Categoria: 2017
Visite: 3784

Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 20 novembre 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, florovivaisti ecc., Sassari-Olbia/Tempio
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Premessa Sistema della bilateralità
Art. 1 Oggetto dell’accordo
Art. 2 Decorrenza, durata del contratto., procedure di rinnovo, esclusività
Art. 3 Efficacia dell’Accordo
Art. 4 Sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura e dell’occupazione
Art. 5 Aumento salariale e maggiorazioni
Una - Tantum
Tabelle

 

Art. 6 (ex art. 85 CIPL) Lavoratori addetti alle aziende avicole, latterie sociali, macellerie sociali, cantine sociali, consorzi di cooperative e aziende diverse
Art. 7 (ex art. 87 CIPL) Capi Squadra
Art. 8 (ex art. 18) Classificazione degli operai agricoli e dei lavoratori
Art. 9 (ex art. 19) Orario di lavoro
Art. 10 (ex art. 32) Premialità di risultato
Art. 11 Garanzia occupazionale
Art. 12 Tutela della maternità
Art. 13 Pari opportunità
Art. 14 Permessi straordinari


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti, aziende e cooperative di trasformazione inquadrate in agricoltura delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio 2016-2019

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di novembre in Sassari, presso la sede della Confagricoltura di Sassari-Olbia/Tempio (Unione Interprovinciale Agricoltori), tra la Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio (Unione Interprovinciale Agricoltori) […], la Federazione Provinciale Coldiretti Nord Sardegna […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Sassari e Olbia/Tempio […] e la Fai-Cisl delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio […], la Flai-Cgil delle provincie di Sassari e Olbia /Tempio […], la Uila-Uil delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio […], in applicazione a quanto stabilito dall’art. 2 dell’accordo di rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro degli Operai Agricoli stipulato il 17 giugno 2013 e scaduto il 31 dicembre 2015; vista la disdetta presentata dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 08.06.2015; vista la piattaforma rivendicativa contenente le richieste per il rinnovo del contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, notificata alle organizzazioni datoriali in data 28.09.2015 (protocollato presso la segreteria contrattuale della Confagricoltura di Sassari il 9 ottobre 2015 al n°137); visto l’avvio delle trattative in data 15 gennaio 2016, stante il lungo periodo di riunioni e discussioni tra le parti per l’esame della piattaforma, il 20 novembre 2017 tra le parti sociali si è raggiunto e sottoscritto il seguente accordo:

Premessa:
Sistema della bilateralità:

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009 e in applicazione dell’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 22 ottobre 2014 in Roma e dell’art. 53 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 9 aprile del 2009 e rinnovato con integrazioni e modificazioni il 17 giugno 2013, in Sassari, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è stato costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l’Ente Bilaterale Agricolo provinciale denominato "EBAT - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale Nord Sardegna” corrispondente al territorio delle ex provincie di Sassari e Olbia/Tempio, che potrà utilizzare l’abbreviazione “Ebat Nord Sardegna”.
L’Ente neo costituito ha i seguenti scopi:
a. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, di infortunio e maternità ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo;
b. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e postazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli;
c. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo (welfare), anche con riferimento alle pari opportunità;
d. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
f. riscuotere e riconoscere le contribuzioni come previsto dall’articolo 53 del Contratto Interprovinciale di Lavoro degli Operai agricoli del 9 aprile del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, oltre a ulteriori trattamenti e prestazioni di cui alla precedente lettera b;
g. riscuotere eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici o privati;
h. esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
i. Divulgare, informare e rendere edotte le imprese datoriali circa le vigenti norme legislative in materia di “Caporalato” di cui alla Legge 29 ottobre 2016 n° 199;

