Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale Palermo, Sez. lavoro, 12 agosto 2021 - Lavoratore deceduto: responsabilità lavoratore impresa terza - azione di regresso INAIL
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - in composizione monocratica ed in persona del suo Giudice Onorario, dr. Livio Fiorani, all'esito dell'udienza di discussione del 19 aprile 2021 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
 

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4816 / 2016 r.g., vertente

tra

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede di Palermo, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo giusta procura generale alle liti in notar S.L.S. del (...) (rep. n. (...)), depositata presso la cancelleria del ruolo generale civile della Corte di Appello di Palermo il 13.02.2013 con il n. 1/ 2013 ed elettivamente domiciliato in Palermo nel v.le Del Fante n. 58/d, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto;

ricorrente

e

B.S., nato a P. il (...), residente in B. nella via T. n. 30;

e

F.M. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in B. nella via S. n. 3.

resistenti contumaci

avente ad oggetto: azione di regresso INAIL;
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 27/04/2016 l'I.N.A.I.L. - Sede di Palermo adiva questa A.G. esponendo: a) che in data 20/11/2007, alle ore 17,00 circa, il lavoratore B.S., dipendente della ditta J.U.T. srl, nel corso dell'esecuzione di lavori di svuotamento di un pozzetto per la raccolta di acque reflue effettuati dalla società F.M. s.r.l. all'interno di un cantiere per la realizzazione di due palazzine sito in C. nella c/da "S.L.P.", era stato coinvolto in un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale era deceduto; b) che, in particolare, era accaduto che tale B.S., dipendente della F.M. s.r.l., postosi alla guida di una betoniera dotata di pompa aspirante e collocata su un dosso di terreno a poca distanza dal pozzetto da svuotare, aveva posto in essere una manovra inconsulta ed improvvisa, a seguito della quale il mezzo era scivolato repentinamente dal dosso, andando a colpire il B., che si trovava in uno spazio tra detta betoniera ed un muro di contenimento; c) che in esito al procedimento penale scaturito dai superiori eventi il B.S. era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sentenza n. 1041/2013 del Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla pronunzia n. 3312/2015 della Corte territoriale, divenuta definitiva in data 12/03/2016; d) che l'Istituto, in adempimento dei propri compiti istituzionali, previa riconduzione dell'occorso alla nozione di infortunio sul lavoro, aveva provveduto alla corresponsione in favore dei superstiti delle prestazioni di legge (assegno di lutto e rendita ex art. 85 T.U. 1124 / 1965); e) che, in applicazione degli artt. 10 e 11 T.U. cit., intendeva esercitare la speciale azione di regresso al fine di ottenere, ex art. 2049 c.c., il rimborso del costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell'occorso.
Concludeva quindi, previa affermazione della piena rilevanza causale del comportamento colposo posto in essere dal B. nell'occorso, per la solidale condanna di quest'ultimo e della società datrice di lavoro F.M. s.r.l., al rimborso della somma di Euro 115.563,31, pari al costo delle prestazioni erogate in dipendenza dell'infortunio.
In assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale, mutata la persona dell'assegnatario, all'udienza del 19/04/2021, sulle richiamate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo con riserva di motivazione ex art. 429 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti, entrambi ritualmente citati in giudizio e non costituitisi.
Passando al merito osserva il decidente che le domande proposte dall'Istituto, come da questi precisate in corso di giudizio, sulla scorta della documentazione versata in atti sono fondate e devono trovare accoglimento alla luce delle considerazioni di seguito argomentate:
deve, in primo luogo, ritenersi provata la ricostruzione, in punto di fatto, dell'infortunio mortale occorso al B.S., riportata nella Relazione Tecnica dell'A.U. - Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - U.O. Controllo e Vigilanza Tecnica del 07/01/2008.
Ed invero in data 20/11/2007, verso le ore 16,30 circa, nell'ambito delle attività di realizzazione di due palazzine residenziali in c/da S.L. del Comune di Corleone, il capo cantiere della società F.M. srl disponeva lo svuotamento di un pozzetto predisposto per la raccolta delle acque reflue, coinvolgendo per tale attività anche il lavoratore B.S.; al fine veniva utilizzata una betoniera idrostatica dotata di pompa aspirante. La betoniera, manovrata per l'appunto dal B., si posizionava a motore accesso su un piccolo dosso di terreno, a poca distanza (mt 1,40) da un muro e quasi a ridosso del pozzetto da svuotare. Si avvicinava in tale frangente il B.S., collocandosi con le spalle al muro e di fronte alla betoniera in opera; purtroppo durante l'operazione di svuotamento la betoniera scivolava dal dosso ed il malcapitato rimaneva incastrato tra la stessa ed il muro, riportando gravissimo politrauma in dipendenza del quale decedeva dopo essere stato condotto al nosocomio di Corleone. Dalla superiore relazione è emersa, con riferimento allo stato dei luoghi, la violazione di numerose norme relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, quali l'art. 4 D.P.R. n. 547 del 1955, gli artt. 4, 5 e 35 D.Lgs. n. 626 del 1994, il D.P.R. n. 164 del 1956, il D.Lgs. n. 494 del 1996 (oltre che l'art. 2087 c.c.), oltre di quelle di comune esperienza (che si concretizzano in una generale regola di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro) che impongono all'operatore di qualsiasi macchinario o veicolo a trazione meccanica di astenersi dal porre in essere manovre in presenza di persone nel raggio d'azione del mezzo; inoltre le ulteriori risultanze dell'indagine penale (vd perizia ing. G.L.T., doc. n. 7 della produzione di parte ricorrente) hanno portato a ritenere che il conducente della betoniera avesse effettuato una manovra inconsulta, ancorchè accidentale, determinando il movimento improvviso della macchina verso la posizione in cui si trovava il B. (pag. 19: "In definitiva le cause del sinistro vanno ricondotte ad una errata manovra del B., il quale ha posto in movimento la macchina verso il pozzetto, dove a breve distanza erano presenti re persone (fra le quali il B.), che non poteva non avvistare e con regime di giri tale da non riuscire a porre in essere alcuna utile azione di emergenza"), dovendosi ritenere "improbabile" - in considerazione delle caratteristiche del mezzo - uno scivolamento "per inerzia" della betoniera (la quale, in buona sostanza, non avrebbe potuto spostarsi in avanti senza l'inserimento della marcia).
