Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 13 settembre 2021, n. 37
Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 13/9/2021 al 31/12/2021.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Richiamate integralmente tutte le disposizioni normative emanate dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19;
Visti in particolare i più recenti:
- decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’articolo 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- l’articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021), adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge n. 19 del 2020»;
- decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare, l’articolo 2;
- l’ordinanza del 30 agosto 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.209 del 01-09-2021);
Preso atto che il suddetto documento denominato “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” - d’ora in poi “Linee Guida”- allegato alla recente ordinanza del 30 agosto 2021, aggiorna e sostituisce quanto disposto tramite l’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, unitamente al correlato allegato tecnico;
Dato atto che l’aggiornamento è stato disposto ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche in relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonché degli ulteriori e più recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia;
Preso atto altresì che l’Ordinanza di cui sopra dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, i servizi di trasporto pubblico devono svolgersi nel rispetto del documento “Linee guida” sopra richiamato, redatto secondo i termini indicati dal Comitato tecnico scientifico (di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021);
Preso atto in particolare delle principali indicazioni disposte in seno alle “Linee Guida” relativamente al settore del TPL su gomma, secondo cui:
- viene riconfermata come fondamentale l’attività dei “Tavoli prefettizi”, istituiti al fine di raccordare efficacemente gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano;
- per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, debbono applicarsi i coefficienti di riempimento ivi previsti, anche in deroga, laddove previsto, all’articolo 31, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
- il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano è consentito in misura non superiore all'80% del numero dei posti riportati nella carta di circolazione dei mezzi: il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale;
Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, sempre ispirando le determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto dell’ordinanza emanata il 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;
Considerata la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid -19”;
Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’art 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l’altro, l’applicazione delle misure della cd “zona bianca” alla Regione Umbria, secondo il documento recante indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica;
Considerata l’esigenza del trasporto pubblico locale in aumento per il prossimo periodo, in ragione soprattutto della riapertura delle attività scolastiche;
Richiamato l’art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, di istituzione del Tavolo Prefettizio di Coordinamento;
Dato atto che il 30 agosto 2021 è stato “riattivato” il predetto tavolo di coordinamento, anche per valutare la proposta avanzata dalle aziende esecutrici del servizio di TPL, volta alla riprogrammazione del piano di esercizio regionale da integrare necessariamente con servizi aggiuntivi rispetto a quanto ordinariamente programmato, al fine di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche;
Dato atto che alla conclusione del suddetto tavolo di coordinamento è stato redatto il documento operativo del piano dei servizi aggiuntivi di supporto al Trasporto Pubblico locale, programmato per servire la attesa domanda di mobilità studentesca, connessa alla ripresa delle attività didattiche in presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
Evidenziato che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all’art. 82, comma 5, lettera b), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all’art. 200, comma 6-bis, del decreto legge n. 34/2020 come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020;
Vista la proposta di riprogrammazione trasmessa dai gestori (Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.), di cui alla nota prot. n. 315/Z4 del 07/09/2021, elaborata in base alle indicazioni impartite dal Tavolo Prefettizio di coordinamento, sopra richiamato;
Ritenuta detta proposta idonea all’azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia e comunque adeguata al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda, per il regolare trasporto degli studenti delle scuole secondarie;
Ritenuto altresì congruo il corrispettivo giornaliero di euro 370,70 per autobus aggiuntivo, così come derivante dalla proposta delle Aziende dettagliata nel Piano finanziario, sempre preventivamente condiviso nell’ambito del Tavolo Prefettizio di coordinamento, come da nota prot. n. 165236 del 08/09/2021;
Dato atto che la Prefettura di Perugia (con nota in data 09/09/2021, prot. n. 93333) e la Prefettura di Terni (con nota in data 10/09/202, prot. n. 46940), hanno comunicato l’adozione del documento operativo sulla base anche della programmazione dei servizi di trasporto aggiuntivi, e relativi costi, definita dalla Regione in accordo con le Società concessionarie del TPL;
 

O R D I N A

Art. 1

1. Dal 13 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale ordinari saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l. e ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per l’effettuazione dei servizi di cui al comma 1, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi, come da previsione normativa ex art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all’art. 200, comma 6-bis, del decreto legge n. 34/2020 come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020); conseguentemente, i mezzi di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente programmati.
3. Il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano è consentito in misura non superiore all'80% del numero dei posti riportati nella carta di circolazione dei mezzi: il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, eventualmente adibiti a trasporto pubblico locale.
4. Il Servizio regionale Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale è incaricato di provvedere a tutti gli atti derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ai fini del formale affidamento dei servizi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007. 
5. I servizi di cui al comma 1, potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio, sulla base di un accurato e continuo monitoraggio, ed anche sospesi tempestivamente nel caso di eventuale nuovo lock-down disposto dalle competenti autorità.
6. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dalla più recente Ordinanza del 30 agosto 2021 e relative “Linee Guida” allegate, disposta dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione, e viene trasmessa a:
• Prefetti di Perugia e Terni;
• Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
• Sindaci della Regione Umbria;
• alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..
2. Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.
3. Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell’andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere necessarie, in ragione di esigenze di mobilità più consistenti, garantendo in ogni caso i servizi minimi essenziali, nel rispetto della domanda e del cosiddetto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Presidente Donatella Tesei

Allegati