Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 settembre 2021, n. 33595 - Caduta dalla sommità di un forno fusorio. Responsabilità del committente e dell'ente per il vantaggio derivante dalla velocizzazione dei tempi di lavorazione


 

 

 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 13/05/2021
 

Fatto
 



1. Con sentenza in data 02/02/2016, il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava S.E., T.G., M.G.P. e C.D. responsabili del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2, 3 e 5 c.p., e li condannava alle pene ritenute di giustizia, oltre alla rifusione dei danni patiti dalla parte civile; riconosceva la responsabilità, ex art. 59 D.Lgs. 231/2001, della FO*** S.p.A.
Gli imputati suddetti, unitamente ad altri (oggi non ricorrenti), erano stati tratti a giudizio perchè, con condotte autonome che hanno cooperato alla realizzazione dell'evento, nelle qualità di presidente del consiglio di amministrazione (S.E.), consigliere di amministrazione con delega per la gestione ordinaria della società (T.G.), procuratore delegato alla sicurezza per lo stabilimento (M.G.P.) della FO*** s.p.a., amministratore unico della Del*** Engineering s.r.l. (C.D.), per negligenza, imprudenza e imperizia cagionavano al dipendente della The A*** s.r.l. T.C.C. lesioni consistite in "trauma facciale, trauma polso destro e sinistro, con fratture del radio; frattura scafoide destro; abrasioni multiple", con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per novantuno giorni, poiché, mentre si trovava sulla sommità di un forno Fusorio in fase di installazione presso lo stabilimento della Form s.p.a. precipitava da un'altezza di m. 3,20 procurandosi le lesioni gravi già descritte: i lavori riguardavano la fornitura e installazione alla Fo*** s.p.a. di un forno fusorio da parte della O*** Fon*** s.r.1., la quale si avvaleva per la realizzazione e la sistemazione del refrattario della Del*** Engineering s.r.l., che, a sua volta, subappaltava alla The A*** srl i lavori che avvenivano nel periodo di chiusura delle attività ordinarie della Form s.p.a.
1.1. Con la sentenza n. 337/19 del giorno 16/01-.12019, la Corte di Appello di Milano, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva T.O. (oggi non ricorrente) dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione S.E., T.G., M.G.P., C.D. e Fo*** s.p.a., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
C.D.:
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 17, lett. A, e 28 T.U. 81/2008, 40 e 43 c.p.
Deduce che non è affatto provato che il forno fusorio fosse privo dei parapetti. Al contrario, è emersa dagli atti la presenza di opere definitive a protezione della sommità in uno con la struttura in ferro del forno e collegate alla scala di accesso. Inoltre, la Del*** Engineering si è occupata solo della posa del refrattario all'interno del forno e non di opere di carpenteria.
Sostiene che dagli atti risulta l'esistenza della scala, come affermato anche dalla persona offesa, e la scelta dei lavoratori di on utilizzarla per procedere con maggiore celerità sulla sommità del forno.
Afferma che la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 40, comma 2, c.p., in quanto C.D. non era titolare di alcuna posizione di garanzia; non sussiste nesso di causalità tra la condotta di C.D. e l'evento lesivo poiché il cantiere era allestito con modalità tali da prevenirlo e solo fattori umani esterni, su cui non sono mai state svolte indagini, hanno prodotto l'evento stesso, mentre il ricorrente, per quanto di sua competenza, ha diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi.
Rimarca che la Corte distrettuale ha trascurato le dichiarazioni dei testi, e della stessa p.o. nonché l'imprevedibilità dell'evento.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 590 c.p. Deduce che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nonostante il DUVRI fosse onere della società committente, c'è da evidenziare come la Deltaimpianti Engineering Sri, nella persona del suo legale rappresentante C.D., sia stata la sola società che ha predisposto relativamente alla costruzione del forno Form il documento relativo alla sicurezza, allegato al fascicolo del dibattimento, documento che prende in considerazione tutte le attività svolte nella costruzione della parte di refrattario del forno.
III) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62- bis, 69, 132 e 133 c.p.
Deduce che la Corte del merito, sul punto, ha reso una motivazione solo apparente, non confrontandosi con i profili di censura svolti con l'atto d'appello, di fatto riportandosi ad un criterio meramente numerico e non di effettiva ponderazione delle circostanze positive e negative. Il Giudice di primo grado ne aveva motivato l'inapplicabilità sulla base dei precedenti penali per rapina, armi ed evasione; il Giudice di appello non ha però motivato rispetto al fatto che i precedenti penali risalissero ad oltre 25 anni prima del reato di cui al presente gravame.
IV) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 53 L. 689/1981 e 133 c.p.
Deduce che la sentenza in oggetto, non statuisce sulla richiesta, già formulata in primo grado, di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; chiede, quindi, che la Corte di legittimità corregga l'errore ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., convertendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Afferma, infine, che la stessa sentenza è manifestamente illogica e contraddittoria in punto di trattamento sanzionatorio posto che la pena si attesta nella media edittale, in violazione dei principi definiti dagli artt. 132-133 c.p.

