Tipologia: CPL
Data firma: 10 aprile 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, florovivaisti ecc., Oristano
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Relazioni sindacali
Premessa
Bilateralità
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Efficacia del contratto
Art. 3 Osservatorio
Art. 4 Categoria di lavoratori agricoli
Art. 5 Categorie di lavoratori florovivaisti
Art. 6 Trasformazione del rapporto - Riassunzioni
Art. 7 Classificazione
Art. 8 Periodo di prova
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 12 Permessi straordinari
Art. 13 Ferie
Art. 14 Tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro
Art. 15 Lavori nocivi
Art. 16 Grandi campagne
Art. 17 Indennità chilometriche

 

Art. 18 Rimborso spese
Art. 19 Retribuzione
Art. 20 Scatti di anzianità
Art. 21 Cottimo
Art. 22 13a Mensilità
Art. 23 14a Mensilità
Art. 24 Malattia
Art. 25 Preavviso risoluzione del rapporto
Art. 26 Delegato aziendale
Art. 27 Permessi sindacali
Art. 28 Quote sindacali per delega
Art. 29 Contributo contrattuale
Art. 30 Integrazione trattamento di malattia e infortunio dei lavoratori agricoli
Art. 31 Condizioni di miglior favore
Art. 32 Specifica per particolari aree di attività
Art. 33 Durata del contratto
Verbale accordo
Allegato 1 F.I.M.I.O.A. Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Oristano
Allegato 2 Tabelle salariali

 

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti e agro-forestali di Oristano

L’anno 2017 il 10 aprile 2017, presso la sede di Confagricoltura Oristano, in via Battista Casu n° 8c, tra la Confagricoltura Oristano […], la Federazione Provinciale Coldiretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli, Florovivaisti, Agro-Forestali e dipendenti da Aziende Agricole in Forma Singola o Associata, Cooperative di Conduzione e di Trasformazione dei Prodotti.

Relazioni sindacali
Premessa

Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di uno strumento contrattuale confacente alla realtà produttiva e socio economico oristanese in linea con gli sviluppi contrattuali e legislativi di settore.
Tale valutazione nasce dalla consapevolezza che il contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli deve essere un vero strumento di negoziazione tra le parti e che deve raggiungere l’obbiettivo di:
- contribuire a ridurre la conflittualità contrattuale;
- favorire la crescita professionale e la dignità del lavoratore;
- stimolare il confronto fra le parti e le relazioni sociali e di lavoro;
- sostenere i bisogni delle aziende e dell’attività produttiva;
- ricercare soluzioni migliorative dell’organizzazione del lavoro e della condizione ambientale in cui esso si manifesta;
- migliorare il sistema di tutela con istituti previdenziali e assistenziali;
- incoraggiare il rispetto delle regole e l’emersione del lavoro nero;
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Nella nostra realtà provinciale si manifestano due tipologie di agricoltura, una di mercato e l’altro di mantenimento, e comunque altrettanto importante dal punto di vista ambientale; le differenze si presentano spesso marcate e riguardano sia il campo di attività sia le diverse aree geografiche. In particolare sono evidenti le differenze tra la pianura irrigua e l’entroterra, ma altrettanto se ne notano tra irriguo e non irriguo e tra nuove e tradizionali.
Il presente CPL intende perseguire tutti gli obbiettivi di rilancio del lavoro, combattendo ogni forma di intermediazione illecita nel comparto agricolo e nel sistema socio-economico della provincia di Oristano.

Bilateralità
Le buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno consentito di sviluppare, nel tempo, una serie di organismi (enti bilaterali), che assolvono a funzioni, non certo secondarie, sia rispetto alle stesse Parti costitutrici sia rispetto ai datori di lavoro ed ai lavoratori dell’agricoltura a livello nazionale e territoriale.
Le Parti credono fortemente nella bilateralità, ed intendono rafforzare e
razionalizzare il relativo sistema, alla luce delle esperienze già maturate e delle possibili prospettive future, anche tenendo conto delle positive settori produttivi.
A tal fine in occasione dell’ultimo rinnovo del CPL degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Oristano è stato ridisegnato e razionalizzato il sistema di bilateralità in agricoltura, attraverso la costituzione del F.I.M.I.O.A. Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Oristano, che assolve ad una serie di funzioni in materia di prestazioni sanitarie integrative, sicurezza e mercato del lavoro. Nello stesso ambito è intendimento delle Parti istruire quanto necessario per dotare il sistema aziendale della figura del RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale) al fine di sostenere sempre più quelle che sono le condizioni di sicurezza nelle aziende agricole del territorio.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro in adeguamento al CCNL, fissa le norme che regolano i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura, singoli o associati, le aziende agro-forestali, i conduttori di aziende orto floro vivaistiche, le aziende di conduzione e di trasformazione dei prodotti e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Il presente CPL si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche venatorie e a tutte le attività previste dall’art. 2135 del C.C..