Art. 1 Oggetto dell’accordo
Il presente accordo Interprovinciale, di seguito denominato CPIL, unitamente al CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, esplica la sua efficacia nelle Provincie di Sassari e Olbia-Tempio e si applica ai rapporti di lavoro dell'agricoltura singoli e associati comprese le aziende florovivaistiche, aziende di trasformazione e cooperative agricole di trasformazione e loro consorzi inquadrate in agricoltura, e gli operai agricoli dalle stesse dipendenti, secondo le specifiche norme per quanto non modificate, previste dall’accordo integrativo del 17 giugno 2013 nello stesso indicate.
Pertanto il presente Accoppo si applica a tutte le imprese agricole, agro-zootecniche di qualsiasi specie allevatile, orticole e frutticole, apicole, di acquacoltura, alle imprese agricole che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività di forestazione agrituristiche, faunistiche-venatorie, agro-ambientali, per tutte quelle che producono agro-energia da fonti rinnovabili, nonché alle aziende che svolgono attività di pescicoltura, mitilicoltura, servizi e di ricerca in agricoltura in qualsiasi forma costituita.
L’Accordo, si applica altresì alle aziende e cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e florovivaisticì e loro consorzi.

Art. 4 Sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura e dell’occupazione
[…]
Le parti convengono quindi sulla necessità di promuovere incontri ed esercitare adeguate pressioni sugli organi pubblici (Regione - Provincie - Enti Locali) al fine di garantire nell'ambito delle leggi esistenti sul piano regionale, nazionale e comunitario adeguati finanziamenti pubblici in favore del settore agricolo. Ciò anche attraverso un preventivo confronto politico fra le parti, sindacati ed organizzazioni datoriali per concordare e definire la destinazione e le finalità degli interventi stessi, che devono in ogni caso, muoversi nell'ambito della programmazione zonale e comprensoriale e in direzione dell'allargamento della produzione. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura, di garantire e migliorare i livelli occupazionali sulla base di quanto predisposto in materia dal vigente CCNL del 22 ottobre 2014, si concorda:
che le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti si incontreranno a livello interprovinciale, almeno due volte l'anno a richiesta di una di esse.
Tali incontri saranno finalizzati a:
- esaminare le azioni in atto e individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- esaminare i processi e le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione, sull'ambiente di lavoro e sulla sicurezza;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici necessari al rilancio qualitativo delle produzioni, nonché per un incremento e qualificazione dell'occupazione, il contenimento e la riduzione dei costi di produzione nel quadro delle nuove politiche comunitarie;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva o a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani, delle donne e delle quote di lavoratori immigrati, nonché allo scopo di impegnare la Regione ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura.
Concordare altresì, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità nel lavoro e nella professionalità, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

Art. 9 (ex art. 19) Orario di lavoro
Come è noto il CCNL del 22 ottobre 2014 ha previsto importanti novità in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, finalizzate a consentire alle imprese e ai lavoratori una migliore gestione dei picchi di attività, assai frequenti in agricoltura.
In particolare sono stati previsti:
• l'estensione della possibilità di avvalersi dell’orario modulare (o multi periodale), elevando il tetto annuo delle ore utilizzabili da 75 a 85 (art. 34 del CCNL);
• l'ampliamento della possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’elevazione dei limiti giornalieri, settimanali e annuali che sono stati innalzati, rispettivamente, da 2 a 3 ore giornaliere, da 12 a 18 ore settimanali e da 250 a 300 ore annuali (artt. 42-43 del CCNL).
La materia dell’orario di lavoro ordinario e straordinario e le loro relative maggiorazioni è demandata, come noto, al contratto collettivo nazionale.
Al solo fine di adeguare le norme dei CPIL alle novità apportate dal CCNL, e di rendere le stesse efficaci ed applicabili, le parti concordano quanto segue:
- flessibilità orario di lavoro: le 85 ore previste dal CCNL potranno essere utilizzate nell’arco di 20 settimane annue, fermo restando il limite massimo di 44 ore di lavoro settimanali e il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell’anno;

Art. 12 Tutela della maternità
Sempre in tema di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge e alla contrattazione collettiva vigente, per tutelare e favorire la maternità, e per creare le condizioni di una paternità sempre più responsabile, le parti concordano di demandare le competenze al Comitato Bilaterale.

Art. 13 Pari opportunità
• Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità.
• Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro per combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. Per questo motivo le parti ritengono di grande rilevanza lo sviluppo e il valore qualitativo dell’occupazione femminile nel settore agricolo e si impegnano ad attuare un insieme di azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità: agevolare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità; salvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti e considerare la differenza di genere quale principio di riferimento nell’assegnazione alle mansioni.