Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 10 settembre 2021, n. 218 - Richiesta annullamento provvedimenti ex art. 4 del dl. n. 44/2021: ricorso inammissibile


 

N. 00263/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
 

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA
 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D.G., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, ***;
 

contro

Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli-Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria del Friuli Occidenale As-Fo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Cardinali, Vittorina Colò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale - Asu Fc, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano isontina Asu Gi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Borgna in Trieste, via San Nicolo' 21;

per l'annullamento
previa sospensione cautelare,

- quanto all'AS FO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale:
1) della determinazione del Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASFO -OMISSIS-, depositata in giudizio come sub 1;
2) dell'atto dagli estremi non identificati a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 2;
3) dell'atto dagli estremi non identificati a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 3;
4) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 4;
5) dell'atto prot.-OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 5;
6) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 6;
7) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 7;
8) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 8;
9) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 9;
10) dell'atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 10;
11) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 11;
12) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 12;
13) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 13;
14) dell’atto dagli estremi non identificati a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione AS FO, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 14;
- quanto all’ASU FC – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale:
15) dell’atto dagli estremi non identificati in data -OMISSIS-, a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 15;
16) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 16;
17) dell’atto dagli estremi non identificati in data -OMISSIS-, a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 17;
18) dell’atto prot. -OMISSIS--, a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 18;
19) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 19;
20) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 20;
21) dell’atto dagli estremi non identificati in data -OMISSIS-, a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 21;
22) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore Sostituto del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 23;
23) dell’atto in data-OMISSIS-, a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 23;
24) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 24;
25) dell’atto prot. -OMISSIS--), a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 25;
26) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 26;
27) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 27;
28) dell’atto prot. -OMISSIS-a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 28;
29) dell’atto dagli estremi non identificati in data -OMISSIS-, a firma del Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione ASU FC, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 29;
- quanto all’ASU GI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:
30) dell’atto dagli estremi non identificati, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 30;
31) dell’atto dagli estremi non identificati, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 31;
32) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 32;
33) dell’atto prot. -OMISSIS--, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 33;
34) dell’atto prot. n.-OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 34;
35) dell’atto prot. n.-OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 35;
36) dell’atto prot. n-OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 36;
37) dell’atto prot. -OMISSIS--, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 37;
38) dell’atto prot. -OMISSIS- a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 38;
39) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 39;
40) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 40;
41) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 41;
42) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 42;
43) dell’atto prot. -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASU GI, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti afferenti a tale azienda sanitaria, depositati in giudizio come sub 43;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Friuli Occidentale As-Fo e di Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Asu Fc e di Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina Asu Gi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FattoDiritto

 

