Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo rinnovo CTL
Data firma: 19 dicembre 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Firenze e Prato
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Doc. n. 1
Doc. n. 2 Libretto personale di formazione:
Doc. n. 3
Doc. n. 4
Doc. n. 5
Doc. n. 6
Doc. n. 7
Doc. n. 8 [bozza]
Doc. n. 9
Doc. n. 10
Doc. n. 11 Convenzione FIMI

 

Doc. n. 12 [bozza]
Doc. n. 13 [bozza] Utilizzo Prodotti Fitosanitari
Doc. n. 14 [bozza] Buoni lavoro accessorio
Doc. n. 15 [bozza]
Doc. n. 16
Doc. n. 17
Doc. n. 18
Doc. n. 19
Doc. n. 20
Doc. n. 21


Ipotesi di accordo rinnovo contratto collettivo territoriale di lavoro (CTL) per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri di Firenze e Prato (CIL)

Addì 19 dicembre 2016, alle ore 17:30, in Firenze, Viale G. Amendola, n°46, presso la sede dell’Unione degli Agricoltori, tra l’Unione degli agricoltori di Firenze, con la partecipazione dei suoi Sindacati di categoria, l’Unione pratese degli agricoltori, la Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, la Cia dell’Area metropolitana di Firenze e Prato e la Flai - Cgil di Firenze e Prato, la Fai - Cisl di Firenze e Prato, la Uila - Uil di Firenze e Prato, si è convenuta l’ipotesi di Accordo, concernente il rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro di Firenze e Prato, per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, del 13 novembre 2012.
La presente ipotesi di accordo è composta da n° 21 documenti per un totale complessivo di fogli n°26, compreso il presente.
La presente ipotesi per essere operativa ad ogni effetto contrattuale, dovrà essere approvata dai competenti organi dirigenti delle parti, come sopra costituite.
La comunicazione di accettazione o meno della presente ipotesi di accordo, dovrà prevenire alle controparti entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dalla presente ipotesi.
Qualora non prevenga alcuna comunicazione da una parte o dall’altra, l’ipotesi si considera accettata.

Doc. n. 2 Libretto personale di formazione:
A cura delle parti stipulanti, verrà redatto un libretto personale concernente il percorso formativo dei lavoratori.

Doc. n. 3
L’art. 13 del Contratto Collettivo Territoriale del 13 novembre 2012 è sostituito dal seguente;
Art. 13 - Appalti

Le Parti si danno reciproco atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Più precisamente le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:
a) sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta a registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
b) dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
c) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali; a tal proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e degli UNILAV, inerenti l’avviamento al lavoro dei dipendenti;
d) ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Ogni contratto d’appalto stipulato deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.
Nota a verbale
Le parti auspicano che sia costituito a livello nazionale e regionale uno specifico albo, concernente imprese abilitate a svolgere in appalto determinate lavorazioni in agricoltura.

Doc. n. 4
L’Art. 16 del CTL 13 novembre 2012 sostituito dal seguente
Art. 16 - Orario di lavoro
a) Parte specifica Operai agricoli e forestali