S.E., T.G., M.G.P. e FO*** S.p.A.:
I.a.) violazione di legge in relazione agli artt. 605 e 82 c.p.p. nella parte in cui si confermano le statuizioni civili senza considerare l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile nonché in relazione all'art. 165 c.p. nella parte in cui si conferma la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato al risarcimento del danno.
Deducono che, nell'ambito del giudizio di appello, sia intervenuta tra i soli odierni imputati S.E., T.G. e M.G.P., da un lato, e l'infortunato T.C.C. costituito parte civile, dall'altro, un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione del profilo risarcitorio. A fronte di tale definizione, all'udienza del 16 gennaio 2019 interveniva la revoca della costituzione di parte civile nei soli confronti degli imputati S.E., T.G. e M.G.P..
II.a.) vizi motivazionali in relazione alla omessa valutazione dei motivi d'appello proposti.
Deducono che il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata costituisce violazione dell'obbligo di motivazione quando, come nel caso di specie, siano state sollevate specifiche censure che non trovano alcuna risposta né nella sentenza di primo grado né in quella d'appello. Non è in alcun modo dato comprendere la ragione per la quale il parapetto di protezione (la cui mancata installazione da parte del sub-appaltatore THE A*** è pacificamente individuata quale causa dell'infortunio) ricadrebbe tra le misure oggetto di "cooperazione e coordinamento" di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008 (regola cautelare che si assumerebbe violata da parte degli imputati S.E., T.G. e M.G.P.); in vero, i presidi di sicurezza relativi all'attività del solo appaltatore non ricadono nel campo di applicazione della contestata norma cautelare e non devono essere oggetto di cooperazione e coordinamento. Nella specie, l'attività di rivestimento refrattario sulla sommità del forno fusorio è stata svolta esclusivamente dai dipendenti della THE A***, non essendo previsto rispetto a tale fase operativa alcun intervento da parte di altre imprese, sicché il parapetto di protezione non costituisce un presidio di sicurezza comune alle lavorazioni tra eventuali imprese subappaltatrici e dunque è misura estranea all'oggetto di attività di cooperazione e coordinamento ai sensi del citato art. 26 comma 2. A fronte di tali rilievi espressi nell'atto di appello, né la Corte d'appello né il primo Giudice (parimenti investito di tale profilo nelle note conclusive del giudizio di primo grado) hanno mai assunto alcuna valutazione o speso alcuna argomentazione, avendo semplicemente ignorato tale questione affermando apoditticamente la sussistenza della violazione dell'art. 26 d.lgs. 81 /2008 da parte degli odierni imputati. Quanto poi alla rimproverata omessa redazione del cd. DUVRI "Documento valutazione rischi interferenziale", si deve considerare come non sia stata in alcun modo argomentata e chiarita né dal primo Giudice né dal Giudice d'appello la ragione per la quale il parapetto di protezione dovrebbe ricadere all'interno di questo documento né quale incidenza causale tale omissione avrebbe avuto rispetto all'infortunio occorso; per espressa previsione legislativa, tale documento contiene esclusivamente le misure di protezione e sicurezza volte ad eliminare e prevenire i c.d. "rischi interferenziali" e, come accertato in entrambi giudizi, sulla sommità del forno operavano esclusivamente i lavoratori della THE A***. Inoltre, agli odierni imputati della committente FO*** non è mai stata rappresentata l'esistenza di una lavorazione in quota, né di tale lavorazione in quota vi era menzione nei disegni tecnici o nel manuale d'uso del forno (correttamente e diligentemente richiesti dalla committente FO*** alla società costruttrice O***) o ancora nel piano operativo di sicurezza richiesto dalla FO*** all'appaltatore DEL***: si trattava, quindi, di un rischio non prevedibile.
III.a.) vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.p.
Deducono che appare evidente l'assoluta carenza di motivazione alla base di tale decisione, pur in presenza di specifici elementi evidenziati nell'atto di appello nonché in presenza dell'intervento risarcimento del danno in favore dell'infortunato T.C.C..
IV.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 231/2001.
Deducono che l'interesse o vantaggio richiesto dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001 in relazione ai delitti colposi sussiste in presenza di una condotta colposa finalisticamente orientata ad un obiettivo risparmio di costi aziendali, il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte d'Appello (e dal primo giudice) risulta, oltre che lacunoso, in contrasto con gli univoci dati documentali già evidenziati nell'atto di appello. La FO** s.p.a. ha sempre investito cospicui importi sia in termini di investimenti generali che di investimenti per la sicurezza dei propri dipendenti, in un'ottica diametralmente opposta alla presunta politica del risparmio. Quanto poi alla costruzione del forno fusorio in questione (del valore di oltre euro 500.000), la predisposizione delle misure di sicurezza (nel caso di specie un parapetto di poche centinaia di euro) era stata contrattualmente demandata al costruttore non certo per una volontà di risparmio ma in ragione di ovvie e naturali competenze di natura tecnica dell'attività oggetto di appalto. In ogni caso, è stato accertato come tutti i costi per la predisposizione dei presidi di sicurezza per l'installazione del forno sarebbero stati contrattualmente sostenuti dallo stesso costruttore sicché la contestata omissione da parte della FO*** non ha prodotto alcun risparmio di spesa per tale ente.
 