1. I ricorrenti, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, con diverse qualifiche professionali, domandano l’annullamento degli atti adottati dalle competenti Aziende sanitarie nell’ambito del procedimento relativo all’obbligo vaccinale, di cui all’art. 4 del d.l. 44 del 2021 (convertito in l. 76 del 2021).
2. Hanno resistito al ricorso l’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale (ASUFC), l’Azienda sanitaria giuliano isontina (ASUGI) e l’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (ASFO).
3. Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale ha dato avviso alle parti dell’intenzione di trattenere il giudizio per la decisione nel merito, ricorrendone i presupposti. Ha inoltre indicato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso, costituita dalla carenza dei presupposti per la proposizione di un’impugnazione collettiva e cumulativa, invitando le parti alla discussione sul punto. Le parti hanno argomentato come da verbale.
3.1. I ricorrenti hanno insistito per l’abbinamento al merito o, in subordine, per la rinuncia alla sospensiva. Hanno altresì chiesto termine per argomentare in forma scritta alla questione indicata del Tribunale.
4. Il giudizio viene definito nel merito in sede di trattazione dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4.1. Non può darsi rilievo al fatto che i ricorrenti, dopo essere stati avvertiti dal Tribunale dell’intenzione di decidere il giudizio nel merito, abbiano rinunciato all’istanza cautelare. Come riconosciuto da Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718, infatti, le uniche cause ostative alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sono quelle espressamente enunciate dalla disposizione di legge, che non ricorrono nel caso in esame.
4.2. L’art. 60 c.p.a. prevede, infatti, un potere che il giudice può esercitare d’ufficio, previa interlocuzione con le parti (“sentite le parti sul punto”) ma senza necessità di acquisirne il consenso (Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4244) e anche ove le stesse abbiano scelto di non comparire all’udienza in camera di consiglio (Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2015, n. 4017), presumendo il legislatore che – fatta eccezione per i casi indicati (“salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”) – la definizione immediata del giudizio risponda, oltre che al buon funzionamento della giustizia, allo stesso interesse dei contendenti. Attribuire effetto paralizzante alla rinuncia all’istanza cautelare, tantopiù ove formulata senza alcuna giustificazione (se non quella di rimandare la decisione), vanificherebbe la dettagliata tipizzazione delle cause impeditive operata dall’art. 60 e attribuirebbe, di fatto, alle parti un potere dispositivo indiretto sulla decisione processuale spettante al giudice, incompatibile con la formulazione e la ratio della disposizione, nonché con i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza.
4.3. Quanto affermato trova puntuale conferma nella giurisprudenza dei vari Tar, del tutto omogenea sul punto. Per limitarsi alle pronunce più recenti, si richiamano Tar Piemonte, sez. I, 15 giugno 2021, n. 615; Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2021, n. 324; Tar Sicilia – Palermo, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 2165, Tar Calabria – Reggio Calabria, sez. I, 02 ottobre 2018, n. 589; Tar Veneto, sez. III, 23 luglio 2018, n. 799.
4.4. In merito alla richiesta di termine per replicare alla prospettata questione di inammissibilità, si rileva che questa, pur indicata dal Collegio al fine di stimolare la discussione orale delle parti, era già stata sollevata da ciascuna delle amministrazioni resistenti nelle proprie memorie, depositate rispettivamente il -OMISSIS-(quella di ASFO) e il -OMISSIS-(quelle di ASUFC e ASUGI), quindi con ampio anticipo rispetto all’udienza e alla scadenza del termine per replicare in forma scritta.
4.5. Non può, infine, tralasciarsi il fatto che trattasi di un contenzioso “seriale” instaurato dal medesimo difensore presso tutti i Tar nazionali e che la stessa questione di inammissibilità è stata puntualmente prospettata dal Tar Brescia, nell’ordinanza di presa d’atto della rinuncia all’istanza cautelare, ai fini della decisione sulle spese: “non paiono sussistere, in specie, i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, atteso che -a fronte di una generica ed indimostrata dichiarazione di appartenenza dei ricorrenti alle categorie professionali previste dal nominato articolo 4 del DL 44/2021- gli stessi non sono singolarmente qualificati né rispetto alle distinte categorie professionali contemplate dalla norma (tra loro non omogenee sotto il profilo della tipologia di rapporto di lavoro e, quindi, della normativa applicabile all’esito dell’iter in questione), né quali destinatari di specifici atti (risultando depositate in giudizio pressoché esclusivamente le note prestampate standard predisposte dalle amministrazioni resistenti, senza alcuna indicazione del soggetto che le ha ricevute né degli estremi di trasmissione), e che tali carenze precludono qualsiasi accertamento sulla sussistenza delle condizioni dell’azione e sulla tempestività del gravame” (Tar Lombardia – Brescia, 16 luglio 2021, n. 2020). La difesa tecnica era dunque pienamente edotta della questione e consapevole della possibilità che potesse essere rilevata in altri giudizi.
5. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, per violazione dei principi che presiedono al cumulo processuale oggettivo e soggettivo nel processo amministrativo.
5.1. Per quanto attiene al ricorso collettivo, in particolare, la giurisprudenza ne afferma il carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341). Il cumulo soggettivo può essere ammesso sole ove sussistano congiuntamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti – ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi – e dell'assenza di un conflitto di interesse (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1427).
