risorse forestali è in grado di determinare benefici sull’assetto idrogeologico, sull’agricoltura, sulla salute pubblica, sulla valorizzazione ricreativa e turistica del territorio piemontese.
L’azione della Regione Piemonte è improntata ai criteri di tutela e compatibilità ambientale. Sebbene rimangano ancora carenza della politica forestale nazionale, la Regione Piemonte per promuovere la valorizzazione di questo importante settore deve emanare la nuova legge sulla montagna e sulla forestazione.
L’impiego degli operatori forestali, è finalizzato ad interventi:
- per la garanzia della sicurezza e del benessere delle popolazioni;
- di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio forestale.
Gli interventi degli operatori forestali sono quindi prevalentemente rivolti ai territori più fragili della Regione, in particolare di montagna e di collina. L’obiettivo è ripristinare le condizioni di vivibilità attraverso una corretta manutenzione ambientale, recuperando le caratteristiche paesistiche tradizionali e la fruibilità del territorio.
La Regione Piemonte a questo fine programma annualmente gli interventi, con priorità legate:
- Miglioramento del patrimonio boschivo esistente;
- Prevenzione degli incendi boschivi e mantenimento dell’equilibrio idrogeologico del territorio
- alle messe in sicurezza conseguenti ad eventi calamitosi;
- al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua;
- alla pianificazione territoriale delle Comunità Montane e Collinari;
In quest’ottica il presente Contratto Integrativo contribuisce a rendere realizzabili e aderenti alla realtà piemontese gli ampi obiettivi fissati dal CCNL.
Infine la Regione si pone come obiettivo prioritario la stabilità occupazionale, la valorizzazione della professionalità degli addetti forestali, mediante l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Titolo I Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione

(rif. CCNL art. 1)
Il presente Contratto Integrativo Regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra la Regione Piemonte (di seguito definita datore di lavoro), le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in economia ad amministrazione diretta, on in affidamento se cooperative od enti ed imprese di altra natura, ed i lavoratori dipendenti che svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
- manutenzione e gestione dei parchi e dei giardini di interesse regionale;
- manutenzione delle proprietà regionali.
- Valorizzazione ambientale e paesaggistica

Art. 3 Sistemi di informazione
(rif. CCNL art. 3)
Osservatorio regionale

1. In applicazione a quanto previsto dall’art. 3 del CCNL, l’Osservatorio regionale ha i compiti individuati dal CCNL ed in particolare quelli sotto indicati:
- acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del CCNL 01.08.2002;
- Esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
- condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione;
- analizzare i fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore;
2. L’Osservatorio:
- ha sede presso l’Assessorato regionale competente;
- è composto pariteticamente da 6 membri di cui tre nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto, e tre nominati dalle parti datoriali;
- di norma è convocato almeno 2 volte l’anno;
- può essere convocato su richiesta di una delle due parti (datore di lavoro, OO.SS.);
- la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta;
- l’ordine del giorno viene esaminato quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 4 Diritti sindacali
(rif. CCNL artt. 4 e 5)
1. Ai lavoratori componenti di Commissioni costituite da enti pubblici al fine di permettere l’espletamento di tale incarico, sono riconosciuti dei permessi retribuiti in misura necessaria alla partecipazione ai lavori di Commissione.
2. Per quanto attiene all’art. 4 lettera A del CCNL, si precisa che il limite di 13 ore annue spettanti ai lavoratori per riunioni ed assemblee è comunque da considerarsi diritto individuale annuale e come tale non superabile dai lavoratori anche quando gli stessi vengano occupati durante l’anno in più di un cantiere.
3. Fermo restando il disposto dell’intero impianto dell’art. 4 del CCNL, si precisa che gli ambiti territoriali delle singole comunità montane e collinari, i singoli impianti fissi, i consorzi forestali, le aziende speciali e gli altri enti già citati all’art.1 del presente CIR, sono da considerare singole unità produttive, ovvero strutture dotate di autonomia tecnico funzionale.
4. Ne discende che i rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivo di 3 nelle unità produttive che occupino fino a 50 dipendenti.
[...]

Art. 10 Commissione Regionale Pari Opportunità
(rif. CCNL art. 19)
In attuazione all’art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, sono demandate all’Osservatorio regionale di cui all’art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Art. 11 Formazione professionale
(rif. CCNL art. 21)
1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell’attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, le parti datoriali, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegnano a promuovere l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L’attività formativa degli addetti forestali è alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. Alla pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi concorre l’Osservatorio Regionale di cui all’art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Art. 12 Ambiente e salute
(rif. CCNL art. 22)
1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l’ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l’operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative al giorno, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell’arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell’orario di lavoro di due ore giornaliere;
5. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emesse in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 13 Attrezzi di lavoro - Equipaggiamento personale
(rif. CCNL artt. 22 e 55)
1. A tutti i lavoratori sono forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale è fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Al personale operante nei cantieri sono fornite le necessarie ed adeguate strutture per il ricovero in caso di intemperie.
Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione

