Tipologia: CPL
Data firma: 3 maggio 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Perugia
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Verbale di accordo
Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia
Premessa
Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto (CPL)
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo (CPL)
Titolo II Relazioni sindacali 
Art. 8 - Cassa extra legem - FIMILA/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL) - Sistema della bilateralità
Art. 9 - Osservatorio regionale
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Assunzione (CPL)
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (CPL)
Art. 20 - Riassunzione (CPL)
Art. 23 - Trasformazione del rapporto (CPL)
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 31 - Classificazione (CPL)
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro (CPL)
Art. 35 - Riposo settimanale (CPL)
Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali - Chiarimento a verbale
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli (CPL)
Art. 44 - Interruzione - Recuperi (CPL)

 

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 49 - Retribuzione (CPL)
Raccolta delle olive
Welfare contrattuale
Premi di risultato
Accordo a verbale
Art. 54 - Obblighi particolari tra le parti (CPL)
Art. 55 - Rimborso spese (CPL)
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (CPL)
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 62 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli (CPL)
Art. 66 - Lavori pesanti e nocivi (CPL)
Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme disciplinari (CPL)
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 86 - Quote sindacali per delega (CPL)
Titolo X Norme finali
Art. 92 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati
Allegato 1 FIMILA Fondo Integrativo Malattia e Infortuni per i Lavoratori Agricoli della provincia di Perugia (estratto del regolamento)
Allegato 2) Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"


Verbale di accordo
L’anno 2017 il giorno 3 del mese di maggio, in Perugia, tra Confagricoltura Umbria - Unione Regionale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil dell’Umbria, Fai-Cisl dell’Umbria, Uila-Uil dell’Umbria, si è convenuto di rinnovare il CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia.
[…]

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di maggio, in Perugia, tra la Confagricoltura Umbria - Unione Regionale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […], la Flai-Cgil dell’Umbria […], la Fai-Cisl dell’Umbria […], la Uila-Uil dell’Umbria […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.
Il testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l'accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Perugia, di tutte le norme previste dal CCNL del 25 maggio 2010 che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Il Contratto si compone di … articoli; la premessa ed il verbale di accordo di cui agli allegati fanno parte integrante del contratto.

