Categoria: 2017
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Tipologia: CPL
Data firma: 11 luglio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Caltanisetta
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Relazioni Sindacali
Art. 4 CIMI - EBAN
Art. 5 Retribuzione operai agricoli
Welfare contrattuale
Art. 6 Apprendistato Professionalizzante
Art. 7 Assunzione
Art. 8 Lavoratori Extracomunitari
Art. 9 Mobilità Territoriale della manodopera
Art. 10 Pari Opportunità
Art. 11 Orario di lavoro
Art. 12 Contratto Week End
Art. 13 Riposo settimanale e ferie
Art. 14 Classificazione Operai Agricoli
Art. 15 Aumenti Salariali e Riparametrazione
Art. 16 Giorni festivi - Operai agricoli
Art. 17 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Art. 18 Banca delle ore
Art. 19 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 20 Diritti Sindacali, RSU

 

Art. 21 Quote sindacali per delega
Art. 22 Contributo contrattuale
Art. 23 Rimborso spese
Art. 24 Indennità di percorso
Art. 25 Cottimo
Art. 26 Premio di produttività
Art. 27 T.F.R.
Art. 28 Vendita di prodotti sulla pianta
Art. 29 Interruzioni e Recuperi
Art. 30 Permessi per formazione continua
Art. 31 Permessi per recupero scolastico
Art. 32 Permessi straordinari
Art. 33 Norme disciplinari operai agricoli
Art. 34 Lavori pesanti e nocivi
Art. 35 Riduzione orario di lavoro e maggiorazione
Art. 36 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 37 Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Art. 38 Disposizioni generali
Art. 39 Esclusività di stampa.
Art. 40 Deposito contratto
Norme Transitorie
Tabelle salariali


Contratto integrativo di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Caltanissetta

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di Luglio, in Caltanissetta, tra l’Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Caltanissetta […], la Federazione Provinciale Coldiretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli, integrativo al CCNL operai agricoli e florovivaisti del 22 Ottobre 2014 da valere su tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti, ed integra il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014.
Il CIPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende cerealicole;
- e aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- e aziende agrituristiche;
- e aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende boschive e silvicoltura.

Art. 3 Relazioni Sindacali
Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo, che svolge le funzioni previste dall’art. 9 del CCNL
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CIPL. 
Norma Transitoria
L’osservatorio resterà in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 4 CIMI - EBAN
(Cassa Integrazione Malattia e Infortuni - Ente Bilaterale Agricolo Nisseno)
Le parti hanno istituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale denominato CIMI - EBAN che ha assorbito le funzioni svolte dalla cassa extra legem CIMI con il compito di:
a) Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio come previsto dall’art. 62 del CCNL ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della Provincia di Caltanissetta;
b) Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Caltanissetta;
c) Svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio Provinciale dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato e in particolare osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del lavoro agricolo della Provincia di Caltanissetta anche con riferimento alle pari opportunità;
d) Svolgere le funzioni demandate ai Centri di Formazione agricola dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e in particolare promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della Provincia di Caltanissetta;
e) Svolgere le funzioni demandate al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e in particolare promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Caltanissetta;
f) Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
g) Promuovere iniziative e assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi di categoria o da disposizioni legislative in materia di bilateralità e deliberati dal Comitato di Gestione;
h) Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali previa deliberazione del Comitato di Gestione.
L’Ente ha altresì il compito di riscuotere, per conto delle associazioni datoriali e sindacali provinciali, la contribuzione per l’assistenza contrattuale.
[…]
Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale, ed a quanto stabilito dal Comitato di Gestione dell’Ente, per quanto attiene la integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.
Norma transitoria
Gli altri organismi bilaterali attualmente in funzione restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dal CIMI - EBAN.

Art. 6 Apprendistato Professionalizzante
Per quanto riguarda l’Apprendistato Professionalizzante o di Mestiere sì rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di settore del 23/02/2017.

