Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 20 novembre 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, florovivaisti ecc., Sassari-Olbia/Tempio
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Premessa Sistema della bilateralità |
Art. 6 (ex art. 85 CIPL) Lavoratori addetti alle aziende avicole, latterie sociali, macellerie sociali, cantine sociali, consorzi di cooperative e aziende diverse |
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti, aziende e cooperative di trasformazione inquadrate in agricoltura delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio 2016-2019
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di novembre in Sassari, presso la sede della Confagricoltura di Sassari-Olbia/Tempio (Unione Interprovinciale Agricoltori), tra la Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio (Unione Interprovinciale Agricoltori) […], la Federazione Provinciale Coldiretti Nord Sardegna […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Sassari e Olbia/Tempio […] e la Fai-Cisl delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio […], la Flai-Cgil delle provincie di Sassari e Olbia /Tempio […], la Uila-Uil delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio […], in applicazione a quanto stabilito dall’art. 2 dell’accordo di rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro degli Operai Agricoli stipulato il 17 giugno 2013 e scaduto il 31 dicembre 2015; vista la disdetta presentata dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in data 08.06.2015; vista la piattaforma rivendicativa contenente le richieste per il rinnovo del contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, notificata alle organizzazioni datoriali in data 28.09.2015 (protocollato presso la segreteria contrattuale della Confagricoltura di Sassari il 9 ottobre 2015 al n°137); visto l’avvio delle trattative in data 15 gennaio 2016, stante il lungo periodo di riunioni e discussioni tra le parti per l’esame della piattaforma, il 20 novembre 2017 tra le parti sociali si è raggiunto e sottoscritto il seguente accordo:
Premessa:
Sistema della bilateralità:
In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009 e in applicazione dell’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 22 ottobre 2014 in Roma e dell’art. 53 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 9 aprile del 2009 e rinnovato con integrazioni e modificazioni il 17 giugno 2013, in Sassari, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è stato costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l’Ente Bilaterale Agricolo provinciale denominato "EBAT - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale Nord Sardegna” corrispondente al territorio delle ex provincie di Sassari e Olbia/Tempio, che potrà utilizzare l’abbreviazione “Ebat Nord Sardegna”.
L’Ente neo costituito ha i seguenti scopi:
a. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, di infortunio e maternità ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo;
b. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e postazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli;
c. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo (welfare), anche con riferimento alle pari opportunità;
d. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
f. riscuotere e riconoscere le contribuzioni come previsto dall’articolo 53 del Contratto Interprovinciale di Lavoro degli Operai agricoli del 9 aprile del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, oltre a ulteriori trattamenti e prestazioni di cui alla precedente lettera b;
g. riscuotere eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici o privati;
h. esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
i. Divulgare, informare e rendere edotte le imprese datoriali circa le vigenti norme legislative in materia di “Caporalato” di cui alla Legge 29 ottobre 2016 n° 199;
Art. 1 Oggetto dell’accordo
Il presente accordo Interprovinciale, di seguito denominato CPIL, unitamente al CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, esplica la sua efficacia nelle Provincie di Sassari e Olbia-Tempio e si applica ai rapporti di lavoro dell'agricoltura singoli e associati comprese le aziende florovivaistiche, aziende di trasformazione e cooperative agricole di trasformazione e loro consorzi inquadrate in agricoltura, e gli operai agricoli dalle stesse dipendenti, secondo le specifiche norme per quanto non modificate, previste dall’accordo integrativo del 17 giugno 2013 nello stesso indicate.
Pertanto il presente Accoppo si applica a tutte le imprese agricole, agro-zootecniche di qualsiasi specie allevatile, orticole e frutticole, apicole, di acquacoltura, alle imprese agricole che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività di forestazione agrituristiche, faunistiche-venatorie, agro-ambientali, per tutte quelle che producono agro-energia da fonti rinnovabili, nonché alle aziende che svolgono attività di pescicoltura, mitilicoltura, servizi e di ricerca in agricoltura in qualsiasi forma costituita.
L’Accordo, si applica altresì alle aziende e cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e florovivaisticì e loro consorzi.
Art. 4 Sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura e dell’occupazione
[…]
Le parti convengono quindi sulla necessità di promuovere incontri ed esercitare adeguate pressioni sugli organi pubblici (Regione - Provincie - Enti Locali) al fine di garantire nell'ambito delle leggi esistenti sul piano regionale, nazionale e comunitario adeguati finanziamenti pubblici in favore del settore agricolo. Ciò anche attraverso un preventivo confronto politico fra le parti, sindacati ed organizzazioni datoriali per concordare e definire la destinazione e le finalità degli interventi stessi, che devono in ogni caso, muoversi nell'ambito della programmazione zonale e comprensoriale e in direzione dell'allargamento della produzione. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura, di garantire e migliorare i livelli occupazionali sulla base di quanto predisposto in materia dal vigente CCNL del 22 ottobre 2014, si concorda:
che le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti si incontreranno a livello interprovinciale, almeno due volte l'anno a richiesta di una di esse.
Tali incontri saranno finalizzati a:
- esaminare le azioni in atto e individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- esaminare i processi e le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione, sull'ambiente di lavoro e sulla sicurezza;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici necessari al rilancio qualitativo delle produzioni, nonché per un incremento e qualificazione dell'occupazione, il contenimento e la riduzione dei costi di produzione nel quadro delle nuove politiche comunitarie;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva o a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani, delle donne e delle quote di lavoratori immigrati, nonché allo scopo di impegnare la Regione ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura.
Concordare altresì, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità nel lavoro e nella professionalità, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.
Art. 9 (ex art. 19) Orario di lavoro
Come è noto il CCNL del 22 ottobre 2014 ha previsto importanti novità in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, finalizzate a consentire alle imprese e ai lavoratori una migliore gestione dei picchi di attività, assai frequenti in agricoltura.
In particolare sono stati previsti:
• l'estensione della possibilità di avvalersi dell’orario modulare (o multi periodale), elevando il tetto annuo delle ore utilizzabili da 75 a 85 (art. 34 del CCNL);
• l'ampliamento della possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’elevazione dei limiti giornalieri, settimanali e annuali che sono stati innalzati, rispettivamente, da 2 a 3 ore giornaliere, da 12 a 18 ore settimanali e da 250 a 300 ore annuali (artt. 42-43 del CCNL).
La materia dell’orario di lavoro ordinario e straordinario e le loro relative maggiorazioni è demandata, come noto, al contratto collettivo nazionale.
Al solo fine di adeguare le norme dei CPIL alle novità apportate dal CCNL, e di rendere le stesse efficaci ed applicabili, le parti concordano quanto segue:
- flessibilità orario di lavoro: le 85 ore previste dal CCNL potranno essere utilizzate nell’arco di 20 settimane annue, fermo restando il limite massimo di 44 ore di lavoro settimanali e il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell’anno;
Art. 12 Tutela della maternità
Sempre in tema di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge e alla contrattazione collettiva vigente, per tutelare e favorire la maternità, e per creare le condizioni di una paternità sempre più responsabile, le parti concordano di demandare le competenze al Comitato Bilaterale.
Art. 13 Pari opportunità
• Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità.
• Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro per combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. Per questo motivo le parti ritengono di grande rilevanza lo sviluppo e il valore qualitativo dell’occupazione femminile nel settore agricolo e si impegnano ad attuare un insieme di azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità: agevolare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità; salvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti e considerare la differenza di genere quale principio di riferimento nell’assegnazione alle mansioni.