Premessa
Testo in bozza: “le parti concordano, nell’andare a stilare il testo definitivo di evidenziare con maggiore forza la centralità delle imprese che preservano e sviluppano occupazione. Inoltre distintamente il sostegno verso quelle imprese e che operano nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contrattuali.”
Le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia e dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, credono nel contributo all’economia reale dell’agricoltura, condividono la necessità di condurre iniziative e assumere posizioni congiunte a tutela, sostegno e per lo sviluppo dell’imprenditoria agricola, considerando strategica una corretta lettura di un settore che appartiene all’economia reale, capace di: produrre ricchezza, dare occupazione autonoma e dipendente e rappresentare la base di molte filiere produttive strategiche anche per la provincia di Perugia. A tale scopo le organizzazioni firmatarie segnalano che l’agricoltura è origine di beni pubblici che vanno ben oltre la salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori essendo beni pubblici anche la sicurezza alimentare, la salubrità degli alimenti e la produzione di agroenergia. Per garantire questi bisogni primari della società è necessario sostenere una agricoltura produttiva, la sicurezza negli ambienti di lavoro (per la quale è necessario sostenere formazione ed investimenti nelle imprese), la valorizzazione dei prodotti di qualità e la produzione di commodities con efficienza per competere nel mercato: due anime dell’agricoltura che non vanno in antitesi ma viste come segmenti di un ampio spettro di produzioni agricole destinate con diversi percorsi all’utilizzo finale. Sono necessari importanti sforzi nel sistema delle imprese e negli intenti della pubblica amministrazione per favorirne una rapida modernizzazione, per recuperare efficienza e competitività che possano tradursi anche in una maggiore ricchezza da trasferire all’agricoltura. Le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto provinciale ritengono che ogni impegno destinato al sostegno dell’agricoltura deve basarsi su principi essenziali come il perseguimento della legalità e il ricorso al lavoro regolare in ogni forma consentita dalla normativa vigente e contrattuale. Tutto ciò perché vanno sostenute quelle imprese che con sana competizione vogliono rafforzarsi, creare ricchezza per sè per i lavoratori e per l’indotto. Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai Cigl, Fai Cisl e Uila-Uil, ritengono che gli interventi di indirizzo così come i fondi strutturali comunitari debbono operare in modo distinto ma complementare per assolvere ad obiettivi diversi ma essenziali per la stessa economia della provincia ma anche dell’intera regione dell’Umbria.
Sono necessarie politiche destinate a sostenere la funzione ambientale e sociale dell’agricoltura (presidio del territorio, contrasto allo spopolamento delle zone marginali, tutela della biodiversità, sostegno al mantenimento di un sistema economico nelle aree rurali più disagiate basato su un mix di agricoltura, ricettività turistica, agroalimentare di qualità e servizi connessi) destinate anche in modo indifferenziato a chi opera in determinate aree regionali e che pur svolgendo attività a bassissimi margini producono per l’appunto dei beni e servizi alla collettività ed agli altri settori economici.
Tali politiche ancorché importanti non possono gravare, come risorse dedicate sugli interventi in agricoltura in quanto attività economica che ha invece necessità di sostegno per incrementare la competitività, accrescere la dimensione, far parte di filiere agroalimentari ed agroindustriali in grado di remunerare adeguatamente la produzione primaria e valorizzare gli investimenti in innovazione e la crescita nella produzione sostenibile.
Sono necessarie politiche e risorse da destinare all’agricoltura competitiva, inserita nel mercato e svolta in modo professionale, che si può esprimere in modalità diverse e in tutto il territorio regionale. Si tratta di quell’agricoltura svolta in modo diversificato nelle diverse aree del territorio, dalle principali valli più produttive alle aree montane, ciascuna con proprie potenzialità da indirizzare e sostenere. A tale scopo, si ritiene che al centro delle politiche agricole ci debbano essere solide politiche economiche, per lo sviluppo, l’innovazione e la crescita della capacità competitiva, destinate a quelle imprese che svolgono l’attività agricola professionalità e quelle ad essa connesse secondo criteri di professionalità. L’impegno punta ad, ottenere politiche che assicurino il rafforzamento di imprese che operano grazie all’occupazione dipendenti indipendentemente dalla forma giuridica e dalla qualifica soggettiva dell’imprenditore; così come di quelle imprese che operano esclusivamente con il lavoro autonomo e che rappresentino dimensioni economiche connotabili nella sfera di imprese professionali. Le parti firmatarie ritengono che debbano superarsi politiche di distribuzione indifferenziata dei sostegni da concentrare selettivamente su quelle realtà che sono o possono divenire imprese più competitive, in grado di adattarsi all’evoluzione in atto avendo la possibilità di produrre reddito, avere risorse per investire, avere la possibilità di innovare per competere. L’agricoltura
definibile hobbista è un fenomeno socialmente interessante ma non riveste criterio di interesse primario per destinarvi risorse pubbliche è opportuno che si faccia un adeguato salto culturale e decisionale. Si tiene a rimarcare la necessità di scelte che favoriscano consolidamento e crescita di buona occupazione in agricoltura, e qui le parti concordano sulle reali possibilità di intervento degli organi di governo dei diversi livelli amministrativi compresa la Regione; le sigle firmatarie si impegnano ad iniziative simili, concordate, congiunte e unitarie ogni qualvolta sia possibile per sostenere determinate scelte. Nel quadro rientrano: il necessario perseguimento di una coerenza normativa generale con le ragioni di sostenibilità economica ed operativa delle imprese agricole, adeguate politiche attive e passive del lavoro, politiche energetiche, sanitarie, ambientali, urbanistiche e del credito, nonché agricole avendo al centro l’obiettivo di sostenere l’agricoltura come sopra descritta. Le Parti, inoltre, evidenziano che l’agricoltura come settore anticiclico ha svolto in questi anni di pesante crisi economica ancora in atto un ruolo positivo anche sui livelli occupazionali ma, con il perdurare della crisi, avvertono una perdita di occupazione anche nel primario e ritengono che si debba agire celermente per frenare questo fenomeno e sostenere quanto necessario per ridurre lo stato di difficoltà delle imprese agricole, abbattendo la burocrazia inutile, sostenendo politiche di credito che conferiscano liquidità, e accelerando i pagamenti dei premi comunitari.
Permangono difficoltà in molti settori dell’agricoltura, troppo spesso in balia di quotazioni mercantili che non consentono alcuna programmazione di medio e lungo periodo e determinano gravi situazione di sofferenza quando si assiste a prezzi che precipitano ben al disotto dei costi di produzione.
Con l’evento sismico del 2016 si è aperta una nuova fase di criticità con riverberi immediati nel crollo della filiera turistica regionale con perdita pressoché totale dei flussi: l’agricoltura ha perso lavoro negli agriturismi come arrivi e permanenze ma anche con ristoro al pari degli altri settori, inoltre il commercio dei prodotti tipici e locali in loco è stato parimenti falcidiato: non possiamo immaginare un recupero se non in tempi medio/lunghi.
A questo va aggiunto che nelle zone colpite gravemente dal sisma sono stati fisicamente danneggiati agriturismi ma anche centri abitati di valenza turistica, luogo di promozione e vendita dei prodotti, qui purtroppo si rischia un gelo dell’attività di lungo periodo.
Le altre attività agricole dell’area colpita dal sisma hanno subito in modo diffuso danni strutturali, stanno recuperando anche se con lentezza una operatività minimale ma si troveranno a gestire le difficoltà della ricostruzione accanto ad un sistema infrastrutturale da rimettere in piedi ed un sistema di servizi da riattivare.
Le parti firmatarie si impegnano a vigilare ma anche a promuovere e sensibilizzare gli attori pubblici a compattare i tempi per gli interventi, a promuovere una “buona ricostruzione”, accompagnare le imprese in questo lungo periodo di difficoltà.
Accanto alle tante difficoltà ci sono anche spazi interessanti, sviluppando produzioni già esistenti, introducendone di nuove, seguendo le condizioni di mercato e le prospettive di medio e lungo termine. In questo è importante che ogni attore faccia la propria parte: da un lato un sistema pubblico che dia sostegno ed accompagnamento, dall’altro è necessario che le dinamiche tra impresa e lavoro trovino una corretta alleanza per il successo di innovazioni sempre più necessarie non solo sul piano tecnologico ma anche sul piano della diversificazione cogliendo nuove opportunità. In questo contesto ogni intervento di modernizzazione deve mettere al centro le politiche per la sicurezza a partire dalla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. L’attenzione delle parti firmatarie dell’accordo punterà particolarmente sul rafforzamento delle politiche e delle azioni per la sicurezza sul lavoro così come allo sviluppo di quegli strumenti di collaborazione che consentano di intervenire a sostegno nelle imprese datoriali con un interesse specifico verso i lavoratori sviluppando adeguatamente il tema della bilateralità in agricoltura.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto (CPL)