a.1. L’orario contrattuale massimo annuo di lavoro è dato da complessive ore 2028.
a.2. Le parti concordano la seguente differenziazione nell’orario massimo contrattuale, di cui al comma precedente, per i periodi sotto individuati:
dal 1° maggio al 30 giugno: 44 ore settimanali ordinarie;
dal 1° settembre al 31 ottobre: 44 ore settimanali ordinarie;
dal 1° novembre al 31 dicembre: 34 ore settimanali ordinarie;
dal 1° gennaio al 28 febbraio: 34 ore settimanali ordinarie;
per i restanti periodi dell’anno 39 ore settimanali.
A tale orario si aggiungeranno le eventuali ore a recupero di cui all’art.24 CTL.
a.3. Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell’orario contrattuale, è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alle necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell’orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo ì periodi di maggiore o minore orario nel limite massimo di 85 ore annue , tale da prevedere un periodo massimo di 4 mesi in cui l’orario è di 44 ore settimanali, a cui possono aggiungersi le eventuali ore a recupero di cui all’art.24 del presente CTL, fino a raggiungere le 48 ore settimanali. A fronte di ciò dovrà corrispondere un uguale periodo di minor orario pari a 34 ore settimanali a cui possono aggiungersi le ore a recupero di cui all’art.24 del presente CTL. Nei restanti mesi dell’anno l’orario massimo è di 39 ore settimanali, a cui possono aggiungersi eventuali ore a recupero di cui all’art. 24 CTL.
a.4. L’orario settimanale di cui sopra è dì norma suddiviso in cinque giorni col sabato libero. Ove l’orario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di nonna libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.
Nei periodi in cui vengono effettuate le 44 ore settimanali, i tempi di lavoro concordati, potranno prevedere anche l’utilizzo della giornata del sabato per la distribuzione dell’orario ordinari^ della settimana.
a.5. Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanali, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell’orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore. La distribuzione delle ore lavorative della giornata sarà effettuata tenuto conto delle esigenze delle singole aziende, con un intervallo di due ore fra mattino e pomeriggio, salvo accordi diversi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.
a.6. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell’imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all’azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.
a.7. Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le parti potranno concordare o di considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare il recupero come previsto dall’art. 24 del presente contratto territoriale. Pertanto d’accordo con i delegati aziendali o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni.
a. 8. Nei casi di cui ai commi precedenti, ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.
a.9. La disposizione dell’orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall’Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all’Art. 1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.
b) Addetti al bestiame
b.1. Per gli operai addetti al bestiame l’orario contrattuale di lavoro è stabilito in sei ore e trenta minuti dal lunedì al sabato, salvo diversi accordi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.
b.2. Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l’assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato alla cura ed al governo del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali.
b.3. La fascia oraria giornaliera per la distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro può essere fino a 14 ore.
b.4 Nel caso che alla stalla sia addetto un solo operaio o sia impossibile effettuare turni, anche quando nell'azienda ci sia altro personale il quale, però, sia inidoneo alla cura del bestiame, le ore di lavoro, limitate allo stretto necessario che l’operaio dovrà effettuare anche nelle domeniche ed altri giorni festivi, saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro festivo o, nello specifico, per lavoro a turni, come previsto dall’art.22 del presente contratto territoriale.
b.5. La disposizione dell’orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall’Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all’Art. 1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.
c) Parte specifica Agriturismo
c.1. Ai fini contrattuali, l’orario massimo di lavoro, è fissato in 39 ore settimanali.
c.2. La distribuzione dell’orario settimanale sarà in cinque giorni se il lavoro si svolge in due turni oppure su sei giorni se il lavoro giornaliero è ad un turno (6 ore e trenta minuti giornalieri). E’ in facoltà del datore di lavoro di distribuire, per effetto della peculiare e particolare natura dell’attività agrituristica, in maniera diversa l’orario contrattale di lavoro, di cui sopra, concordandolo con il Delegato Aziendale o con i lavoratori interessati.
c.3. La fascia oraria giornaliera sulla quale distribuire l’orario di lavoro è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale.
c.4. Ove l’orario contrattuale di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma
libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.
Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, il sabato è considerato giornata lavorativa.
c.5. La disposizione dell’orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall’Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all’Art. 1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.
d) Parte specifica operai florovivaisti e semenzieri
d.1. L’orario contrattuale massimo annuo di lavoro è dato da complessive ore 2028.
d.2. Le parti concordano la seguente differenziazione nell’orario massimo contrattuale, di cui al comma precedente per i periodi sotto individuati:
dal 1° maggio al 30 giugno: 44 ore settimanali ordinarie;
dal 1° settembre al 31 ottobre: 44 ore settimanali ordinarie;
dal 1° novembre al 31 dicembre: 34 ore settimanali ordinarie;
dal 1° gennaio al 28 febbraio: 34 ore settimanali ordinarie;
per i restanti periodi dell’anno 39 ore settimanali.
A tale orario si aggiungeranno le eventuali ore a recupero di cui all’art.24 CTL.
d.3. Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell’orario contrattuale, è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alle necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell’orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo i periodi di maggiore o minore orario nel limite massimo di 85 ore annue, tale da prevedere un periodo di massimo 4 mesi in cui l’orario è di 44 ore settimanali, a cui possono aggiungersi le eventuali ore a recupero di cui all’art.24 del presente CTL, fino a raggiungere le 48 ore settimanali. A fronte di ciò dovrà corrispondere un uguale periodo di minor orario pari a 34 ore settimanali a cui possono aggiungersi le ore a recupero di cui all’art.24 del presente CTL. Nei restanti mesi dell’anno l’orario massimo è di 39 ore settimanali, a cui possono aggiungersi eventuali ore a recupero di cui all’art. 24 del presente CTL.
d.4. Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanali, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell’orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore. La distribuzione delle ore lavorative della giornata sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto, e di ore 1 nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra datore di lavoro ed i delegati aziendali o i lavoratori. Ove l’orario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.
d.5. L’orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, sarà fissato dal datore di lavoro in accordo, ove eletto, con il delegato d’azienda tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei lavoratori. Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.
d.6. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali,
a richiesta dell’imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all’azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.
d.7. Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le Darti potranno concordare o di considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare il recupero come previsto dall’alt. 24 del presente CTL. Pertanto, d’accordo con i delegati aziendali o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni.
d.8. Nei casi ai commi precedenti, ai fini delle assicurazioni sociali ed ad ogni altro effetto la giornata del sabato è da considerarsi lavorativa.
d.9. La disposizione dell’orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall’Art.23 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all’Art. 1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.
Impegno a verbale delle parti stipulanti sulla distribuzione differenziata dell’orario di lavoro
Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto della necessità di utilizzare nelle aziende la differenziazione dell’orario indicato, all’art.16 del presente contratto territoriale al fine di raggiungere la più alta produttività possibile.
Pertanto le parti stesse si impegnano a favorire che nelle aziende venga effettivamente concretizzato quanto sopra.
Nota a verbale 1
Premesso che per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, la paga è fissata ad ora, così come previsto dall’art. 27 CTL, le parti concordano che, in relazione a quanto definito al 2° e 3° comma del presente articolo, - parte specifica operai agricoli e parte specifica operai florovivaisti e semenzieri - per i lavoratori a tempo indeterminato, nei periodi fissati a 44 ore ordinarie settimanali, sarà corrisposta la retribuzione commisurata all’orario giornaliero, riferita a 39 ore settimanali, mentre le ore lavorate, eccedenti le 39 ore, verranno conteggiate e retribuite come ore ordinarie nei periodi in cui l’orario contrattuale è fissato in 34 ore settimanali, quali recuperi in aggiunta a quelle effettivamente svolte.
Nota a verbale 2
In riferimento al secondo comma art. 16 CTL, parte specifica, sia operai agricoli e forestali che operai florovivaisti e semenzieri, le Organizzazioni stipulanti si incontreranno per verificare eventuali spostamenti di calendario e fare i relativi aggiornamenti.