Art. 16 Riferimento al CCNL
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
[…]

Titolo II Operai forestali
Art. 18 Occupazione e garanzia occupazionale

(rif. CCNL artt. 1, 2 e 48)
[…]
4. Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 del CCNL, attualmente vigente sono demandate al confronto in sede territoriale e /o aziendale le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, la professionalità, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi nonché quanto previsto dagli art. 23 e 24 del presente Contratto Integrativo.
[…]

Art. 19 Classificazione
(rif. CCNL art. 49)
[…]
6. I capisquadra sono i preposti del datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro in applicazione del D.Lgs. 626/94.
7. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi; esige l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro; esige l’uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l’efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
8. Al fine di garantire, nell’ambito della squadra, la presenza continua del preposto ai lavori nei casi di assenza del caposquadra, le funzioni di preposto alla sorveglianza sono esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo ha dato le consegne. Pertanto ai sensi del 3° comma dell’art. 8 del CCNL a detto operaio, scelto tra quelli con qualifica più elevata, è corrisposta una indennità fissa pari a € 4,15 per ogni giornata di assenza del capo squadra; sono esclusi dalla corresponsione di detta indennità fissa gli operai appartenenti al 5° livello specializzato super.
9. Il responsabile della sicurezza dei lavoratori (RSL), eletto dagli stessi, verifica le situazioni di rischio, controlla il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni, segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri sulle tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
10. Qualora durante la fase applicativa del presente Contratto Integrativo emergano figure professionali non riconducibili ai profili esemplificativi previsti nel CCNL vigente, le parti datoriali e le OO.SS. si impegnano a definirne la collocazione.

Art. 22 Orario di lavoro
(rif. CCNL art. 9)
1. L’orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 del 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. L’orario di lavoro settimanale è demandato alla contrattazione aziendale.
3. In casi particolari e per limitati periodi stagionali, tra gli enti datori di lavoro e le OO.SS potrà essere concordato l’orario continuato, riconoscendo una pausa retribuita pari a trenta minuti.
4. L’orario di lavoro decorre dal momento di raggiungimento del centro di raccolta.
5. I centri di raccolta vengono individuati tra le parti a livello provinciale all’inizio dell’anno.

Art. 28 Attività di spegnimento incendi boschivi
(rif. CCNL artt. 56 e 57)
1. Tenuto conto che l’attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applica l’art. 57 del CCNL

Art. 30 Squadre di pronto intervento
1. Per far fronte a calamità naturali o particolari condizioni atmosferiche avverse possono essere costituite speciali squadre di pronto intervento, reperibili fuori dal normale orario di lavoro e composte da personale appositamente selezionato e formato.
2. Modalità e condizioni e indennità di reperibilità vanno definite da apposito accordo tra la Regione Piemonte e le OO.SS contestualmente alla firma del presente CIR.

Titolo III Impiegati forestali
Art. 31 Orario di lavoro

(rif. CCNL art. 58)
1. L’orario di lavoro degli impiegati è fissato in 39 ore settimanali, suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile al minuto.
2. L’ora di entrata è tra le 8,00 e le 10,00, con una pausa di almeno 30 minuti e al massimo di 90 minuti.

Art. 36 Recupero straordinario
Si fa riferimento alla normativa di cui all’allegato 2

Allegato 2 Straordinario a pagamento e/o recupero (impiegati forestali)
2 - Soluzione mediata tra il CCNL degli addetti forestali e la disciplina regionale
1. Il lavoro straordinario è disciplinato dall’art. 37 del CCNL. e dal D.Lgs. n. 66/2003.
2. E’ lavoro straordinario la prestazione di lavoro effettuata per almeno 15 minuti oltre l’orario giornaliero. Superato tale limite, lo straordinario viene conteggiato solo se prestato in misura di 15 minuti o multipli di 15.
3. Il lavoratore dovrà comunicare con appositi moduli se le ore di supero all’orario normale intende svolgerle come orario flessibile e pertanto con futura possibilità di recupero o a pagamento come straordinario.
4. I riposi compensativi derivanti dalla flessibilità devono essere resi possibili, ma occorre che ne sia autorizzata preventivamente la fruizione tenendo conto delle esigenze di servizio.
5. Le ore di flessibilità poste a recupero, viste in un concetto di permettere al lavoratore una maggiore fruibilità del proprio orario e della propria persona, sono contabilizzate a fine mese ed evidenziate a cedolino paga, così come eventuali utilizzi, onde permettere al lavoratore una lettura aggiornata della propria situazione.
6. Le ore poste a recupero potranno essere richieste a pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
[…]
8. Straordinario in trasferta:
Le ore di lavoro durante la trasferta, eccedenti il normale orario di lavoro, sono considerate ore di lavoro straordinario.