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria, o comunque associata, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (*) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agri-turistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Il CPL regola inoltre i rapporti di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende a carattere associativo nel settore dell'agricoltura.
(*) Sono florovivasitiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Titolo II Relazioni sindacali 
Art. 8 - Cassa extra legem - FIMILA/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL) - Sistema della bilateralità

Il presente articolo deve essere riformulato sulla base del nuovo impegno a verbale sottoriportato.
La Cassa extra legem (FIMILA)/Ente bilaterale agricolo territoriale è costituito dalle Parti a livello provinciale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del presente CPL.
La Cassa extra legem/Ente inoltre:
■ svolge le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale e regionale dall’art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’allegato n. 3 al vigente CCNL e allegato 3 al presente CPL (Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”);
■ organizza e gestisce attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
■ esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]
Impegno a verbale
Recenti innovazioni legislative hanno valorizzato in modo significativo la bilateralità, assegnando alle Parti Sociali la gestione di importanti funzioni sussidiarie, ed in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche.
Per tali motivi, le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare vita ad un rinnovato ed ampio sistema di bilateralità entro il mese di maggio dell’anno 2013, o mediante la costituzione di un nuovo Ente provinciale che abbia attribuite le funzioni della bilateralità, eccetto quelle svolte attualmente dalla cassa extra-legem FIMILA, o, qualora se ne valutasse l’opportunità ed utilità, mediante l’ampliamento delle funzioni oggi assegnate al FIMILA stesso. Qualora in corso di vigenza dei due soggetti, si ritenesse opportuna una aggregazione, si procederà con l’ampliamento dei compiti del FIMILA, dando vita ad una gestione separata dei compiti attuali e di quelli nuovi.
[…]
L’atto costitutivo del FIMILA verrà modificato per dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo; a tal fine le parti si impegnano ad approvare tali modifiche entro 90 giorni dalla firma del presente CPL.
obiettivo a tendere è la riunificazione dei compiti della bilateralità in un unico soggetto regionale.

