Cassazione Civile, Sez. 6, 02 settembre 2021, n. 23789 - Assenza di nesso causale della malattia con la lavorazione. Spese di lite


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 02/09/2021
 

Rilevato che

Con sentenza del 30.10.19, la corte d'appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del tribunale di Enna del 7.11.17, ha rigettato la domanda del sig. P. di rendita per malattia professionale per assenza di nesso causale con la lavorazione.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo di appello relativo alle spese della causa. Resiste l'INAIL con controncorso.

 

Considerato che


Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia sul capo accessorio relativo alle spese di lite.
Infatti, la corte territoriale si è pronunciata espressamente, anche sul capo accessorio, "confermando la sentenza in ogni sua parte".
Al più può ritenersi che la sentenza impugnata non abbia specificamente motivato sulla decisione inerente le spese (addebitate al soccombente), ma a parte ogni considerazione sui limiti in cassazione al controllo sulla motivazione, va evidenziato che il giudice deve specificamente motivare sulla spese solo quando deroga al criterio della soccombenza e non se la pronuncia è una piana applicazione di tale principio (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 - 01, secondo la quale, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti).
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.


rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.