Art. 8 Lavoratori Extracomunitari
Si assume l’impegno ad attuare ogni iniziativa affinché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la migliore tutela e rispetto delle leggi vigenti.

Art. 10 Pari Opportunità
Valgono le norme e le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Art. 11 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso può essere articolato in 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore e trenta o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto, privilegiando la riduzione di un’ora nella giornata di venerdì, salvo diversi
Tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a 39 ore settimanali e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
È consentito quindi un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore previa comunicazione al lavoratore.
Il recupero delle ore dovrà essere effettuato entro il periodo di riferimento di 12 mesi. Qualora il recupero delle ore lavorate in eccesso non venga effettuato entro detto periodo, le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Per le attività zootecniche e agrituristiche la gestione dell’orario di lavoro può essere definito con un accordo aziendale fra le parti.
L’orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro.

Art. 12 Contratto Week End
Per le attività agrituristiche possono essere stipulati contratti di lavoro week end, con prestazione lavorativa limitata ai giorni di venerdì e/o di sabato e/o di domenica. In tal caso l’orario di lavoro ordinario che i lavoratori possono essere chiamati a svolgere è fissato nel limite massimo di 20 ore settimanali e l’assunzione sarà regolata con contratto di lavoro part-time.

Art. 13 Riposo settimanale e ferie
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Quando per particolari esigenze aziendali, non fosse possibile il godimento del riposo settimanale normale, vanno individuate e concordate tra le parti diverse modalità di godimento a livello aziendale.
Per gli operai addetti al bestiame, ove necessario, il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

Art. 17 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40 del vigente CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]

Art. 18 Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini e con le modalità di seguito definite:
- nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. Trascorso tale termine il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso alla azienda di almeno 5 giorni lavorativi.
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento.

Art. 20 Diritti Sindacali, RSU
Le parti fanno riferimento agli Artt. 78 e 79 del vigente CCNL

Art. 28 Vendita di prodotti sulla pianta
Il titolare dell’azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve dame comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell’azienda agricola.
In relazione all’estendersi dell’intervento di imprese non agricole in attività colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministro del Lavoro, sottolinea che - in applicazione delle leggi vigenti - i lavoratori impiegati in queste attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 29 Interruzioni e Recuperi
[…]
Per gli operai a tempo indeterminato, il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite di 3 ore giornaliere e 18 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 33 Norme disciplinari operai agricoli
Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 75 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste:
1. Multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
a) Chi, senza un giustificato motivo, ritardi l’inizio, sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa;
b) Chi, per negligenza, arrechi danno non grave all’azienda.
2. Multa fino ad un massimo di quattro ore di paga nei seguenti casi:
a) Per assenza ingiustificata;
b) Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell’inizio lavoro, sospensione o anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;
c) Per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro;
d) Per danni gravi, addebitabili a negligenza del lavoratore, arrecati all’azienda oltre, naturalmente, al risarcimento del danno dovuto.
Nei casi di maggiore gravità delle predette mancanze, ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo.
[…]

Art. 34 Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti: scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiore a 25 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi: preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, di 1° e 2° classe, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.

Art. 35 Riduzione orario di lavoro e maggiorazione
Va operata la riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 per i lavori nocivi. Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

Art. 36 Tutela della salute dei lavoratori
Le parti si impegnano a porre in essere le iniziative necessarie affinché le aziende e i lavoratori applichino pienamente e concretamente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e dal vigente CCNL (art. 67).
A tal fine si concorda l’effettuazione periodica di visite mediche con regolare corresponsione al lavoratore del salario per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.

Art. 37 Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Comitato paritetico provinciale
Il Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo avrà i seguenti compiti:
-raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
-raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
-promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

Art. 38 Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del CCNL di categoria vigente.

Norme Transitorie
[...]
Per i lavoratori che sono occupati presso enti locali e/o aziende di servizi di ricerca in agricoltura e/o meccanizzazione a controllo pubblico si applicano le norme previste dall’art. 23 del precedente CIPL valevole dal 1/1/2012 al 31/12/2015.