Art. 9 - Osservatorio regionale
Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio regionale, ai sensi dell’art.9 del CCNL, che svolga le seguenti funzioni:
- applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
Le parti convengono, altresì, che le funzioni dell’Osservatorio regionale vengano affidate e svolte dall’Ente Regionale Bilaterale Agricolo, ERBA dell’Umbria.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (CPL)

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 17 del CCNL, le parti convengono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle indicate nel richiamato articolo 17 del CCNL, i lavoratori addetti ad attività agrituristiche, faunistiche, venatorie, zootecniche, di vendita dei prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro (CPL)

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai addetti alle colture l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
al 31 ottobre ore 7,30 giornaliere;
al 30 aprile ore 5,30 giornaliere.
È consentito, previo accordo fra le parti, l’adozione di un orario flessibile attraverso o ingressi ritardati o uscite anticipate, da compensare con la prestazione di un maggiore orario in altri giorni, nei limiti previsti dal presente articolo e dal medesimo articolo del CCNL, o viceversa. Qualora una delle parti ne faccia richiesta, tale accordo sarà stipulato con l’assistenza delle parti sindacali firmatarie del presente contratto, cui aderiscono datore di lavoro e lavoratori interessati.
La compensazione deve avvenire entro i termini di un trimestre solare.
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche ed attività di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in considerazione della particolare e peculiare natura dell’attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario in uno o più turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all'attività di agriturismo l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l'assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni, in modo da assicurare la copertura delle necessità dell'allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (Legge n. 37 del 16.02.1977).
Nelle aziende dove la prestazione lavorativa è organizzata con turni periodici che riguardano anche le giornate festive, è previsto che l’azienda informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali interne, qualora presenti, per illustrare l’organizzazione dei turni medesimi.
Chiarimento a verbale - art. 34 CPL
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti

Art. 35 - Riposo settimanale (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Gli operai addetti al bestiame e quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale non potessero usufruire dell'intero riposo settimanale, dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10%.

Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali - Chiarimento a verbale
Con riferimento all’art.38 del CCNL, si precisa che i permessi ed i congedi ivi previsti rientrano tra quanto sancito dalla normativa vigente, in particolar modo dalla 1. 53/2000 e dal d.lgs. 151/2001 e ss.mm.e ii., e quindi sono applicabili anche ai lavoratori a tempo determinato secondo il principio di non discriminazione di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 81/2015.

Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli (CPL)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 34;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 40 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la Banca delle ore sono i seguenti:
- il lavoratore che intende utilizzare la banca delle ore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento;
- al lavoratore, che ne farà richiesta, saranno corrisposte, con la retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate;
- la quota massima di ore di straordinario fruibili in riposi compensativi è fissata in 100 ore annue, da utilizzare nell’arco di 18 mesi, e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alla stessa data, le ore di riposi compensativi non ancora godute saranno interamente retribuite;
- il lavoratore che intende usufruire dei riposi compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate, dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta.

Art. 44 - Interruzione - Recuperi (CPL)
[...]
Per l'operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all'intero dell'orario ordinario con l'obbligo per l'operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 66 - Lavori pesanti e nocivi (CPL)

Sono considerati "lavori pesanti" tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali:
- spargimento a mano di concimi chimici;
- taglio di boschi;
- trasporto di pesi superiori a 50 kg. per collo;
- scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm. 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10 % del salario contrattuale.
Sono considerati "lavori nocivi" tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
- l'uso di presidi sanitari appartenenti alla 1a e 2a classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.

Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Norme disciplinari (CPL)

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall'art. 72 del CCNL.
[…]

Allegati
Allegato 2) Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"

Le Parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono sulla necessità di adottare iniziative efficaci per proseguire il trend di miglioramento della sicurezza del lavoro in agricoltura. Le Parti concordano che le difficoltà ambientali della provincia determinano una incidenza di infortuni importante ma rilevano che il numero degli stessi, come evidente nei dati ufficiali, è negli anni progressivamente diminuito, nonostante la persistenza di casi di infortunio mortale, fenomeno tragico che permane ed è quasi sempre collegato all’utilizzo delle macchine agricole. L’analisi dei dati rileva una maggiore frequenza di infortuni nel lavoro autonomo e percentuali meno drammatiche sul lavoro dipendente. Ciò dipende da una maggiore professionalità presente nelle aziende strutturate dove età degli addetti dipendenti più bassa ma anche la competenza specifica degli stessi è maggiore, e questi due fattori giocano a favore della prevenzione. Inoltre, nelle aziende datoriali si riscontrano investimenti in sicurezza molto più massicci, frutto di un quadro normativo teso alla prevenzione che abbraccia un arco temporale ventennale e che, seppure ancora lontano da obiettivi soddisfacenti, hanno prodotto frutti importanti. Si rileva la necessità di assicurare più incisive azioni di formazione ed aggiornamento degli addetti, finalizzate all’incremento della consapevolezza “sul problema”, alla conoscenza delle cause di infortunio e malattie professionali, all’adozione di irrinunciabili comportamenti finalizzati ad abbattere il rischio. È oltremodo necessario che le imprese investano ancora di più in sicurezza, specialmente quando si va ad intervenire in strutture, impianti, attrezzature e macchine. Pertanto è opportuno che, nella programmazione delle forme di sostegno all’imprenditoria e dei fondi strutturali comunitari, in particolare debbano essere premiate le imprese che pianificano investimenti in sicurezza o che hanno svolto concreti interventi di adeguamento sulla sicurezza. Parallelamente tale priorità, al fine di intervenire con maggiore incisività su tutta la popolazione attiva delle campagne, aumentando e livellando lo standard di sicurezza generale in tutte le aziende agricole, oltre che nell’ottica di ridurre l’incidenza del “costo sociale” di detti fenomeni, deve valere nel campo del lavoro esclusivamente autonomo. Quindi, anche nelle aziende che si avvalgono solo di lavoro familiare, vanno privilegiati gli agricoltori che investono in sicurezza.
La Parti ritengono di doversi impegnare non solo nell’azione verso l’amministrazione pubblica competente per le tematiche sopra esposte, ma di svolgere una azione più mirata e diffusa per migliorare l’attenzione culturale di imprenditori e dipendenti agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo, le Parti continueranno nella loro attività di informazione e prevenzione, per dare piena applicazione alle norme previste dalla legge e dai contratti vigenti in materia e pertanto si impegnano ad avviare iniziative: proprie, congiunte e attraverso gli organismi bilaterali, per svolgere attività di informazione e formazione. Si impegnano inoltre, nel momento in cui a livello nazionale verranno sanciti accordi specifici, a definire un protocollo di intesa per la formazione, e la messa a disposizione del settore di figure competenti. È infatti noto che le Confederazioni nazionali stanno definendo alcune materie, tra cui i temi della sicurezza accanto ed all’interno della definizione della bilateralità agricola. Le organizzazioni firmatarie datoriali e sindacali provinciali, intendono, nel rispetto del quadro contrattuale e di accordi nazionali prossimi dall’essere varati, dare seguito ad utili strumenti locali procedendo conseguentemente all’apertura del tavolo di confronto dedicato. Inoltre le Parti concordano di utilizzare lo strumento della cassa extralegem/ente bilaterale anche attraverso l’utilizzo di apposite linee di finanziamento per una campagna puntuale che rafforzi anche in questo settore la cultura della sicurezza, sicurezza intesa come investimento per il futuro delle aziende e dei loro dipendenti.