Tipologia: CPL
Data firma: 5 dicembre 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Catania
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del Contratto
Art. 3 Efficacia del Contratto
Titolo II Relazioni Sindacali
Art. 4 Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 5 Osservatorio provinciale
Art. 5 bis Accordi aziendali di detassazione dei premi di produttività
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Assunzioni
Art. 7 Fasi lavorative
Art. 8 Contratto individuale
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Ammissione al lavoro c tutela delle donne e dei minori
Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 12 Apprendistato Professionalizzante di mestiere
Art. 13 Somministrazione lavoro
Art. 14 Riassunzione
Art. 15 Categorie di Operai Agricoli
Art. 16 Categorie di Operai Florovivaisti
Art. 17
Art. 18 Mobilità territoriale della manodopera
Art. 19 Lavoratori migranti
Art. 20 Lavoratori extra-comunitari
Art. 21 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative
Art. 22 Trasporti e asili nido
Art. 23 Convenzioni
Art. 24 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 25 Classificazione
Art. 26 Mansioni e cambiamento dei profili professionali degli operai agricoli
Art. 27 Mansione e cambiamento dei profili professionali degli operai florovivaisti
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 28 Orario di lavoro
Art. 29 Riposo settimanale
Art. 30 Ferie
Art. 31 Permessi per corsi di addestramento professionale e formazione continua
Art. 32 Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 33 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 34 Giorni festivi operai agricoli e florovivaisti
Art. 35 Lavoro straordinario - festivo - notturno degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 36 Interruzione - recuperi operai agricoli e florovivaisti
Art. 37 Attrezzi ed utensili
Art. 38 Trasferimento operai florovivaisti
Art. 39 Organizzazione del lavoro
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 40 Retribuzione
Welfare contrattuale

 

Art. 41 Contratto applicabile agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e/o province
Art. 42 Aumenti salariali
Art. 43 Tredicesima mensilità
Art. 44 Quattordicesima mensilità
Art. 45 Scatti di anzianità
Art. 46 Obblighi particolari tra le parti
Art. 48 Rimborso chilometrico di percorso
Art. 49 Cottimo
Art. 50 Trattamento di fine rapporto
Tabelle indennità di anzianità
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 51 Previdenza ed assistenza
Art. 52 Fondo di previdenza complementare
Art. 53 Malattie ed infortuni operai agricoli
Art. 54 Malattie ed infortuni operai florovivaisti
Art. 55 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
Art. 56 Fondo integrazione malattie ed assistenza contrattuale
Art. 57 Cassa Integrazione Salari
Art. 58 Anticipazione trattamenti assistenziali.
Art. 59 Lavori pesanti e nocivi
Art. 60 Salute dei lavoratori
Art. 61 Libretto sindacale e sanitario
Art. 62 Lavoratori tossico dipendenti
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto Provvedimenti disciplinari
Art. 63 Trasferimento di Azienda
Art. 64 Servizio Militare
Art. 65 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli Operai a tempo indeterminato
Art. 66 Dimissioni per giusta causa
Art. 67 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 68 Norme disciplinari
Art. 69 Notifica provvedimenti disciplinari e Ricorsi Operai Agricoli e Florovivaisti
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 70 Delegato d’Azienda - Operai Agricoli
Art. 71 Delegato d’Azienda - Operai Florovivaisti
Art. 72 Tutela del delegato d’Azienda
Art. 73 Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 74 Riunioni in Azienda
Art. 75 Assemblee Sindacali
Art. 76 Permessi Sindacali
Art. 77 Permessi per le Assemblee di Agrifondo
Art. 78 Contributo Contrattuale
Art. 79 Quote Sindacali per delega
Titolo X Norme finali
Art. 80 Controversie Individuali
Art. 81 Controversie Collettive
Art. 82 Condizioni di miglior favore
Impegno a verbale Diffusione contratti e tabelle
Art. 83 Esclusività di stampa. Archivi Contratti
Tabelle salariali


