Tipologia: CIRL
Data firma: 30 ottobre 2017
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2019
Parti: Regione Sicilian e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Comparti: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, Sicilia
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Art. 3 Ciclo lavorativo e durata minima dei rapporti a termine
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 5 Organizzazione del lavoro
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Fabbisogni formativi
Art. 8 Reperibilità
Art. 9 Banca ore
Art. 10 Pari opportunità
Art. 11 Rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 12 Indennità per i mulattieri per i capi squadra
Art. 13 Indennità per lavori disagiati e indennità attrezzi
Art. 14 Ricoveri e servizi
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Infortunio sul lavoro e malattia

 

Art. 17 Delegati di cantiere / RSA
Art. 18 Permessi sindacali regionali
Art. 19 Centri di raccolta - Mezzi di trasporto e rimborso chilometrico
Art. 20 Contributo per assistenza contrattuale regionale
Art. 21 Quote sindacali
Art. 22 Missioni e trasferte
Art. 23 Permessi
Art. 24 Permessi straordinari
Art. 25 Previdenza complementare
Art. 26 Fondo provinciale integrativo di solidarietà
Art. 27 Riassunzione
Art. 28 Ente Bilaterale Forestale
Art. 29 Decorrenza e durata del contratto
Art. 30 Tabelle retributive
Art. 31 Norma di rinvio
Allegati


Il giorno 30 Ottobre 2017 in Palermo, presso la sede dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Territoriale e della Pesca Mediterranea la Regione Siciliana [...] e le OO.SS. Fai-Cisl Sicilia […], Flai-Cgil Sicilia […], Uila-Uil Sicilia […], si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Premessa
Preliminarmente le parti, in ordine allo stato ed alle prospettive del sistema Agro- Forestale-Ambientale-Rurale dichiarano di condividere quanto contenuto nella premessa del CCNL 2 agosto 2006 e, avanzano una serie di proposte in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del vigente CCNL.
L’attuale politica forestale regionale necessita indubbiamente di un maggior impulso nel promuovere nuove politiche di sostegno e di sviluppo per le aree interne, montane, dove oggi come ieri il settore assume un rilevante ruolo sociale, economico, occupazionale, culturale, ma anche di tutela dell’ambiente, del paesaggio, di prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli incendi e di stabilità demografica.
La salvaguardia, la tutela e la fruizione del Sistema Agro-Forestale- Ambientale-Rurale rappresenterà un valore aggiunto non solo in sé, ma per l’intera economia siciliana con enormi refluenze nel comparto agro-alimentare, nel turismo, nella qualità della vita, nella valorizzazione paesaggistica del territorio, nell’affermazione di uno sviluppo capace di dare prospettiva occupazionale a migliaia di lavoratori siciliani.
La rivisitazione necessaria degli interventi in termini progettuali, finanziari e gestionali, da supportare con innovazione e ricerca, saranno i nuovi strumenti di Governo del settore finalizzati a traguardare una forestazione di qualità, di impresa e di filiera, condizione indispensabile per realizzare una nuova e più adeguata politica di valorizzazione delle risorse umane.
La scelta necessaria che deve essere operata da parte dei soggetti imprenditoriali del Sistema Agro-Forestale-Ambientale-Rurale deve tendere a produrre da questa importante risorsa un valore aggiunto che motivi la continuazione dei flussi finanziari pubblici. Valore aggiunto che deve trovare nella qualità degli interventi, nella sicurezza ambientale, nella tracciabilità dei percorsi produttivi, nella assunzione delle massime certificazioni ambientali previste dalla Comunità Europea come obiettivi e strumenti di intervento nel territorio e nei processi produttivi.
Vanno implementati i percorsi per una governance di beni e servizi, in un sistema dove vanno incentivati piani industriali, pubblici e privati utili ad una evoluzione dell’attuale sistema; sistema che, in sintesi, si deve evolvere verso una maggiore qualità dei processi produttivi, ad una valorizzazione delle produzioni, ad una competitività imprenditoriale attraverso la realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto che facciano diventare appetibile investire (pubblico e privato) in questo settore.
Una nuova politica forestale oltre che un maggior coinvolgimento del settore privato, non può prescindere dal consolidamento dell’intervento pubblico, visti gli interessi diffusi e connessi che di fatto pongono questo settore quale strategico nel contesto socio-economico dell’isola, finalizzando la stessa politica forestale, all’incremento dell’attuale superficie boscata, al rispetto del programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e ai principi stabiliti dal protocollo di Kyoto e da successivi accordi internazionali.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CIRL si applica nell’ambito della Regione Siciliana ai lavoratori dipendenti da soggetti imprenditoriali, Enti, pubblici e privati, ed Associazioni che fruendo di risorse e finanziamenti pubblici, svolgono le attività previste dall’art. 1 del CCNL, e le attività complementari dell’amministrazione forestale elencate nelle norme di settore.
Nel caso di affidamento di lavori dell’amministrazione pubblica di cui al comma precedente ad imprese singole od associate, dovrà essere prevista nel capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi previdenziali.

Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Con riferimento all’art. 3 del vigente CCNL, nel confermare la validità della metodica già avviata con il precedente testo contrattuale, le parti concordano di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di interesse comune.
Le relazioni andranno svolte, in seno agli appositi soggetti bilaterali di livello regionale e provinciale di seguito specificati:
a) Comitato Paritetico Bilaterale Regionale con funzione di Osservatorio.
Il Comitato (COM.PA.RE) è coordinato dall’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, o da suo delegato (nominato) ed è composto dai due Assessori (o delegati) e da un numero uguale di componenti dell’Amministrazione in rappresentanza degli attuali due Dipartimenti regionali competenti (due per il Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale e due per il Dipartimento Comando del Corpo Forestale) e dalle OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil in numero di due rappresentanti per sigla.
I membri effettivi potranno essere coadiuvati da esperti e sostituiti da un membro supplente segnalato con formale delega.
Il COM.PA.RE avrà tra l'altro il compito di:
• esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate realtà territoriali legate alle attività forestali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
• analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro, l'articolazione dei distretti forestali.
• promuovere i bisogni formativi dei lavoratori ed esprimere parere sulle attività da avviare o avviate attraverso il Fondo Inter-professionale individuato dal datore di lavoro a seguito di valutazione oggettiva sulla specifica offerta formativa, tenendo conto di quanto indicato dalla lett. c dell’art. 2 del CCNL;
• svolgere compiti di vigilanza e proposte sull’applicazione del “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro” D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• Rivedere e riformulare il proprio regolamento, formulare il regolamento dei Comitati provinciali, per le parti non previste dalla presente norma contrattuale.
Il COM.PA.RE sarà convocato almeno tre volte l'anno: ad inizio dell'attività annuale, prima dell'apertura della campagna antincendio, ed entro la fine del mese di settembre, ed ogni qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.
b) Comitato Paritetico Bilaterale Provinciale. (COM.PA.PRO.)
Data l’attuale organizzazione dell’attività forestale con competenze suddivise tra l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e loro rispettivi Dipartimenti regionali ed uffici periferici, i Comitati, con le medesime competenze saranno due per provincia, con le seguenti dizioni: COM.PA.PRO Servizio Territorio e COM.PA.PRO Servizio Ispettorato Ripartimentale.
Il COM.PA.PRO, di nuova istituzione è uno strumento di confronto tra le parti, e si occupa di materie quali: tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze formative e di organizzazione del lavoro.
Il COM.PA.PRO ha anche il compito di:
• esaminare i programmi d’intervento, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, delle risorse finanziarie disponibili e di verificarne lo stato di attuazione;
• formulare pareri e proposte al COM.PA.RE sulle seguenti materie: dinamiche occupazionali, mobilità, bisogni e programmi formativi e sicurezza sul lavoro.
Il COM.PA.PRO si riunisce ogni qualvolta una delle parti ne faccia esplicita richiesta e, comunque, entro il termine massimo di 15 giorni. Di ogni riunione si dovrà a redigere apposito verbale che dovrà essere trasmesso al COM.PA.RE.
Il COM.PA.PRO, presieduto dal Dirigente del Sevizio provinciale o da suo delegato, sarà composto da 6 membri effettivi designati in termini paritari, ossia altri due rappresentanti del Sevizio competente e tre dalle OO.SS. Fai-Cisl, Flai- Cgil e Uila-Uil.
I membri effettivi potranno essere sostituiti da un membro supplente segnalato con formale delega, per l’Amministrazione a firma del Dirigente del Servizio e per le OO.SS. a firma del Segretario Provinciale/Territoriale.
Ai fini di una analisi compiuta l’Amministrazione è impegnata a fornire, trimestralmente, sia a livello provinciale che regionale, dati riassuntivi articolati per distretto, sui livelli occupazionali raggiunti in relazione agli interventi realizzati.
Sia il COM.PA.RE. che il COM.PA.PRO. hanno facoltà di promuovere le attività complementari già previste dall’art. 14 della L.r. 16/1996 e dalle successive norme regionali che regolamentano il settore e le sue attività.