La responsabilità del B. per la ravvisata violazione dell'art. 589 c.p., del resto, è stata definitivamente accertata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 1041 / 2013, confermata dalla Corte Territoriale (n. 3312/2015) e passata in giudicato il 12/03/2016 (docc. n.ri 3 e 4 della produzione I.N.A.I.L.); ciò sulla scorta del compendio probatorio pure versato in atti dall'Istituto e di un percorso motivazionale in cui sono stati valorizzati, fra gli altri, gli elementi ut supra richiamati e che viene pienamente condiviso da questo Tribunale (pagg. 11 e segg. sentenza del Tribunale; pagg. 4 e segg. sentenza Corte di Appello).
In termini conclusivi, poiché sulla responsabilità penale del convenuto B. per il delitto di omicidio colposo in danno di B.S. si è formato giudicato, tanto basta per affermare il diritto dell'I.N.A.I.L. al rimborso di quanto erogato per l'infortunio in questione a norma degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 per il recupero delle somme corrisposte ai superstiti dell'infortunato.
L'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 cit. prevede che: "l'Assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile".
L'art. 11, al comma II, statuisce poi: "La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire in credito l'Istituto assicuratore verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente".
La società F.M. srl è poi tenuta a rispondere dell'operato del suo dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. ed è quindi obbligata in solido al ristoro dei danni derivanti dal sinistro. Seppure detta società è stata a chiamata in giudizio ex art. 25 septies L. n. 231 del 2001 e nei confronti della stessa è stato emesso giudicato assolutorio relativamente all'illecito amministrativo contestato (sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Termini Imerese n. 122/2011 del 28.4.2011, in atti), deve nondimeno ritenersi sussistente, alla luce della documentazione in atti, il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità (vd. ad es., Cass., Sez. lav. n. 89 / 2002), atteso che le mansioni affidate al dipendente hanno reso possibile o comunque agevolato i presupposti per il verificarsi dell'evento mortale (il B., come visto, aveva ricevuto dal capocantiere M., anch'egli dipendente della F.M. srl, l'incarico di procedere allo svuotamento del pozzetto, utilizzando la betoniera idrostatica). In termini, per come richiamato dall'Istituto ricorrente: "In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo" (Cass. 22.9.2017 n. 22058).
Passando alla determinazione del quantum del risarcimento rammenta il decidente che l'I.N.A.I.L. svolge la sua azione attraverso atti, emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, assistiti da una presunzione di legittimità revocabile in dubbio unicamente di fronte a contestazioni precise e puntuali (che individuino il vizio da cui l'atto in sarebbe affetto e ne comprovino il fondamento). Deve quindi ritenersi che la liquidazione delle prestazioni (di cui all'attestazione del Direttore della Sede erogatrice dell'11/01/2016: doc. n. 2 della produzione di parte ricorrente) sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia stato esattamente indicato (vd. Cass. n. 13377 / 1999). Il B. deve quindi essere condannato a rimborsare all'I.N.A.I.L. l'ulteriore somma di Euro 25.516,34 (tenuto conto della sussistenza di precedente titolo, costituito dalla sentenza n. 1041 / 2013 del Tribunale di Termini Imerese del 26.11.2013, confermata - quanto alle statuizioni civili - dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 3312/15 del 28.09.2015, fino alla concorrenza della somma di Euro 90.046,97); la società datrice di lavoro va per converso condannata in questa sede, per le già richiamate causali, al rimborso dell'integrale costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a B.S. in data 20.11.2007, nella misura di Euro 115.563,31.
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei resistenti al pagamento delle spese del grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del parametro di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd. e tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta.
 

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, in persona del giudice onorario, dr. Livio Fiorani, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di B.S. e della società F.M. s.r.l. in liquidazione, così provvede:
in accoglimento delle domande spiegate dall' I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - Sede di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 27/04/2016,
- dichiara che l'infortunio mortale sul lavoro occorso a B.S. in data 20.11.2007 è ascrivibile a condotta colposa posta in essere da B.S., all'epoca dipendente della società F.M. s.r.l. in liquidazione;
- gradatamente condanna B.S. a rimborsare all'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - Sede di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, il costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a B.S. in data 20.11.2007, nella misura di Euro 25.516,34 (al netto della somma di Euro 90.046,97 di cui alla sentenza n. 1041 / 2013 del Tribunale di Termini Imerese del 26.11.2013, confermata - quanto alle statuizioni civili - dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 3312/15 del 28.09.2015);
- condanna altresì la società F.M. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all' I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - Sede di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, il costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a B.S. in data 20.11.2007, nella misura di Euro 115.563,31;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento all'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - Sede di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge;
- visto l'art. 429 c.p.c., indica in gg. 50 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, il 19 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2021.