Diritto



3. Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'imputato S.E. è deceduto in data 29/08/2019, come risulta dal certificato di morte datato 30/08/2019 del Comune di Teramo.
3.1. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di S.E. per morte dell'imputato.

4. Quanto ai residui ricorrenti, rileva -ancora preliminarmente­ l'intervenuta estinzione del reato. È infatti decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e sei mesi.
4.1. D'altra parte, le impugnazioni non sono manifestamente infondate alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l'evidenza della prova che consente l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
4.2. La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

5. In ordine alle statuizioni civili, mette conto rilevare che tra i soli odierni imputati S.E., T.G. e M.G.P., da un lato, e l'infortunato T.C.C. costituito parte civile, dall'altro, è intervenuto un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione del profilo risarcitorio. A fronte di tale definizione, all'udienza del 16 gennaio 2019 interveniva la revoca della costituzione di parte civile nei soli confronti degli imputati S.E., T.G. e M.G.P..

Ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili nei confronti degli imputati S.E., T.G. e M.G.P. relative ad un rapporto processuale ormai estinto e impone a questa Corte di annullare senza rinvio le statuizioni civili della sentenza di condanna, nei confronti di tali ricorrenti (cfr. Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019 Ud. -dep. 24/01/2019- Rv. 275195; Sez. 6, n. 12447 del 15/05/1990 Ud. -dep. 17/09/1990- Rv. 185345).
5.1. Diversamente, nei confronti dell'imputato C.D. non risulta revocata la costituzione di parte civile e, perciò, restano ferme le statuizioni civili a suo carico. Ne consegue il rigetto, ai soli effetti civili, del ricorso di C.D. che, in sostanza, lamenta vizi motivazionali, ma, in realtà richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione nel merito che le è inibita non essendo prevista la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Non va peraltro trascurato che siamo di fronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, per cui le motivazioni delle due sentenze si saldano in un tutt'uno.
Inoltre, nessun dubbio sussiste sul fatto che C.D. abbia rivestito al momento del fatto la qualifica formale di legale rappresentante, responsabile della gestione della società Delta Impianti Engineering s.r.l. (che, nel caso che ci occupa, rispetto al subappaltatore The A*** s.r.l., si poneva con il ruolo di committente e datore di lavoro) e su di esso gravava l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e di assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro.
Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
In altri termini, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (cfr. Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018 Ud. -dep. 08/03/2018- Rv. 272240).
Va anche ribadito -ed è il caso che ci occupa- eh il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Bracci, Rv. 255282, in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio).
Vale anche l'ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo ed altro, Rv. 266963). Giova ribadire che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (v. anche Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 Ud. -dep. 14/02/2018- Rv. 272221).
