Tipologia: Contratto territoriale II livello
Data firma: 30 novembre 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Sicilia
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Decorrenza, durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo
Art. 2 Classificazione
Norme di organizzazione aziendale
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Lavoro straordinario - Banca ore
Art. 5 Festività
Art. 6 Permessi straordinari regionali
Trattamento economico
Art. 7 Retribuzioni
Art. 8 Disciplina dei quadri
Art. 9 Indennità di cassa
Art. 10 Indennità sostitutiva della mensa
Art. 11 Mezzi di trasporto

 

Art. 12 Rapporto di lavoro a tempo parziale presso più aziende
Art. 13 Retribuzione per obiettivi
Art. 14 Tutela della salute Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Art. 15 Tutela maternità
Art. 15 Tutela Convenzioni
Art. 17 Permessi sindacali regionali
Art. 18 Contributo di assistenza contrattuale territoriale regionale
Art. 19 Quota sindacale
Art. 20 Condizioni di miglior favore
Art. 21 Ente Bilaterale Regionale
Art. 22 Esclusiva di stampa - Archivio contratti
Art. 23 Norma finale


Contratto territoriale II livello per i quadri e gli impiegati agricoli della Sicilia

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Novembre in Palermo, tra la Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia - Confagricoltura Sicilia […], la Federazione Regionale Coldiretti Sicilia […], la Confederazione Italiana Agricoltori Direzione Regionale Siciliana Cia - Sicilia […] e la Confederdia Sicilia […], la Flai - Cgil Sicilia […], la Fai - Cisl Sicilia […], la Uila- Uil Sicilia […], si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.

Norme di organizzazione aziendale
Art. 3 Orario di lavoro

Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l'orario di lavoro, si conviene che l'orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.
Si conviene che sulla base di esigenze organizzative aziendali o per progetti o per obiettivi specifici ed a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa nazionale vigente, è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell’anno sulla base di intese specifiche.

Art. 4 Lavoro straordinario - Banca ore
In attuazione di quanto previsto dall’art.19, comma 6, del vigente CCNL, per la parte affidata alla competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore straordinarie, si conviene quanto segue:
- all’impiegato, comandato a prestare ore di lavoro straordinario, nel limite stabilito dalla legge e dalle norme contrattuali, è consentito di optare per percepimento delle sole maggiorazioni, con il relativo accantonamento delle ore prestate, tali da potere essere fruite come permessi individuali, fino ad un massimo di 60 ore annue.
Le ore di cui sopra, accantonate e non fruite come permessi, saranno retribuite entro 12 mesi dal loro accantonamento.

Trattamento economico
Art. 14 Tutela della salute Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Qualora l'imprenditore o l'impresa designi un proprio dipendente come “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 e successive modifiche, è dovuta un'indennità specifica pari a € 80,00 per dodici mensilità.
La nomina come Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrà risultare da atto scritto ed essere accompagnata da relativa polizza di assicurazione di responsabilità civile comprensiva anche di tutela legale.

Art. 21 Ente Bilaterale Regionale
Le parti concordano sull’opportunità di costituire un Ente Bilaterale Regionale, che verrà definito con accordo separato, assorbendo, anche le competenze indicate all’art. 20 dell’Osservatorio Regionale del contratto del 09/12/2014 e prevedendo una contribuzione Regionale specifica a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Art. 23 Norma finale
Per quanto non previsto e regolato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23 febbraio 2017.