Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 3 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Lucca
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 5 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. xx - Nuovo Articolo - Part time
Art. 11 Retribuzione operai agricoli e florovivaisti
Art. 12 Premio di produttività (salario variabile per obbiettivi)
Art. 18 Organizzazione del lavoro, ferie
Art. 33 Durata e disdetta

 

Art. 35 Deposito contratto
Sicurezza sul lavoro
Individuazione nuove qualifiche.
Fondo Speciale Indennità Malattia ed Infortuni Operai Agricoli - FIMIAV
Ente Bilaterale (Art. 8 CCNL)
Stampa e distribuzione del contratto


Verbale di accordo stipula contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lucca

AL'anno 2017, il giorno 3 del mese di marzo, presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca (Confagricoltura Lucca), in Via del Brennero 2788 - S. Pietro a Vico - 55100 Lucca, tra le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro: Unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca […], Federazione Provinciale Coldiretti Lucca […], Cia Toscana Nord […] e le sottoscritte Organizzazioni sindacali dei Lavoratori: Flai Cgil di Lucca […], Fai Cisl Toscana Nord […], Uila Uil di Lucca e Massa Carrara […], si è convenuto: di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Lucca del 21 novembre 2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 8 Orario di lavoro
L'orario contrattuale massimo di lavoro è stabilito nella misura di n. 39 ore settimanali, e potrà essere articolato su sei o cinque giorni lavorativi nell'arco della settimana, in base alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali. Salvo diversi accordi fra le parti, di norma la distribuzione di detto orario potrà essere suddivisa rispettivamente in 5 giorni lavorativi di 7 ore ed 1 di 4 ore oppure in 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 di 7 ore col sabato di norma libero.
Resta comunque stabilito che, gli operai, in caso di particolari esigenze produttive e/o organizzative aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato, ovvero nell'ambito di turni, anche domenicali, in tal caso prevedendo riposi compensativi.
La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata secondo le esigenze delle singole aziende con intervalli non superiori alle 2 ore nei periodi autunnale, invernale e primaverile ed alle 4 ore nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra i singoli datori di lavoro ed i lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismi, tenuto conto delle particolari esigenza produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, nell'arco della settimana, sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.
In applicazione e nei limiti stabiliti rispettivamente nel 2° e 3° comma dell'art.34 del CCNL, tenuto conto della diversificazione colturale esistente tra le aziende della provincia di Lucca per cui non è possibile individuare a priori periodi di maggiore e minore orario settimanale, le parti convengono che le aziende potranno stabilire uno o più periodi di lavoro nell'arco di un anno, di norma nei mesi da aprile a giugno e da settembre a novembre, in cui l'orario ordinario settimanale può essere esteso fino ad un massimo di 44 ore con riferimento alle colture praticate tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi predittive, dandone congruo preavviso ai lavoratori salvo cause di forza maggiore. I recuperi saranno analogamente effettuati in uno o più periodi nei rimanenti giorni/mesi complementari, sempre nell'arco dell'anno, anche con possibilità di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e/o recuperando l'intera giornata fatte salve le esigenze aziendali.
Fermo rimanendo quanto stabilito al comma precedente, le parti convengono che le singole aziende in base ad esigenze produttive e/o organizzative aziendali potranno concertare con i delegati aziendali o, in mancanza di questi, cori i propri dipendenti una diversa distribuzione della flessibilità.
Parte specifica per gli addetti agii allevamenti zootecnici
Per gli operai addetti alle stalle - nelle aziende ove non sia possibile una normale turnazione - il lavoro nei giorni festivi, in riferimento ed a regolamentazione di quanto disposto dall'art.8 della legge 22 febbraio 1934 n.370, dovrà essere limitato alle occorrenze strettamente indispensabili alla cura del bestiame.
La retribuzione delle limitate prestazioni dei lavoratori addetti al bestiame nei giorni festivi - sempre in riferimento ed a regolamentazione della legge 22 febbraio 1934 n.370 - sarà maggiorata del 50%.
Normalmente al lavoratore addetto alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore, in coincidenza con le ore notturne.
[…]

Art. 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all'art.40 del CCNL per gli operai agricoli e all'art.41 del CCNL per gli operai florovivaisti.
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora salare e dalle ore 22,00 alle ore 05,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
[…]

Art. xx - Nuovo Articolo - Part time - con il seguente contenuto:
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL: in relazione ai limiti minimi della prestazione - "i contratti provinciali possono individuare particolari tipologie dei lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate" - le parti stabiliscono che per le seguenti tipologie di lavori è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste nel CCNL: agriturismo, vendita prodotti agricoli, attività connesse.
Le parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono di incontrarsi in caso di necessità per definire specifici accordi relativi ad altri settori produttivi attualmente non contemplati.

Art. 18 Organizzazione del lavoro, ferie
In ordine a quanto dettato dagli artt. 36 e 47 del CCNL ed al fine di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività, le aziende ed i lavoratori concorderanno il calendario per il godimento delle stesse entro il 30 aprile di ogni anno.

Inoltre tra le parti stipulanti il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Lucca sono stati sottoscritti i seguenti impegni:

Sicurezza sul lavoro
Le parti in considerazione dell'avvenuta revisione delle disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro concordano di rivedere l'attuale disciplina contrattuale adattandola alla nuova normativa e si impegnano a riunirsi in seno al comitato paritetico per aggiornarla anche; con il supporto di una commissione tecnica

Ente Bilaterale (Art. 8 CCNL)
Le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare, entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, le condizioni ed opportunità di dar vita all'Ente bilaterale territoriale di cui all'art. 8 del CCNL, tenuto conto delle linee guida nazionali, per poter eventualmente costituire il nuovo ente entro la vigenza del presente contratto.