Tipologia: CPL
Data firma: 18 maggio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Cia, coldiretti e Flai-Cgil, Fai-cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Enna
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Decorrenza Del Contratto
Art. 3 - Efficacia Del Contratto
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 4 - Detassazione della retribuzione
Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Art. 6 - CIMILA - EBATEN
Art. 7 - Pari Opportunità
Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Fasi lavorative
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Chiamata nominativa
Art. 12 - Aspettativa
Art. 13 - Convenzioni
Art. 14 - Accordi Sindacali Collettivi
Art. 15 - Riassunzione
Art. 16 - Lavoratori migranti
Art. 17 - Lavoratori immigrati
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 18 - Classificazione
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Permessi per corsi di addestramento professionale e recuperi scolastici
Art. 22 - Permessi straordinari
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 24 - Lavoro a turni
Art. 25 - Interruzione e recuperi operai agricoli

 

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 26 - Aumento salariale
Art. 27 - Rimborso spese
Art. 28 - Indennità chilometrica
Art. 29 - Indennità di mensa
Art. 30 - Premio di rendimento
Art. 31 - Premio di produttività
Art. 32 - Salario provinciale per obiettivi
Art. 33 - Cottimo
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 34 - Integrazione di malattia ed infortunio sul lavoro e maternità
Art. 35 - Previdenza e assistenza
Art. 36 - Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Art. 37 - Libretto sindacale sanitario
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti Disciplinari
Art. 38 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 39 - Comunicazione Scritta di interruzione di rapporto di lavoro
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 40 - Delegati di azienda
Art. 41 - Riunioni in azienda e fuori azienda
Art. 42 - Permessi sindacali
Art. 43 - Quote Sindacali per delega
Art. 44 - Contribuzione per la bilateralità provinciale (EBATEN- CIMILA)
Titolo X - Norme finali
Art. 45 - Controversie individuali
Art. 46 - Condizioni di miglior favore
Art. 47- Disposizioni generali e deposito contratto
Allegati


Contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti di Enna e Regolamento CIMILA

L’anno 2017 il giorno 18 del mese di maggio, in Enna presso la sede della Unione Provinciale Agricoltori sita Via Roma, 353, tra l’Unione Provinciale Agricoltori-Confagricoltura di Enna […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Enna […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Enna […] e la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil) di Enna […], la Federazione Agroalimentare Italiana (Fai-Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila-Uil) di Enna […], ad integrazione del CCNL del 22 ottobre 2014, si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Enna.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro - in appresso CPL, integra le norme di rinvio incluse nel Contratto Collettivo Nazionale del 22/10/2014 e regola i rapporti di lavoro tra gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile e gli operai agricoli e florovivaisti nel territorio della provincia di Enna.
A titolo esemplificativo le imprese considerate agricole ai sensi dell’Art. 2135 del Codice Civile e altre disposizioni di legge vigenti sono:
Le aziende Ortofrutticole;
Le aziende Oleicole;
Le aziende Zootecniche di allevamento animali di qualsiasi specie;
Le aziende di Allevamento Pesci ed altri organismi acquatici;
Le aziende Vitivinicole;
Le aziende Funghicole;
Le aziende Casearie;
Le aziende Tabacchicole;
Le aziende Faunistico-venatorie;
Le aziende Agrituristiche;
Le aziende di Servizi e di Ricerca in agricoltura;
Le aziende Vivaistiche e Florovivaistiche;
Le aziende Produttrici e Trasformatrici di frutti con guscio;
Le aziende Cerealicole e Foraggere.
Dichiarazione congiunta delle parti a verbale
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale economico unico da sempre adottati in Provincia di Enna per gli operai agricoli e florovivaisti.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 5 - Osservatorio provinciale

Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo, che svolge le funzioni previste dall’art. 9 del CCNL.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del presente CPL.
Norma Transitoria
L’Osservatorio resterà in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 6 - CIMILA - EBATEN
Le parti si impegnano alla costituzione a livello territoriale dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Enna (CIMILA - EBATEN) al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortuni sul lavoro previste dall’art. 62 del CCNL.
L’Ente all’atto della sua piena operatività assorbirà, oltre alle funzioni fino ad oggi svolte dalla cassa extra-legem, anche:
1) le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL;
2) le funzioni demandate ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL;
3) le funzioni demandate al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’allegato n. 3 al vigente CCNL.
L’Ente inoltre potrà:
[…]
- Esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
Potranno inoltre essere affidati all’Ente nuovi compiti in linea con le previsioni delle nuove disposizioni legislative in materia di bilateralità quali ad esempio, quelli previsti dall’avviso comune del 16/09/2011 in tema di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali, ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative, convenzioni con le ASP e con i Medici Competenti, distribuzione di opuscoli per le informazioni dei lavoratori etc..
[…]
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad adeguare lo statuto della Cassa Extra Legem come previsto nel verbale di accordo del 30/07/2012 che ha definito le linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse Extra Legem /Enti bilaterali.
Norma transitoria
La Cassa Extra-Legem ed altri organismi bilaterali attualmente in funzione restano in attività fino a quando le relative funzioni verranno assorbite dal CIMILA - EBATEN- Ente Bilaterale Agricolo Ennese.

Art. 7 - Pari opportunità
Nell’ambito dell’EBATEN, è demandata all’Osservatorio Provinciale la funzione per concordare azioni positive per l’occupazione femminile, idonee a superare eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità.
Viene demandata alla contrattazione aziendale la risoluzione di problemi riguardanti l’organizzazione del lavoro, permessi, flessibilità di orari, recuperi ecc., tenendo conto della posizione della donna in seno alla famiglia.

Titolo III - Mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato (TI) o a tempo determinato (TD), con l’obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare le comunicazioni prescritte all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
Per l’esecuzione di lavori di “breve durata”, stagionali o a carattere saltuario, o per “fase lavorativa", o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto;
Per l’esecuzione di lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione;
Di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgere nell’ambito di un unico rapporto continuativo.

Art. 9 - Fasi lavorative
L'assunzione degli operai agricoli OTD va effettuata per una o più fasi lavorative
L’assunzione a tempo determinato viene effettuata per “fase lavorativa” in base alle disposizioni del D.L. 375/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Per “fase lavorativa” s’intende il periodo limitato alle esecuzioni delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali culture agrarie della provincia (es.: aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.).
Le principali fasi lavorative collegate alle colture più diffuse in provincia di Enna sono:
Agrumicoltura
Impianto (sistemazione/preparazione del terreno e messa a dimora delle piante), cure colturali (fresatura e/o aratura, zappatura, concimazione, potatura), trattamenti fito-sanitari e diserbo, ricaccio legna, irrigazione, raccolta, trasporto.
Viticolo
Impianto (sistemazione/preparazione del terreno e messa a dimora delle piante), cure colturali (fresatura e/o aratura, zappatura, concimazione, potatura verde e secca), raccolta sarmenti, trattamenti fito-sanitari e diserbo, legatura tralci, irrigazione, raccolta, trasporto.
Orticoltura
Sistemazione del terreno, impianto coltura, concimazione, irrigazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta, lavorazione e trasformazione, trasporto.
Cerealicoltura e foraggicoltura
Aratura, semina, concimazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta, trasporto, sistemazione dei prodotti.
Olivicoltura
Impianto (sistemazione/preparazione del terreno e messa a dimora delle piante), cure colturali (fresatura e/o aratura, zappatura, concimazione, potatura e raccolta legna), trattamenti fito-sanitari e diserbo, irrigazione, raccolta, trasporto,
Mandorlicoltura
Impianto (sistemazione/preparazione del terreno e messa a dimora delle piante), cure colturali (fresatura e/o aratura, zappatura, concimazione, potatura e raccolta legna), trattamenti fìto-sanitari e diserbo, raccolta, trasporto,
Frutticoltura
Impianto (sistemazione/preparazione del terreno e messa a dimora delle piante), cure colturali (fresatura e/o aratura, zappatura, concimazione, potatura e raccolta legna), trattamenti antiparassitario e fito-sanitari e diserbo, raccolta, trasporto e sistemazione del prodotto.
Agriturismo
Tutte le fasi lavorative: preparazione e somministrazione di cibi e bevande, confezionamento e vendita diretta dei prodotti, accoglienza e intrattenimento ospiti e sistemazione delle camere.
Acquicoltura
Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività stagionali: fecondazione artificiale, ovideposizione, riproduzione, allevamento/ingrasso, pesca e confezionamento.
Zootecnia
Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività: pascolamelo e/o foraggiamento, mungitura, tosatura, trattamenti sanitari, caseificazione.
Serricoltura
Sistemazione della serra, semina, messa a dimora delle piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatura, fertirrigazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti s'impegnano che per aziende che svolgono attività lavorative di difficile classificazione, di comune accordo, possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo alla presenza delle RSA e/o delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente CPL.

