Regione Basilicata
Ordinanza 11 settembre 2021, n. 35
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 per i trasporti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”,
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. s) nella parte in cui si stabilisce che “Presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera”;
VISTE le note relative ai Documenti Operativi delle intese raggiunte alle riunioni dei tavoli tecnici di cui al DPCM 14 gennaio 2021, inviate dal Prefetto di Potenza con nota nr. 65359 del 10 settembre 2021 e dal Prefetto di Matera con nota nr. 44181 del 9 settembre 2021;
VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. l’andamento delle infezioni da SARS-CoV-2 nella Regione (Fonte ISS) ha interessato 28929 casi totali, con una incidenza cumulativa di 5283.07 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi il periodo 23 agosto 2021-5 settembre 2021 sono stati 740, con una incidenza di 135.14 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30 agosto 2021-5 settembre 2021 sono stati 349, con una incidenza di 63.74 casi per 100000 abitanti. Alla data del 10 settembre 2021 i positivi in Regione sono stati 1311, di cui 1257 in isolamento domiciliare e 50 ricoverati in strutture ospedaliere, 4 in terapia intensiva.
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 13 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” del DPCM 2 marzo 2021, nonché dell’Allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1.09.2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” .
3. Devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ ottanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio attualmente in esecuzione sottoscritti in data 6 settembre 2021, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo dell’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;
b) a far data dal 13 settembre 2021 di ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti scolastici secondari superiori nella percentuale del 100%, il COTRAB, le Società ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL srl), Trenitalia SpA e i Gestori dei servizi comunali sono tenuti a svolgere i servizi di TPL scolastici di cui ai contratti di servizio in esecuzione e le corse di potenziamento dei servizi, queste ultime così come indicate nei Documenti operativi predisposti dai Prefetti di Matera e di Potenza rispettivamente in data 9 settembre 2021 e 10 settembre 2021, anche nelle more dei provvedimenti di approvazione da parte della Giunta Regionale dei suddetti documenti prefettizi e della conseguente sottoscrizione degli atti contrattuali aggiuntivi d’obbligo. Per l’istituzione di ulteriori corse di potenziamento eventualmente necessarie la Regione di concerto con la Province per i servizi scolastici provinciali e la Regione direttamente per le corse di potenziamento dei servizi esercitati da FAL srl, procedono anche mediante affidamento diretto ed imponendo obblighi di servizio ad operatori economici esterni al Cotrab e a FAL srl, esercenti servizio di trasporto noleggio con conducente di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, sulla base della disponibilità di risorse finanziarie. Tali corse di potenziamento scolastiche saranno progressivamente attivate, sulla base delle disponibilità di mezzi reperibili sul mercato e comunque in base alle effettive necessità riscontrabili dai dati di monitoraggio delle frequentazioni registrate. Tutte le corse sia quelle ordinarie sia quelle di potenziamento devono essere svolte tenendo conto di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi dell’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi;
c) tutti gli altri servizi, devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio attualmente in esecuzione sottoscritti in data 6 settembre 2021, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo dell’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;
d) i potenziamenti dei servizi di TPL devono essere effettuati in modo puntuale e il Cotrab e i Gestori dei servizi procedono all’utilizzo di autobus nella disponibilità delle stesse aziende, ricorrendo in caso di indisponibilità di mezzi immatricolati in servizio pubblico di linea, opportunamente attestata, anche a mezzi adibiti a noleggio.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e dell’Allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché dell’Allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1.09.2021 in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl, per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza e gli operatori economici esercenti servizi di TPL devono obbligatoriamente trasmettere, almeno con cadenza settimanale per il primo mese dall’avvio delle attività didattiche e poi con cadenza mensile alle Province e alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, le frequentazioni registrate sulle corse dei servizi scolastici ordinari da potenziare e sulle relative corse di potenziamento effettuate, con la rendicontazione analitica delle corse potenziate, corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19. La mancata trasmissione dei dati di frequentazione nei termini sopra specificati comporterà il mancato pagamento delle corse e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai contratti in esecuzione, nonché quelle di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte delle Province o della Regione per i servizi di rispettiva competenza, laddove applicabili.
6. In particolare:
- Regione e Province, a seguito del perfezionamento dei provvedimenti deliberativi necessari da parte della Giunta Regionale, procederanno a sottoscrivere con il Cotrab gli atti negoziali aggiuntivi finalizzati alla liquidazione da parte della Regione dei corrispettivi connessi ai medesimi servizi di potenziamento. In ogni caso, nelle more della sottoscrizione degli atti negoziali, il Cotrab garantisce dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza l’effettuazione dei servizi di potenziamento di cui ai documenti operativi prefettizi;
- le Province, coordinandosi con la Regione:
- propongono e organizzano le eventuali variazioni dei programmi di potenziamento di cui ai documenti prefettizi, in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto;
- svolgono i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze alla Regione, in modo da poter apportare modifiche eventualmente necessarie al programma delle corse di potenziamento attivate.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” del DPCM 2 marzo 2021, nonché dell’Allegato all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1.09.2021, potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo dell’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Per i servizi di TPL esercitati su ferro deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei treni pari all’80% dei posti omologati, con l’occupazione prioritaria dei posti a sedere.
8. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all'art. 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e delle risorse di cui all'art 1, comma 816 della Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2020, n. 178 e sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.
9. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico e ferroviario sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio.
10. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo che non superi l’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza Ministro di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dalla Mobilità Sostenibile del 30 agosto 2021 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 13 settembre 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 11 settembre 2021

BARDI