Art. 5 Organizzazione del lavoro
Le parti convengono sull’esigenza di garantire in tutti i luoghi di lavoro la massima sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento alle situazioni specifiche legate all’attività svolta.
In sede di COM.PA.PRO. andranno valutati gli eventuali accorgimenti da adottare in particolari situazioni come ad esempio i casi di lavorazioni svolte singolarmente e/o isolate, i casi di lavoratori con limitazioni, prescrizioni o inidoneità alla mansione, nonché in caso di impiego di lavoratrici in gravidanza.
Entro 180 gg. dall’approvazione del presente CIRL, in sede di COM.PA.RE., verranno definite apposite linee guida.
Nelle torrette di avvistamento incendi, durante le ore notturne, il servizio di norma dovrà essere svolto da due unità.
Allo scopo di migliorare il servizio delle autobotti e delle torrette di avvistamento, sulle medesime potrà essere prevista la presenza di due unità, di cui una potrà essere individuata anche tra gli operai qualificati.
Al fine di stabilizzare e di fidelizzare i lavoratori il turno minimo di lavoro per i lavoratori assunti da aziende pubbliche o da aziende o Enti che hanno in affidamento lavori eseguiti negli ambiti descritti nella sfera di applicazione del presente CIRL non può essere inferiore di norma a 78 gg. lavorativi.
Gli ASPI, durante le ore di lavoro in cui non sono impegnati in attività di spegnimento incendi, potranno essere utilizzati in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali, piccole opere di manutenzione stradale, controllo e presidio del territorio.

Art. 6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La ripartizione del predetto orario di lavoro sarà effettuata, nel periodo invernale ottobre-maggio da lunedì a venerdì di ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei lavori di prevenzione incendi l’orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni, da lunedì a sabato.
Una diversa articolazione dell’orario di lavoro dovrà essere concordata con le OO.SS. firmatarie del presente CIRL in sede provinciale e ratificate dal COM.PA.RE.
In tutto l’anno per specifiche attività, l’orario di lavoro potrà essere articolato in maniera diversa.
Per i lavoratori impegnati nelle attività di antincendio, l'orario contrattuale sarà distribuito in cinque o sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre nell’arco delle 24 ore, compresi la domenica e giorni festivi.
La distribuzione dell’orario nell’arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie, eventuali alternanze mattino-pomeriggio) dovrà concordarsi in sede provinciale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIRL.
Non è consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durante le pause intermedie.
• Nota a verbale: Viste le diverse realtà territoriali la parte sindacale ribadisce l’opportunità che l’applicazione del superiore articolo non comporti eccessivi sconvolgimenti nelle consuetudini lavorative. Pertanto si ritiene necessario che tale aspetto sia oggetto di valutazioni in sede di confronto provinciale.

Art. 8 Reperibilità
L’Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio e/o per attività di protezione civile, durante tutto l’anno, può richiedere la reperibilità ai lavoratori, cui spetta l’indennità prevista dall’art. 56 del CCNL.
La reperibilità va comunicata all’interessato, salvo caso di pericolo imminente, almeno 24 ore prima da quando il lavoratore deve rendersi disponibile. Dal momento della chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 30 minuti. La reperibilità potrà essere richiesta per non più di sei giorni al mese.
In caso di chiamata, le ore prestate in servizio rientrano a tutti gli effetti nella prestazione oraria lavorativa giornaliera di lavoro; quelle in eccedenza vanno retribuite come straordinario e con le maggiorazioni previste dall’art. 50 del CCNL o potranno a richiesta dei lavoratori essere permutate in riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

Art. 9 Banca ore
Si prevede l’applicazione dell’istituto contrattuale della Banca Ore la cui regolamentazione è demandata al COM.PA.RE.

Art. 10 Pari opportunità
Con riferimento alla contrattazione nazionale ed alla normativa vigente le parti concordano sulla necessità di costituire la Commissione Paritetica Regionale Pari Opportunità, che verrà istituita entro 60 giorni dalla stipula del presente CIRL con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea.
La Commissione Paritetica dovrà essere a maggioranza femminile e sarà composta da 6 componenti effettivi e 6 supplenti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti e dei Dipartimenti regionali competenti. La presidenza sarà dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea o di suo delegato.
La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità nell’ambiente lavorativo per le lavoratrici.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza la condizione lavorativa femminile nel settore.
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone convegni, iniziative pubbliche e campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, i risultati degli studi e delle ricerche svolte verranno trasmessi al COM.PA.RE. di cui all’art. 2 per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto finale corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di modifica normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti.

