Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 11 settembre 2021, n. 399
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni inerenti l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, universitario e di altre attività formative e didattiche, servizi di refezione e di pre e dopo scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948. n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante ’'Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTI le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’ 11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-W, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COV1D-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19’’, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. Ili “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti-,
VISTO, in particolare, l’articolo 9-ter del succitato d.l. 52/2021 il quale prevede:
“1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,comma IO. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell' articolo 4del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74
VISTI, inoltre, gli articoli 9-ter-l e 9-ter-2 del medesimo d.l. 52/2021, introdotti dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, i quali prevedono:
"Art. 9-ter-l - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti
nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COV1D-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità' di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4. commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-ter 2 - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università', deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità' a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
VISTA la circolare del Ministro della salute in data 4 agosto 2021, prot. n. 35309, avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 del testé citato d.l. 111/2021 il quale, tra l’altro, ai commi da 1 a 4, stabilisce che:
“1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativol3 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
5. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. fino al 31 dicembre 2021. termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
6. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2. lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
7. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS- Co V-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”;
VISTA la circolare del Ministero dell'interno in data 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1 avente ad oggetto '"Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19”;
VISTA, inoltre, la nota del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione in data 13 agosto 2021, prot. n. 1237, avente ad oggetto «Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico»;
VISTO il già citato decreto legge IO settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
CONSIDERATO che, riconosciuto il valore sociale e psico-affettivo della scuola, al fine di garantire sul territorio regionale per l’anno scolastico 2021/2022 il regolare svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica delle istituzioni scolastiche, educative e formative, delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, oltre che delle altre istituzioni di alta formazione, nonché di assicurare la maggiore efficacia delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, si rende necessario, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 ter, 9-ter-l, e 9-ter-2 del d.l. 52/20211, nonché dall’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 del d.l. 111/2021, adottare disposizioni al fine di adattare al contesto scolastico e formativo valdostano le norme inerenti l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in tale ambito;
RITENUTO, quindi, di emanare disposizioni di adeguamento al contesto scolastico e formativo regionale delle norme emergenziali inerenti l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in tale ambito, secondo quando previsto nel dispositivo della presente ordinanza;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

1. Nell’anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4”, nonché fattività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei collegi e convitti regionali, del Centro regionale per l’istruzione degli adulti (CRIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM) si svolgono in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 ter, 9-ter-l e 9-ter-2 del d.l. 52/20211, nonché dall’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 111/2021, tutto il personale che presta servizio nelle istituzioni di cui al punto 1), compresi i servizi di refezione e di pre e dopo scuola, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del d.l. 52/2021. L’obbligo vale anche per il personale universitario nonché per le studentesse e gli studenti universitari.
3. L’obbligo di cui al punto 2) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, per i quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus Sars-CoV-2.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 2) da parte del personale ivi previsto è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
5. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e dei servizi di cui al punto 1) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa statale emergenziale.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9-ter-l, commi 2, 3 e 4, e 9-ter-2, chiunque accede alle strutture delle istituzioni e dei servizi di cui al punto 1), compresi i servizi di refezione e di pre e dopo scuola, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVTD-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del d.L 52/2021.
7. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
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La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e alla Sovrintendente agli studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al CELVA, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione
Erik Lavevaz