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania

L’anno 2017 il giorno cinque del mese di dicembre, in Catania, tra la Confagricoltura Catania […], la Federazione Provinciale Coldiretti Catania […], la Confederazione Italiana Agricoltura - Cia Sicilia Orientale […] e la Flai/Cgil […], la Fai/Cisl […], la Uila/Uil […], è stato stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola o societaria o comunque associate, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il Contratto Provinciale si applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quale, a titolo esemplificativo, le aziende:
Florovivaistiche
Ortofrutticole
Oleicole
Zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie
Vitivinicole
Casearie
Agrituristiche
Funghicole
Acquacoltura
Di servizi e ricerche in agricoltura

Titolo II Relazioni Sindacali
Art. 4 Enti Bilaterali Agricoli Territoriali

L’Ente bilaterale agricolo territoriale costituito dalle Parti a livello provinciale ha lo scopo di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 53 del presente CCPL. L’Ente può inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dal successivo art. 5, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’Allegato n. 5 al vigente CCNL;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente contratto provinciale di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.

Art. 5 Osservatorio provinciale
Le Parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolga le seguenti funzioni: - fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti
conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
- analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative nonne del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti convengono che le suindicate funzioni di un impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale in tempi ragionevoli dopo la stipula del presente CCPL. Le Parti si impegnano a incontrarsi per concordare e stipulare il regolamento di funzionamento dell’Osservatorio provinciale.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Assunzioni

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto;
per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate amine, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione;
di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgere nell’ambito di un unico rapporto continuativo
Per “fase lavorativa” s’intende il periodo di tempo limitato alle esecuzioni delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es: aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.).
Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”.

Art. 7 Fasi lavorative
Le principali fasi lavorative sono:
1. Cerealicoltura: aratura, semina, diserbo, trattamenti fitosanitari e mietitrebbiatura;
2. Agrumicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura, smaltimento ramaglia, irrigazione e raccolta;
3. Olivicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura e raccolta;
4. Vitivinicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura verde e secca, diserbo - trattamenti fitosanitari, irrigazione e vendemmia;
5. Pistacchieto: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura trattamenti fitosanitari e raccolta;
6. Noccioleto: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura, trattamenti fitosanitari e raccolta;
7. Ficodindieto: impianto, diradamento fioritura, raccolta;
8. Orticoltura (angurie e carciofi): semina o piantagione, scerbatura, irrigazione, trattamenti fitosanitari e raccolta;
9. Frutticoltura (pescheti, meleti, pereti, ciliegeti) : lavori di impianto, potatura, smaltimento ramaglia, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta;
10. Fragoleto: semina, scerbatura, trattamenti fitosanitari, raccolta.
Per le suddette fasi, l’assunzione è garanzia di occupazione per l’intera fase c di salario per il lavoro effettivamente prestato.
Fanno eccezione alla garanzia occupazionale:
a) il verificarsi di eventi atmosferici;
b) il rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del C.C.

Art. 10 Ammissione al lavoro c tutela delle donne e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le nonne della legge 17 ottobre 1967 n. 977, cosi come modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e dal d.lgs 18 agosto 2000 n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 16 anni compiuti.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità.

Art. 11 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
È in facoltà delle parti trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 12 Apprendistato Professionalizzante di mestiere
Le Parti rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro definiscono con l’Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.LGS. N. 81/2015 del 23 febbraio 2017, gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva.
[…]

Art. 13 Somministrazione lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del vigente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (che è pari a 270 giornate)
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Ente bilaterale agricolo territoriale provinciale.
Impegno a verbale
Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle listo di cui alla lettera g) del secondo comma dal presente articolo.