Doc. n. 5
Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e maggiorazioni. Operai agricoli e forestali.
1. Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario massimo contrattuale di lavoro, come disciplinato e distribuito dall' articolo 16 del presente Contratto Collettivo Territoriale.
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40 del CCNL 22 ottobre 2014;
c) Lavoro notturno allo scoperto, quello eseguito da un’ora dopo il tramonto (Ave Maria) all’alba;
d) Lavoro notturno al coperto, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6;
2. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dal datore di lavoro in casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò, carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi due commi del presente articolo.
[…]
5. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni degli operai e per le ore di lavoro eseguita nel pomeriggio del sabato e nei giorni di domenica quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%. Le ore di recupero non sono soggette a maggiorazione.
[…]
Parte specifica Agriturismo
1. Il lavoro straordinario, e/o notturno è quello eccedente l’orario distribuito nella fascia oraria di cui all’art. 16 del presente contratto (2° e 3° capoverso), parte specifica agriturismo.
[…]
Per le altre maggiorazioni e disposizioni sul lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc., si applica quanto stabilito dal presente articolo nella parte generale per gli operai agricoli e forestali.

Doc. n. 6
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e maggiorazioni. Operai florovivaisti e semenzieri.
1. Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario massimo contrattuale di lavoro, come disciplinato e distribuito dall'art.16 del presente contratto collettivo territoriale.
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 41 CCNL 22 ottobre 2014;
c) Lavoro notturno: è quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle 22,00 alle ore 5,00 nel periodo in cui è in vigore l’ora legale.
2. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidenti necessità per cui la mancata esecuzione pregiudicherà le colture e la produzione.
[…]

Doc. n. 7
Art. 24 - Interruzioni e recuperi operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri
1. Quando gli operai, con rapporto a tempo indeterminato, per causa di forza maggiore, non eseguono durante la giornata l'orario contrattuale massimo di lavoro, di cui all'art.16 del presente contratto collettivo territoriale, il datore di lavoro potrà recuperare il tempo perduto o il maggior orario senza dar luogo a remunerazione alcuna e senza superare la ore 1 giornaliera, fatto salvo quanto eventualmente concordato direttamente ai sensi dei commi a.4 e d.4 del medesimo art. 16, parti specifiche operai agricoli e forestali e florovivaisti e semenzieri. L’eventuale giornata del sabato, come stabilito dal comma a.7, del citato art. 16, parte specifica operai agricoli e forestali e dal comma d.7, parte specifica operai florovivaisti e semenzieri, è utilizzabile ai fini di tale recupero.
2. Ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art.8 delle Legge 8 agosto 1972, n.457 (Art.39 CTL).
3. Il recupero stesso dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al giorno in cui sono venuti a cessare i motivi dell'interruzione del lavoro o secondo uno specifico programma di recupero ore concordato dal datore di lavoro con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, in rapporto ai periodi e necessità delle produzioni aziendali.
[…]

Doc. n. 13 [bozza] Utilizzo Prodotti Fitosanitari
Le parti in considerazione dell’avvenuta revisione delle disposizioni per l’uso dei prodotti fitosanitari e la di essi classificazione, concordano di rivedere l’attuale disciplina contrattuale adattandola alla nuova normativa.
Entro il 31 gennaio 2017 verrà designata un’apposita commissione.

Doc. n. 14 [bozza] Buoni lavoro accessorio
Le parti concordano di riportare fra gli allegati al presente CTL la normativa di legge concernete l’uso dei buoni lavoro accessorio (voucher) in agricoltura