Art. 11 Rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Nelle provincie dove non sia possibile determinare il RLS per ogni sito produttivo, verrà designato il RLST con competenza distrettuale. Nel rispetto delle norme vigenti, visti gli accordi nazionali sottoscritti in materia, spetterà al COM.PA.RE. la definizione di uno specifico regolamento che superi definitivamente le difficoltà oggettive ad oggi incontrate nell’individuazione di una figura essenziale del vigente D.lgs. 81/2008.

Art. 13 Indennità per lavori disagiati e indennità attrezzi
Vista la semplificazione prodotta dal CCNL, le indennità forfetarie previste vengono riportate a indennità singole così come previsto dallo stesso CCNL.
A) Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
• conduzione di trattori e ruspe;
• lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccola profondità;
• abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi forestali su alberi;
• l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.
B) Lavori nocivi
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l’impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
C) Lavori disagiati:
• i lavori in acqua;
• i lavori eseguiti in alta montagna;
• le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ; il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento;
• quelli che comportano l'uso della motosega e del decespugliatore meccanico.
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A) e B) del presente articolo per una durata massima di 4 ore consecutive, con una pausa intermedia di un’ora.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera C) del presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da calcolare sul minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale:
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da m. 1000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l.m.;
c) motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 10%.
Le indennità di cui sopra vanno corrisposte anche per le eventuali ore di straordinario.
Agli operai addetti all'avvistamento e allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una indennità omni-comprensiva e sostitutiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del CCNL calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Tale indennità spetta anche agli L.T.I. alle dipendenze del Comando Corpo Forestale che svolgono attività di supporto durante il periodo A.I.B. , e solo per il periodo di effettiva prestazione. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità di almeno 7.500 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.
In caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità omni-comprensiva prevista al comma precedente, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL. Tale maggiorazione è omni-comprensiva anche dell’indennità prevista dall’art. 57 del CCNL.
Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi [...]

Art. 14 Ricoveri e servizi
I luoghi di lavoro, così come definiti del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., devono essere adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione si impegna, tramite i propri uffici periferici e d’intesa con le OO.SS., ad individuare le strutture già esistenti utilizzabili come ricovero ad uso mensa.

Art. 16 Infortunio sul lavoro e malattia
Infortunio
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto, in caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera retribuzione sia del giorno in cui si è verificato l'infortunio sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato l’evento (Nel rispetto dell’art. 213 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e di quanto in esso indicato per le condizioni di miglior favore, già introdotte nella contrattazione integrativa a partire dal CIRL 3 aprile 1989).
I lavoratori a tempo determinato, in caso di giorni di assenza per infortunio, potranno recuperare integralmente le giornate non lavorate per lo stesso infortunio, tranne quelle già interamente retribuite ai sensi del superiore comma. Il recupero, su richiesta scritta del lavoratore, potrà avvenire alla fine del periodo di contrattualizzazione qualora ce ne siano le condizioni.
[…]

Art. 17 Delegati di cantiere / RSA
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.
Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b) discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardante l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del cantiere;
c) esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc;
[...] I lavoratori hanno diritto a 13 ore annue di permessi sindacali da fluire all'interno della unità produttiva dove prestano lavoro.
Nell’ottica di razionalizzare l’utilizzo del monte ore destinato alle assemblee di cantiere si possono effettuare assemblee sindacali raggruppando più cantieri di lavoro.

Art. 23 Permessi
Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto possono essere concessi, per turno di lavoro, e previa autorizzazione del responsabile di cantiere, due ore di permesso, anche frazionabile da recuperare entro il mese in cui viene concesso.
Durante il turno di lavoro gli operai potranno assentarsi per giustificati motivi personali e/o familiari fino ad un massimo di: otto giorni per i lavoratori nel contingente a 78 gg.; dieci giorni per i lavoratori nei contingenti a 101gg.; quindici giorni per i lavoratori nei contingenti a 151 gg..
Le giornate di assenza, a richiesta scritta del lavoratore, potranno essere recuperate di norma in coda al turno di avviamento e per un numero pari a giorni 1 per ogni dieci giornate lavorative di avviamento, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Forestale.
In ogni caso la richiesta, per consentire una regolare organizzazione del lavoro, dovrà essere inoltrata per iscritto almeno due giorni prima della fruizione.
Eventuali deroghe alle modalità di recupero, dovranno essere concordate con il datore di lavoro.

Art. 28 Ente Bilaterale Forestale
Le parti concordano di istituire, mediante un apposito tavolo tecnico, un ente bilaterale forestale specifico per la Sicilia entro mesi sei dalla stipula del presente CIRL.

Art. 31 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto Integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL applicato.