5.2. Anche il ricorso cumulativo rappresenta deroga alla regola generale secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento (Cons. Stato, A.P., 27 aprile 2015, n. 5). Il cumulo oggettivo è consentito qualora tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un unico ricorso (Cons. Stato sez. III, 15 luglio 2019, n. 4926). È necessario cioè riscontrare una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481; Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547).
5.3. Il combinato disposto delle riferite coordinate giurisprudenziali impone dunque di verificare se nella presente vicenda sussistano, al contempo, l’identità delle posizioni soggettive dei ricorrenti e una qualche forma di connessione tra gli atti impugnati.
6. Quanto all’identità delle posizioni soggettive sostanziali, sono gli stessi ricorrenti – nelle premesse in fatto dell’impugnazione (pag. 29) – ad affermare di essere “tutti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. I ricorrenti sono alcuni lavoratori dipendenti in favore delle diverse Aziende Sanitarie Friulane, altri liberi professionisti, che esercitano le più svariate professioni in ambito sanitario, quali quella di medico, psicologo, psicoterapeuta, veterinario, farmacista, etc., come da rispettivi documenti certificativi che si allegano. Altri ancora sono lavoratori dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie private, che svolgono attività di segreteria, contabilità, assistenza tecnica ed altri infine sono lavoratori autonomi”. Non vi è dunque omogeneità di qualifica professionale, tipologia – pubblica o privata – del datore di lavoro, natura– subordinata o autonoma – dell’attività professionale svolta. L’unico dato comune alle posizioni degli oltre 200 ricorrenti sta nella loro asserita riconducibilità alle categorie soggettive contemplate dal d.l. 44 del 2021, circostanza assolutamente inidonea a giustificare la proposizione di un unico ricorso.
6.1. Anche rispetto all’iter accertativo di cui all’art. 4 del d.l. 44 del 2021 le posizioni delle parti appaiono del tutto disomogenee. Come affermato dalle amministrazioni resistenti (e confermato in udienza dal difensore), infatti:
- ad alcuni ricorrenti è stato comunicato il solo invito a produrre all’Azienda sanitaria la documentazione comprovante l’effettuazione del vaccino, ovvero la prenotazione della somministrazione del vaccino, ovvero l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero il diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale (prima fase dell’iter accertativo, cfr. art. 4, comma 5, primo periodo del d.l. 44 del 2021);
- ad altri ricorrenti è stato comunicato l’invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, con fissazione del relativo appuntamento (seconda fase dell’iter accertativo, cfr. art. 4, comma 5, secondo periodo);
- ad altri ancora, infine, è stato recapitato il provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, specificandone i relativi effetti di legge (terza ed ultima fase dell’iter accertativo, cfr. art. 4, comma 6).
Pertanto, nei confronti di alcuni ricorrenti il procedimento di accertamento si è concluso, mentre per altri è tuttora in corso.
6.2. Ne deriva altresì la disomogeneità delle relative posizioni processuali. Infatti, solo rispetto all’ultima tipologia di atto, l’unico dal valore autenticamente provvedimentale – in quanto conclusivo del procedimento di cui al d.l. 44 del 2021 e produttivo di effetti giuridici esterni – può considerarsi sussistente l’interesse a ricorrere. Quanto agli altri due atti, meramente endoprocedimentali, le relative impugnazioni sarebbero carenti di interesse, mancando qualsiasi carattere di definitività dell’accertamento e quindi il requisito di attualità del pregiudizio.
7. Anche per quanto attiene al cumulo oggettivo, si riscontra la radicale mancanza dei requisiti richiesti. Gli atti impugnati differiscono tra loro non solo in quanto rivolti ciascuno ad un diverso destinatario, ma altresì in quanto formati nell’ambito di procedimenti autonomi e separati, da amministrazioni differenti e, come esposto al paragrafo che precede, per il loro collocarsi in fasi diverse dell’iter accertativo.
8. L’unica forma di collegamento rinvenibile è costituita, in definitiva, dall’identità delle questioni di diritto dedotte: gli atti sono censurati congiuntamente perché fondati su una disposizione di legge (l’art. 4 del d.l. 44 del 2021) che si ritiene contrastante con la Costituzione e con la normativa sovranazionale. Il ricorso (come peraltro espressamente dichiarato nella premessa di cui a pag. 28) intende così veicolare, attraverso il giudizio amministrativo, asseriti profili di illegittimità costituzionale e comunitaria della norma primaria che prevede e disciplina l’obbligo vaccinale e il correlato potere accertativo. Detta finalità non consente però di prescindere da una valida instaurazione del rapporto processuale, né tantomeno giustifica la proposizione di azioni collettive atipiche.
8.1. Si ricorda, del resto, che una connessione fondata unicamente sull’identità o analogia della quaestio iuris deve considerarsi priva di rilevanza giuridica, come riconosciuto da Cons. Stato, A.P., 4 novembre 2016, n. 23 (richiamata e confermata da Cons. Stato, A.P., 3 luglio 2017, n. 3). Pur se dettati in materia di intervento, i principi espressi dalla Plenaria ben possono essere estesi alla materia del ricorso collettivo e cumulativo, giacché entrambi gli istituti hanno l’effetto di realizzare (l’uno ab origine, l’altro in corso di causa) il cumulo processuale.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del numero dei soggetti ricorrenti e del fatto che ASUFC e ASUGI, assistite dal medesimo difensore, hanno prodotto memorie di identico contenuto.
 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti a corrispondere alle amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge in favore di ASFO e nella somma di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge in favore di ASUFC e ASUGI in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
 

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
 Oria Settesoldi


IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.