Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE

 

OGGETTO: D.L. 23 luglio 2021, n. 105 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” - Proroga delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale e di quelle relative al personale in condizioni di fragilità e aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile.

                    Alle: Unità Produttive
                    Ai: Capi Ufficio Direzione Generale
    e, p.c.      Alle: OO.SS. Nazionali

Riferimento:

-Circolare M_D GCIV REG2021 0051255 02-08-2021
-Circolare M_D GCIV REG2021 0050752 30-07-2021


Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale (art.1), confermando le disposizioni riguardanti il lavoro agile emergenziale e prorogando le disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria eccezionale e le tutele per i lavoratori fragili, già oggetto di precedenti circolari.
Si riepilogano di seguito le principali novità:

SMART WORKING EMERGENZIALE - L’art. 12, comma 2, del decreto legge citato, conferma l’applicazione dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 delle misure di cui al d.P.C.M. del 2 marzo 2021. Permane, pertanto, l’istituto dello smart working emergenziale semplificato, lasciandone inalterate le modalità esplicative - percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio prestato.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE - L’art. 6 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e la correlata tabella allegata A (n.15) del medesimo decreto legge, prorogano al 31 dicembre 2021 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili e in condizioni di comorbilità/età di cui all’articolo 83 del Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ - L’art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità), primo comma, proroga - con effetto retroattivo dal 1° luglio, così come stabilito dal secondo comma del suddetto articolo - la disposizione contenuta nell’art. 26, comma 2-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ovvero che il personale individuato come fragile, in forza del parere del medico competente che ha prescritto o prescriva l’accesso al lavoro agile del medesimo quale modalità prescrittiva, svolgerà di norma la prestazione in modalità agile fino al 31 ottobre 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Si ritiene utile rammentare, per quanto attiene all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che oggetto di proroga è solamente il comma 2-bis. Non trovano, pertanto, più applicazione le disposizioni di cui al comma 2, che prevedeva per i lavoratori in condizione di fragilità, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la non computabilità dei suddetti periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporto.
Giova infine rilevare che quanto stabilito dall’articolo 39 del Decreto legge n. 18/2020 (Disposizioni in materia di lavoro agile) come convertito dalla L 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm. ii (che prevede che “I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”) è disposto “fino alla cessazione dello stato di emergenza”, ovvero fino al 31 dicembre 2021.
Infine si rammenta che continua a trovare applicazione il “Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili di Agenzia Industrie Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile”, sottoscritto in data 24 marzo 2021, per il quale si provvederà, quanto prima, al necessario aggiornamento.
Si trasmette la presente circolare per capillare diffusione e applicazione. La presente viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali.
 

Il Capo Ufficio Risorse Umane in s.v.
Ten. Col. Giuseppe MAIORANO