Provincia Autonoma Di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 7 settembre 2021, n. 764
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 10.08.2021
B.U.R. 9 settembre 2021, n. 36

 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 699 del 10.08.2021.
Vista l’esigenza di aggiornare le regole vigenti, si ritiene necessario approvare le modifiche all’allegato A indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

Allegato

Modifiche all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 10.08.2021.

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 3 è così sostituito:
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un’attività o evento, e qualora l’iniziativa si svolga con l’organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l’ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone fino ai 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b), c) (limitatamente ai rifugi alpini), d) (limitatamente ai collaboratori e ai partecipanti attivi) ed e), nei quali i test sul posto sono ammessi senza limiti di età.
Per le persone tra i 12 e i 18 anni che non siano in possesso della certificazione di cui al punto 1, l’effettuazione di tale test è obbligatoria.
Le attività e gli eventi sono i seguenti:
a) prove di cori e bande e di altre associazioni culturali, per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
c) pernottamento in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi;
d) eventi organizzati aperti al pubblico - escluse le sagre e feste di paese;
e) l’utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi, salvi i casi in cui la normativa nazionale imponga la presentazione di una certificazione verde;
f) settimane di vacanza estive di gruppi giovani con pernottamento.