Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 10 agosto 2021, n. 699
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 02.08.2021
B.U.R. 11 agosto 2021, n. 31 - n.s. n. 2
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misura di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 666 del 2 agosto 2021.
Avendo recentemente modificato le misure di sicurezza previste a livello provinciale alla luce dell’obbligo di presentazione della certificazione verde introdotto con decreto- legge del 23 luglio 2021, n. 105, si ritiene ora necessario adattare alcune misure precedenti alla situazione attuale.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure" della legge  provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n, 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020. n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 02.08.2021.


II.C. Certificazioni verdi
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un’attività o evento, e qualora l’iniziativa si svolga con l’organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l'ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone fino ai 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b), c) (limitatamente ai rifugi alpini), d) (limitatamente ai collaboratori e ai partecipanti attivi) ed e), nei quali fino al 31 agosto 2021 i test sul posto sono ammessi senza limiti di età.
Per le persone tra i 12 e i 18 anni che non siano in possesso della certificazione di cui al punto 1, l'effettuazione di tale test è obbligatoria.
Le attività e gli eventi sono i seguenti:
a) prove di cori e bande e di altre associazioni culturali, per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
c) pernottamento in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi;
d) eventi organizzati aperti al pubblico - escluse le sagre e feste di paese;
e) l'utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi, salvi i casi in cui la normativa nazionale imponga la presentazione di  una certificazione verde;
f) settimane di vacanza estive di gruppi giovani con pernottamento.

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
- il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 2 metri, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Nel rispetto di tutte le altre misure previste, è possibile derogare all’obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie;
- misurazione della temperatura con apparecchi laser, giornalmente per il personale e prima dell'inizio dell’attività per gli utenti, eventualmente tramite autocontrollo in caso di assenza del personale;
- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l'utilizzo di ogni attrezzo;
- il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l'aerosol espirato delle persone;
- oltre alle misure di cui al capo II., punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d’aria;
- tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 3 è abrogato.