Art. 18 Mobilità territoriale della manodopera
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno, almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori stagionali o delle operazioni di raccolta, per individuare il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilità territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti. Le Parti si confronteranno con continuità nelle apposite sedi per definire interventi specifici in materia, raccordandoli alla legislazione regionale vigente.
Inoltre, le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all’attenzione degli Organismi pubblici competenti.
Le parti contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti organi pubblici, per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi di sostegno in materia di trasporto e di servizi.
Viene demandato all’EBAT la regolamentazione di appositi interventi e modalità di attuazione.

Art. 19 Lavoratori migranti 
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali si applica il presente CPL.
Ai lavoratori migranti, qualora il datore di lavoro non metta a disposizione il mezzo di trasporto, spetta:
il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda cosi come previsto al successivo art. 47 (“Rimborso spese) punto 2;
il datore di lavoro ove necessario garantirà al lavoratore nei limiti delle disponibilità aziendali un idoneo ricovero nel rispetto della dignità e delle norme igienico sanitarie.
Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l’occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
- avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti orto frutticoli;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod. civ.;
- obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
- guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

Art. 20 Lavoratori extra-comunitari
È assunto l’impegno ad attuare ogni iniziativa perché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la tutela e il rispetto delle vigenti leggi.
È inoltre prevista la possibilità del cumulo ferie per l’eventuale ritorno in patria.

Art. 21 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative
Gli operai addetti alle fasi lavorative in titolo sono considerati lavoratori agricoli a tutti gli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali qualora svolgenti attività rientranti in quelle declarate all’art. 6, legge 31.3.1979, n. 92.
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CPL, salvo condizioni di miglior favore. 
Per ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro e degli asili nido, le parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede per scambiarsi informazioni, esaminare i problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte operative.

Art. 24 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro c le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CPL, salvo condizioni di miglior favore.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 28 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 (trentanove) ore settimanali pari a 6,30 giornaliere.
Fermo quanto è previsto dall’art. 34 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni.
Conseguentemente l’orario potrà essere così stabilito:
a) dal lunedì al giovedì: ore 8 (otto) giornaliere;
b) venerdì: ore 7 (sette) giornaliere.
Durante il periodo delle campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi sperimentali, potranno essere concordate tra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolato del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l’allargamento della base occupazionale.
Per le attività zootecniche si demanda la gestione degli orari alla contrattazione aziendale fra le parti.

Art. 29 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti 35 agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Agli operai addetti al bestiame - ove necessario - il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.
In tal caso, pertanto, l’azienda dovrà informare, in tempo utile, le RSA se presenti, nonché gli operai interessati.

Art. 32 Permessi straordinari e congedi parentali
[…]
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi. 
[…]

Art. 35 Lavoro straordinario - festivo - notturno degli operai agricoli e florovivaisti
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario di lavoro previsto all’art. 28.
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 34.
c) Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale;
d) per il lavoro notturno al coperto, fra cui quello nelle aziende agrituristiche, tale lavoro notturno va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il pagamento delle sole maggiorazioni previste, maturando nel contempo il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda.
Ciascun lavoratore potrà confluire in una banca ore individuale, di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi anche cumulabili con periodi di ferie.
Il lavoratore per attivare la banca delle ore, dovrà formalizzare per iscritto all’azienda tale volontà, che resterà attiva fino a successiva disdetta.
I riposi compensativi potranno essere fruiti previa richiesta scritta del lavoratore da inviarsi all’azienda con un preavviso minimo di 48 ore. La finizione dovrà essere richiesta comunque non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo rispetto al momento in cui è stata resa la prestazione straordinaria cui si riferiscono.
In caso di mancato godimento, entro il termine stabilito l’azienda procederà alla corresponsione degli importi dovuti mediante pagamento delle relative ore residue presenti in banca delle ore nel conto individuale del lavoratore.

Art. 36 Interruzione - recuperi operai agricoli e florovivaisti
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, nel rispetto delle leggi vigenti, dovrà effettuarsi entro venti giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
[…]

Art. 37 Attrezzi ed utensili
Di regola gli attrezzi ed utensili sono fomiti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto nella retribuzione.
Invece al lavoratore, assunto a tempo determinato o indeterminato, che impieghi un mezzo meccanico proprio (motocoltivatore, motosega ecc.), che sia in regola con le normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro, è dovuto un compenso aggiuntivo al salario contrattuale non inferiore al 15% per funzionamento, ammortamento ed usura del mezzo utilizzato.

