Cassazione Civile, Sez. 6, 24 agosto 2021, n. 23365 - Omissione di misure di protezione e caduta del lavoratore. Risarcimento del danno


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 24/08/2021
 

Rilevato che
la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato R.C., in favore di C.A., al risarcimento del danno differenziale, per l'infortunio sul lavoro, nella misura di euro 160.635,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione al saldo;
avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione R.C., con tre motivi;
hanno resistito, ciascuno con controricorso, Angelo C.A. e Italiana Assicurazioni S.p.A.;
Italiana Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso incidentale condizionato cui ha resistito, con controricorso, R.C.;
C.A. ha depositato memoria;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;

Considerato che
quanto al ricorso principale, con il primo motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, nr. 4 cod.proc.civ. Parte ricorrente attribuisce alla sentenza la carenza assoluta di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità della parte datoriale; in particolare, in relazione alla affermazione di «non avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire la verificazione del danno»;
il motivo è infondato;
come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., nr 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. nr. 83 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione;
è stato, inoltre, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi là dove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un. nr. 22232 del 2016);
queste evenienze non si riscontrano nella sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha spiegato in maniera coerente le ragioni per cui l'incidente (caduta del lavoratore da un ponteggio edile) dovesse ascriversi, ex art. 2087 cod.civ., all'inadempimento del datore di lavoro; per i giudici, la parte datoriale non aveva assicurato la corretta protezione dell'impalcatura e, in particolare, del «quinto impalcato» del ponteggio, come risultato, in esito a consulenza tecnica disposta in sede di procedimento penale;
potrà discutersi di condivisibilità o meno delle ragioni della decisione ma non di una situazione tale da integrare le anomalie di cui si è detto;
con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. per non avere la Corte di appello individuato alcuna cautela possibile o innominata da potersi adottare a fronte dell'accertato rispetto di tutte le misure di sicurezza specifiche e generiche nell'esecuzione di lavori su impalcature sopraelevate dal suolo;
anche il secondo motivo è infondato;
la Corte di appello ha compiuto l'indagine demandatale e, con giudizio di merito non ritualmente censurato, ha accertato che l'infortunio occorso al dipendente fosse causalmente collegato alla «(ir)regolare chiusura del cancelletto [ ...] e d(ell') aggancio della fune» e, dunque, all'omissione di misure di protezione a garanzia dell'incolumità del lavoratore; le risultanze processuali avevano, infatti, dimostrato che il «cancelletto (del quinto impalcato) non era (stato) correttamente agganciato» e tale conclusione era avvalorata «dall'assenza di segni di cedimento dei ganci» e dall'«anomala posizione di legame con la fune» (v. pag. 5, penultimo capoverso sentenza impugnata);
coerentemente, ha ritenuto responsabile dell'evento la parte datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ. che impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante, di preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, da un lato, adottando le misure richieste dalla specifica situazione di pericolosità (siano esse quelle tassativamente imposte dalla legge o dettate dalla comune prudenza oppure quelle ulteriori in concreto necessarie; in argomento, v. anche Cass. nr. 14082 del 2020) e, dall'altro, vigilando che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (ex plurimis, Cass. nr. 15112 del 2020; Cass. nr. 14468 del 2017; Cass. nr. 27127 del 2013);
con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione al combinato disposto degli artt. 436 e 346 cod.proc.civ.: nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
parte ricorrente imputa alla sentenza di avere completamente omesso di pronunciare in ordine alla domanda di manleva proposta nei confronti della Compagnia di Assicurazioni con l'atto di chiamata del terzo dinanzi al Tribunale di Avellino; il giudice di primo grado aveva dichiarato la questione assorbita, in ragione del rigetto della domanda principale del lavoratore;
il motivo è fondato;
risulta dagli atti - utilmente trascritti per reggere la censura - sia la domanda di manleva, sia la riproposizione della stessa nell'atto di appello;
l'omessa pronuncia sulla domanda configura error in procedendo e impone, dunque, la cassazione della sentenza;
con il ricorso incidentale condizionato (all'accoglimento del terzo motivo), l'Italiana Assicurazioni s.p.a. ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, l'inesistenza della titolarità del rapporto dal lato passivo e la non operatività della polizza giacché la garanzia non risultava operante per le obbligazioni civili derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 2087 cod.civ.;
il ricorso incidentale è inammissibile: ed invero, è inammissibile per difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio; in merito a dette questioni manca invero la soccombenza, che costituisce il presupposto della impugnazione (ex plurimis, Cass. nr. 22095 del 2017; nr.16016 del 2010; nr. 22501 del 2006);
una situazione sostanzialmente analoga è configurabile nel caso di specie, seppure quale effetto dell'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia; ogni questione, con i necessari accertamenti di fatto, sarà, dunque, valutata in sede di merito.
 


P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 marzo 2021.