5.2. I giudici del merito, pertanto, del tutto coerentemente con i dati testimoniali acquisiti e con gli elementi oggettivi di cui si sono avvalsi per ricostruire la dinamica del sinistro, hanno segnalato le gravissime lacune nella promozione del coordinamento e della cooperazione con l'impresa sub appaltatrice in cui era incorsa la Delta Impianti Engineering in persona del suo titolare, lasciando che i lavoratori della The A*** s.r.l. operassero senza adeguate misure di protezione causando così con questi suoi comportamenti colposi le lesioni patite dalla vittima.

6. Del pari, s'impone il rigetto del ricorso di FO*** S.P.A. i cui motivi sono sintetizzati sub IV.a.).
6.1. Invero, come correttamente osservato dai giudici del merito, «Form spa ha più volte ribadito la decisione di contenere l'attività di realizzazione del forno di cui all'imputazione nel periodo di chiusura estiva della società. Per quanto si sia verificato che ciò non ha trovato concreta realizzazione (atteso che le opere sono iniziate prima e sono finite dopo la chiusura estiva) può affermarsi che sia emerso un diretto interesse alla maggior concentrazione possibile dei tempi di realizzazione, se non altro per consentire la disponibilità del nuovo forno alla piena ripresa dell'attività produttiva. Concentrazione che sarebbe stata sicuramente compromessa da una più attenta attività di verifica e di coordinamento tra le ditte che dovevano operare per la realizzazione del forno stesso. Al risparmio di tempo corrisponde in via logica e fattuale un corrispondente risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e comunque di costo complessivo dell'opera. Specularmente, la fretta nella realizzazione delle opere evitando la necessaria precisione di verifica e di gestione dei rischi costituisce sintomo e nello stesso tempo effetto della disorganizzazione strutturale con la quale la Form spa tra deliberatamente stabilito di dar luogo all'attività nel corso della quale T.C.C. subiva il grave infortunio sopra ricostruito. Il contratto di acquisto del forno, inoltre non indica alcuna voce di spesa relativa alla sicurezza dei lavoratori. Voce che dunque non è in alcun modo stata presa in considerazione nella stipula. È pur vero che la Fo*** spa ha qui prodotto la nota di sintesi delle spese sostenute dall'azienda in materia di sicurezza [ ...] ma ciò conferma che -a fronte di una prassi operativa che solitamente tiene conto dei rischi interni e della necessità di far fronte alle spese per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei propri dipendenti- altrettanto non è stato attuato nel caso di specie, nella erronea convinzione che fosse sufficiente attribuire la gestione dei rischi ed i costi ad essi connessi al venditore».
Con ciò, si è fatto buon uso del principio secondo cui, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (v. anche Sez. 4, Sent. n. 13575 del 5 maggio 2020).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della FO***. S.p.A. al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.E. perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata nei confronti di T.G., M.G.P. e C.D. perchè il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di T.G. e M.G.P., per revoca della costituzione di parte civile.
Rigetta agli effetti civili il ricorso di C.D..
Rigetta il ricorso della SPA Fo*** che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.5.2021