Cassazione Civile, Sez. 6, 26 agosto 2021, n. 23513 - Aggravamento dei postumi da infortunio. Ricorso inammissibile


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 26/08/2021
 

Rilevato che:


1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di C.V., confermando la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta ad ottenere, in relazione all'infortunio occorso il 10.6.1993, le prestazioni di legge correlate ad una inabilità nella misura del 20%, anziché dell'11% come riconosciuta dall'INAIL;
2. la Corte territoriale, disposta una nuova consulenza medico legale e in adesione ai risultati della stessa, ha ritenuto che solo a decorrere dal 18.10.2006 l'appellante presentasse una inabilità permanente nella misura del 16%; ha quindi escluso che si fosse verificato un aggravamento dei postumi nell'ambito del decennio, ai sensi dell'art. 83, DPR. 1124 del 1965;
3. avverso tale sentenza B.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l'INAIL ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:


5. con il primo motivo di ricorso è dedotto errar in procedendo, difetto di interpretazione della domanda, mancata motivazione, divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., inammissibilità, sul rilievo che l'INAIL non avesse eccepito nella memoria di costituzione in primo grado il decorso del termine di cui all'art. 83, DPR. 1124 del 1965;
6. col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 83 cit. in relazione al principio di consolidamento della rendita, per non avere i giudici di merito esaminato il rilievo di tardività della visita di revisione disposta dall'INAIL; e per non avere considerato che era onere dell'Istituto provare che il miglioramento, sia pure rilevato successivamente al decennio, si era verificato entro detto termine;
7. col terzo motivo si censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; nonché per violazione dell'art. 83 cit. commi primo e settimo; omessa motivazione circa un fatto decisivo relativo alla illegittimità della revisione e del decorso del termine decennale al cui interno il miglioramento può rilevare ai fini della revisione, con conse91uente illegittimità della cessazione della rendita mensile; parte ricorrente ha allegato di essere stato sottoposto a revisione nel 1994, 1997, 2000 e 2003, sempre con conferma dei postumi invalidanti nella misura dell'11 %; che con provvedimento del 2004 l'INAIL ha comunicato la cessazione della rendita mensile a partire dall'1.11.2003; di avere proposto ricorso amministrativo, respinto, e ricorso giudiziale per ottenere il ripristino della rendita e il riconoscimento dell'intervenuto aggravamento; ha ribadito che la revisione oltre il decennio è ammissibile a condizione che la parte interessata provi l'avvenuto miglioramento entro il decennio; che nella specie, mancando tale prova, la rendita mensile doveva essere ripristinata;
8. col quarto motivo si critica la sentenza per difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, per non avere la Corte affrontato le risultanze delle diverse consulenze e i rilievi formulati nei confronti delle stesse, nonché errato nella interpretazione della documentazione sanitaria del 2002, dimostrativa dell'aggravamento verificatosi nel decennio;
9. col quinto motivo è dedotta insufficiente motivazione circa l'accertamento dell'aggravamento nell'arco del primo decennio dall'infortunio;
10. col sesto motivo è rilevata l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, l'illegittimità della liquidazione della rendita in capitale;: vizio di motivazione sulla modifica in peius a seguito di revisione;
11. i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità;
12. le violazioni di norme processuali sono dedotte senza la necessaria trascrizione del contenuto specifico degli atti processuali (memoria di costituzione dell'INAIL in primo grado citata nel primo motivo di ricorso; ricorso introduttivo di primo grado con domanda di ripristino della rendita e riconoscimento dell'aggravamento, di cui al terzo motivo di ricorso) rilevanti ai fini degli errores in procedendo denunciati;
13. non solo, i motivi di ricorso enunciano in modo promiscuo vizi di violazioni di legge e vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell'atto, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento; peraltro, nella formulazione dei vari motivi risultano sovrapposti mezzi d'impugnazione relativi alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., che sono tra loro logicamente incompatibili, posto che la violazione di norme di diritto presuppone come accertati e incontestati gli elementi del fatto in base ai quali si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, laddove il vizio di motivazione mira a mettere in discussione proprio l'accertamento di quegli elementi fattuali;
14. ancora, varie censure sono formulate attraverso il riferimento ad atti processuali (consulenze medico legali e osservazioni del c.t.p.) documenti (visite di revisione e provvedimento INAIL di cessazione della rendita mensile), che non sono in alcun modo trascritti né depositati unitamente al ricorso e riguardo ai quali (documenti) non è neanche specificata la sede processuale di produzione, in contrasto con le prescrizioni imposte dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.;
15. le censure poi non sembrano correlarsi alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, sulla base della rinnovata c.t.u., ha accertato essere intervenuto un aggravamento, con postumi invalidanti pari al 16%, ma oltre il decennio dall'infortunio;
16. per le considerazioni svolte il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
17. le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma l.7, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall"art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 24.3.2021