Cassazione Civile, Sez. 6, 27 agosto 2021, n. 23527 - Incidente stradale alla guida dell'auto aziendale. Rischio elettivo 


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PONTERIO CARLA
Data pubblicazione: 27/08/2021
 

Rilevato che:
1. la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello dell'INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di B.C. volta al conseguimento della rendita e dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, dovute per le lesioni da infortunio sul lavoro;
2. la Corte territoriale, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e comprensiva, tra l'altro, di una c.t.u. tossicologica e di una c.t.u. cinematica, ha ritenuto che l'incidente stradale in cui il B.C. era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida di un'auto aziendale, fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto, in violazione dei limiti di velocità (il B.C. viaggiava alla velocità di 104,435 km/h rispetto al limite di 70 km/h) ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina);
3. avverso tale sentenza B.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; l'INAIL ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:
5. con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la perizia tossicologica;
6. col secondo motivo si denuncia il medesimo vizio in relazione alla perizia cinematica;
7. si afferma, in entrambi i motivi, che la Corte di merito ha interpretato in modo arbitrario ed illogico le relazioni dei consulenti ed ha fondato le valutazioni su dati che non trovano riscontro negli elaborati peritali o che, addirittura, sono dagli stessi smentiti;
8. i motivi di ricorso risultano inammissibili e non possono trovare accoglimento;
9. questa Corte ha riconosciuto che il mancato esame delle risultanze della c.t.u. integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
10. si è ravvisato tale vizio, ad esempio, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (v. Cass. n. 13770 del 2018; n. 13399 del 2018; n. 18598 del 2020);
11. il medesimo vizio è stato riscontrato nei casi in cui il giudice di merito ha disatteso i rilievi tecnici formulati dal c.t.u., senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi (v. Cass. n. 13922 del 2016);
12. nel caso in esame, deve anzitutto rilevarsi un difetto di autosufficienza legata alla mancata integrale trascrizione e al mancato deposito, unitamente al ricorso in cassazione, dei due elaborati peritali, adempimento prescritto rispettivamente dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), e volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);
13. peraltro, dalla motivazione adottata dalla Corte di merito, risulta che il dissenso espresso rispetto, ad esempio, alle conclusioni della c.t.u. cinematica, è ampiamente motivato in base al riferimento incrociato agli altri elementi di prova raccolti e ciò rende la critica di parte ricorrente estranea al perimetro dell'art. 360 n. 5 cit., facendola cadere nel terreno della inammissibile revisione della valutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità;
14. considerazioni di analoga portata possono svolgersi quanto alle deduzioni formulate dai giudici di secondo grado sulla base dei dati esposti dal consulente tossicologico; non solo la relazione peritale è stata ampiamente esaminata e richiamata e quindi non risulta ignorata e pretermessa; ma le deduzioni che la Corte ha formulato sulla base dei dati riportati nella relazioni tossicologica (oltre che sui certificati di pronto soccorso) appartengono all'apprezzamento del materiale probatorio, complessivamente eseguito, e si sottraggono a qualsiasi revisione in questa sede;
15. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;
16. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012 n. 228;


 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art . 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.2021