Art. 13 - Convenzioni
A puntualizzazione dell’art. 28 del CCNL le aziende singole o gruppi di aziende che intendono fare ricorso a quest'istituto - convenzione, - si obbligano al contestuale rispetto delle procedure ivi previste, proponendo programmi di assunzione ai competenti uffici preposti all’avviamento dopo aver acquisito il parere favorevole delle OO.SS. firmatarie del presente CPL.
Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., al fine di consentire loro l’effettivo godimento dei riposi.

Art. 16 - Lavoratori migranti
I lavoratori migranti sono definiti dall’art. 25 del CCNL.
L’assunzione della manodopera migrante è effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza alla manodopera locale.
Ai lavoratori migranti deve essere assicurato il rispetto del CCNL nonché del presente CPL.
Al fine di favorire il trasferimento dei lavoratori e contrastare fenomeni di interposizione illegale del mercato del lavoro, le parti s'impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti locali per il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici.
Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori migranti servizi essenziali quali l’alloggio e la mensa, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal ex titolo III del D.P.R. 303/56.

Art. 17 - Lavoratori immigrati
Le parti s'impegnano di assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono ogni diritto ai lavoratori extracomunitari al fine di sottrarre gli stessi dalle aree di sfruttamento della clandestinità e ad un ruolo di controparte degli altri disoccupati cosi come previsto dal contratto nazionale.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Fermo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL e fatte salve le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 ore settimanali in cinque giorni e conseguentemente l’orario potrà essere così ripartito: ad es. (da lunedì a giovedì: otto ore giornaliere; venerdì: sette ore giornaliere).
Nei periodi di raccolta dei prodotti, di lavorazione meccaniche ed attività specifiche delle aziende oltre che nei campi sperimentali, potranno essere concordate tra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolato del CCNL, orari di lavori flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale finalizzato all’allargamento della redditività e della base occupazionale.
La possibilità prevista dal CCNL all’art. 34 secondo e terzo comma di applicazione dell’orario multi periodale, qualora derivante da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda, RSA o RSU e le rispettive rappresentanze firmatarie del presente CPL.
Le ore svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro settimanale saranno recuperate, in costanza del rapporto di lavoro, in altri periodi dell’anno in base a quanto concordato attraverso l’accordo aziendale di cui sopra, con il godimento di pari entità di riposi compensativi.

Art. 20 - Riposo settimanale
Ad integrazione dell’art. 35 del CCNL, gli operai agricoli hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale che deve preferibilmente coincidere con la domenica.
In caso di mancato godimento coincidente con la medesima festività, agli operai dovrà essere garantito il riposo in altro giorno della settimana e agli stessi spetta la maggiorazione giornaliera del 50% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura.
Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari mansioni rientranti in regolari turni, il riposo settimanale dovrà essere assicurato entro la settimana cui si riferisce la prestazione di lavoro e ai medesimi spetta la maggiorazione di cui al successivo art. 24.
Eventuali ulteriori deroghe dovranno essere concordate tra il datore di lavoro e i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, con le OO.SS. provinciali.

Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Fermo restando quando previsto dall’art. 42 del CCNL e per quanto demandato al CPL, il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00. si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario di lavoro contrattuale;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'artt.40-41 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle 6,00 del mattino successivo, con l’esclusione delle aziende agrituristiche per le quali va considerato quello eseguito dalle ore 22,00 alle 6,00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture o le produzioni.
Lo straordinario per i lavoratori a tempo indeterminato non potrà superare le 300 ore annue.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]

Art. 25 - Interruzione e recuperi operai agricoli
Fatti salvi i casi di cui all’art. 44 del CCNL, nella eventualità di interruzione a causa d'intemperia per OTI l’integrale recupero sarà effettuato ove possibile entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento nel limite di due ore giornaliere e per un massimo di dieci ore settimanali.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 33 - Cottimo

È fatto assoluto divieto di ricorso al cottimo.

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 35 - Previdenza e assistenza

Si richiama qui il contenuto dell’art. 58 del CCNL con l’espressa censura e diffida verso le aziende che non rispettino le norme previste per legge e dalla contrattazione collettiva.
In quest’ultima ipotesi, le imprese agricole del territorio non in regola, non potranno fruire del diritto alle agevolazioni in materia contributiva riservata al comparto agricolo.

Art. 36 - Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto al punto 3 dell’art. 6 del presente CPL per le funzioni demandate al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’allegato n. 3 del vigente CCNL.
La programmazione della formazione sui problemi della tutela della salute e la tenuta degli elenchi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali -RLST- è demandata al costituendo EBATEN.
Le parti, inoltre, a seguito delle modifiche legislative intervenute in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordano di incontrarsi per valutare la corretta applicazione e si impegnano, nell’ambito dei compiti dell’EBATEN a determinare i lavori nocivi, le limitazioni orarie, la sorveglianza sanitaria e quant’altro previsto nella nota di rimando dell’art. 67 del CCNL.

Art. 37 - Libretto sindacale e sanitario
Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 68 del CCNL (al. 11) e fermo restando che la predisposizione e la distribuzione dello stesso sarà a cura dell’EBATEN.

Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

[…]
La risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato” può avvenire secondo quanto stabilito dell’art. 72 del CCNL.
Ad integrazione dell’art. 72 del CCNL sono aggiunti i seguenti commi:
[…]
Quando si accerti la mancata osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali imputabili al lavoratore che prevedano sanzioni penali e/o comportino gravi danni per l’azienda.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 40 - Delegati di azienda

Ad integrazione del 1°- 2° comma dell’art. 78 del CCNL sono estesi i seguenti comma:
"Nelle aziende che occupano nell’arco dell’anno fino a 30 dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, potranno essere nominati tra gli stessi un delegato sindacale aziendale per OO.SS.
Nelle aziende che occupano nell’arco dell’anno oltre 30 lavoratori, potranno essere nominati fino a 2 delegati per OO.SS.".
In subentro della lettera a) del 9° comma dell’art. 78 del CCNL si integra la seguente:
"esaminare con i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi riguardanti il rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni".
In aggiunta all’art. 78 del CCNL è inoltre rafforzato il seguente comma:
Per l’assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori dall’orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.
I rapporti fra i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco rispetto.
L’assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà di regola svolgersi in azienda.

Art. 41 - Riunioni in azienda e fuori azienda
In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Le riunioni possono avvenire anche per operai di più aziende, ma fuori dall’ambito delle aziende stesse.
Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell’art.82 del CCNL.
A norma dell’art. 82 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire di più di 13 ore annue retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende.
Nelle aziende con più di 5 dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente CPL non esistano i delegati sindacali aziendale, è consentito alle OO.SS. di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’art. 82 del CCNL, una riunione da effettuarsi durante l’orario di lavoro c di durata non superiore a 2 ore, allo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda. Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’art. 82 del CCNL”.

Titolo X - Norme finali
Art. 47- Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente CPL valgono le disposizioni di legge vigenti nonché quanto previsto nel CCNL di categoria.