Art. 39 Organizzazione del lavoro
Per la soluzione delle problematiche poste nell’art. 47 del CCNL, si demanda ad uno studio dell’EBAT dopo tre mesi dal suo insediamento.

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 41 Contratto applicabile agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e/o province 

Ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato 2 del vigente CCNL, agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e/o province, si applicano le disposizioni del contratto provinciale di lavoro della provincia in cui si trova la sede legale del datore di lavoro, ovvero di altra sede eventualmente individuata con specifico accordo sindacale aziendale. Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti a livello aziendale.

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 51 Previdenza ed assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 53 Malattie ed infortuni operai agricoli
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente articolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.

Art. 54 Malattie ed infortuni operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente articolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.
[…]

Art. 59 Lavori pesanti e nocivi
I lavori pesanti sono:
- trasporto a spalla di pesi da 26 a 40 Kg
I lavori nocivi sono:
1) trattamenti antiparassitari ed anti crittogamici con presidi sanitari di 1A e 2A classe;
2) spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e le calcio cianimidi;
3) pulitura interna di vasche da vino:
4) lavori in silos, pozzi neri, serre, in acqua cd in celle frigorifere, per prestazioni lavorative non inferiori alle ore 6,30 giornaliere.
Agli addetti ai lavori sopra elencati si applica una riduzione dell’orario di lavoro di h. 2.20. 
Per i lavori nocivi, l’azienda ha l’obbligo di fornire: maschere, tute, stivali, ecc. Sono consentite visite mediche periodiche di controllo con permessi retribuiti. Tali addetti devono munirsi di libretto.

Art. 60 Salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”,
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi h. 2.20 di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.
b) Per quanto riguarda gli operai agricoli, si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e qualifica - di h. 2.20 giornalieri. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del protocollo d’intesa allegato al CCNL, le parti si riservano di valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporne - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Agli operai addetti ai lavori pesanti e nocivi sono previste visite mediche periodiche di controllo, con regolare corresponsione del salario.
Le funzioni del CO.PA.PROV. vengono demandate all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale. Sono istituite le RLST (D.lgs. 626/1994 e successivi).
Si demanda all’EBAT-CIALA il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 31 del presente CPL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Art. 61 Libretto sindacale e sanitario
Le organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto Provvedimenti disciplinari
Art. 65 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli Operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]

Art. 68 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
1. rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza il giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda ed ai macchinari;
2) con la multa, pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 70 Delegato d’Azienda - Operai Agricoli

Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costitute le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 72 del presente contratto.
Per l’esercizio dei compiti riconosciuti ai delegati d’azienda sarà messo a loro disposizione un locale attrezzato in cui gli stessi potranno svolgere un’idonea assistenza ai lavoratori fuori
dall’orario di lavoro fino ad un massimo di quattro ore settimanali.
Nel caso in cui per motivi obiettivi l’azienda non è in condizioni di fornire tali locali, ai delegati sarà consentito restare dentro l’azienda per il tempo previsto nel comma precedente prima o dopo l’inizio del lavoro.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione di delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 71 Delegato d’Azienda - Operai Florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie ai sensi del protocollo di cui all’allegato 15 al CCNL, sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda siano essi a tempo indeterminato che determinato. La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 72 (“Tutela del delegato d’azienda”) del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
c) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
d) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 73 Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi Allegato n. 15).

Art. 74 Riunioni in Azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi Allegato n. 15 del CCNL).

Art. 75 Assemblee Sindacali
Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 300 (Statuto dei Lavoratori), le RSA, le RSU e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL, possono indire assemblee nelle aziende agricole del territorio.