Art. 3 Osservatorio
L’Osservatorio Provinciale svolge le seguenti funzioni:
■ fornisce alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo, oltre che le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
■ individua gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Contratti di Area;
■ esamina, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verificano a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, anche a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
■ esamina la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e le istituzioni territoriali, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
■ analizza l’inserimento di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
■ concorda per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, al fine di offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità e garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
■ accerta la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmette agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti l’elenco dei progetti ritenuti conformi;
■ esamina eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di Lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87 CCNL;
■ fornisce l’interpretazione autentica delle norme del presente Contratto;
■ esamina le controversie individuali e collettive di cui agli art. 87 e 88 del CCNL del 22 ottobre 2014, per esperire un tentativo di composizione delle vertenze nei casi di controversie tra il lavoratore e il datore di lavoro, per le quali non è stato raggiunto un accordo fra le parti e non sia stata possibile una conciliazione della vertenza negli incontri tenutisi fra le rispettive Organizzazioni Sindacali Provinciali;
■ individua un elemento di produttività territoriale al fine di garantire l’applicazione dell’Accordo Territoriale per la disciplina dell’erogazione delle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, ai fini retributivi del dipendente.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Per quanto attiene alle regole e funzioni dell’Osservatorio Provinciale costituito, valgono le norme stabilite nell’allegato n. 7 dell’art. 9 del CCNL del 22 ottobre 2014.

Art. 7 Classificazione
[…]
Maggiorazione Capo Squadra
Al lavoratore che riveste qualsiasi qualifica che pur partecipando ai lavori, sovraintenda e guidi una squadra di operai e allievi non inferiore a cinque unità, compete una maggiorazione dello stipendio pari al 10%.
Tale mansione deve essere comandata, dal datore di lavoro, per iscritto e deve contenere l’esatto ruolo che deve svolgere in azienda.

Art. 9 Orario di lavoro
A regolamentazione di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL, si sono concordate le seguenti modalità:
l’orario di lavoro è di 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.
Nel rispetto di tale orario le parti possono concordare, in conformità del CCNL, di adottare la settimana corta distribuendo tale orario in 5 giorni lavorativi.
Le parti concordano che la distribuzione dell’orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità debbano essere preventivamente concordate con le RSA o RSU là dove presenti.

Art. 10 Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze aziendali, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai d'età inferiore ai 18 anni deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per i lavoratori addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, per i quali si richiede l’attività lavorativa anche nella giornata di sabato e domenica, dovrà comunque essere garantito il loro diritto al riposo settimanale in altro giorno della settimana.
Nel caso di lavoro svolto nelle giornate di domenica e nelle festività, dovrà essere garantita la maggiorazione salariale prevista dall’art. 11

Art. 11 Lavoro straordinario festivo e notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle 6, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22 alle 5, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni.
[…]

Art. 14 Tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori aziendali;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, per tali lavori si concorda una riduzione pari a 20 minuti per ogni ora e di 2 ore e 20 minuti per ogni giornata a parità di retribuzione e qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti, sia sulle modalità del loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicata dalle case costruttrici, nonché sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione.
Le parti convengono sulla necessità della diffusione e dell’uso del libretto sindacale e sanitario, adottando il modello allegato al CCNL.
In applicazione della normativa vigente viste le difficoltà di ogni piccola azienda nel rispettare le specifiche previsioni, si propone di nominare i rappresentanti della sicurezza territoriali.
Prevedere l’esclusione dai lavori pesanti e nocivi delle donne in maternità fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, valutando per detto periodo la possibilità di cambiare mansione.

Art. 15 Lavori nocivi
Sono considerati lavori nocivi:
a) lavaggio interno dei silos, vasche e vasi vinari;
b) lavori all’interno dei silos per la stivatura manuale o estrazione di foraggi;
c) lavori con impiego di polveri e liquidi velenosi, antiparassitari, diserbanti (fatta eccezione per i trattamenti con zolfo o similari, solfato di rame, poltiglia bordolese e polveri rameiche);
d) lavori all’interno di celle frigorifere;
e) lavori all’interno di locali per la stagionatura e la salatura dei formaggi.
Agli addetti ai trattamenti liquidi e pulverulenti saranno forniti dal datore di lavoro di adeguati indumenti protettivi.

Art. 21 Cottimo
[…]
Tale rapporto deve essere concordato con la rappresentanza sindacale aziendale o provinciale.

Art. 26 Delegato aziendale
Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto, oltre i 30 dipendenti sarà eletto un secondo delegato aziendale.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali o Territoriali alle Organizzazioni dei Datori di Lavoro Provinciali che a loro volta comunicheranno i nominativi dei delegati alle rispettive Aziende.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e della Legislazione Sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda (fatto salvo il comando di servizio) in cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e/o sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza del delegato e del Datore di Lavoro.