Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

 


 

A … omissis…
 

Oggetto: Disciplina della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri di cui alla direttiva 2003/59/CE e s.m., attuata nell’ordinamento nazionale dalla sezione II del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 5 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.

PREMESSE:
Come è noto la disciplina in oggetto è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dalla Direttiva 2003/59, da ultimo dalla direttiva 2018/645, (di seguito DIRETTIVA). Il legislatore nazionale vi ha dato attuazione con la sezione II del decreto legislativo n. 286 del 2005, modificato - tra l’altro - dal dlg. 2 del 2013 per coordinarlo con la nuova disciplina delle patenti di guida introdotta dalla Direttiva 2006/126 e succ. mod. e, da ultimo dal decreto legislativo n. 50 del 2020, recante attuazione della citata direttiva 2018/645.
Infine, le disposizioni di cui all’articolo 14 e 22 del DLG 286 del 2005 sono state di recente modificate dall’articolo 1, comma 5, del DL 10 settembre 2021, n. 121, recante: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
All’esito delle modifiche introdotte dal DLG n. 50 del 2020, che tra l’altro hanno riguardato parziali modifiche ai programmi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si è reso necessario disporre un nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile, DM 311 del 30 luglio 2021, recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”: esso è destinato a sostituire gradualmente, secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, il DM 20 settembre 2013 e succ. mod., afferente alle stesse materie: il DM 311 del 30 luglio 2021 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, quanto alla disciplina posta dal DLG n. 286 del 2005, e succ. mod. ed integrazioni (di seguito DLG 286/2005), di seguito si ritiene opportuno rappresentare solo quelle che costituiscono le novità intervenute su un impianto normativo i cui contenuti, per ampia parte, restano conformi a quanto già ampiamente noto.
Quanto alla disciplina dell’allegato DM 311 del 30 luglio 2021 (di seguito DM 311/21), si fa rinvio ad una circolare specifica di prossima emanazione, intesa a rappresentare le principali novità e la logica alla quale le stesse sono sottese, nonché i conseguenti effetti di tali novità su situazioni particolari che pure erano state disciplinate con le pregresse circolari.


IL DLG 285/2005
Le principali modifiche intervenute nella disciplina del DLG 286 del 2005, al netto quindi di ulteriori che, pur intervenendo sul testo letterale, non innovano sotto un profilo sostanziale la disciplina già nota, riguardano:
2.a) il campo di applicazione (art. 14);
2.b) le deroghe (art. 16);
2.c) le modalità di comprova della qualificazione CQC merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extra SEE, dipendente da un’impresa stabilita in uno Stato membro, ivi compresa l’Italia, o impiegati presso di essa (art. 22, co. 7);
2.d) i contenuti del programma di qualificazione iniziale e di formazione periodica (All. I);
2.e) la previsione della possibilità di erogare una parte della formazione (sia qualificazione iniziale che periodica) con Tecnologie della Informazione e Comunicazione, di seguito T.I.C., come l’e-learning, da disciplinarsi con apposito DM “con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.” (All. I).
Per quanto riguarda i temi di cui ai punti 2.d) e 2.e), di essi si darà conto nella preannunciata circolare che recherà istruzioni applicative del DM 311 del 30 luglio 2021.
2.a) IL CAMPO DI APPLICAZIONE
L’articolo 1, comma 5, lett. a), del DL n. 121 del 2021, ha nuovamente modificato il testo dell’articolo 14 del DLG 286/2005 che quindi oggi recita: “L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.”.
Rispetto al testo vigente all’indomani dell’entrata in vigore del DLG n. 50 del 2020, la nuova modifica - inserendo le parole “adibiti al trasporto di cose e di passeggeri” - ha riallineato la disposizione in commento alle previsioni di cui all’articolo 1 della DIRETTIVA ed allo spirito della stessa, prevedendo che un’attività di guida, svolta su veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria cd. “superiore”, richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose o passeggeri.
Ne deriva che il campo di applicazione OGGETTIVO, ed al netto delle deroghe di cui si dirà più avanti:
- non è più esteso fino a ricomprendere, quasi con automatismo, la mera guida di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE (come previsto dall’articolo 14, come modificato dal DLG n. 50 del 2020): occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un’attività di trasporto. Ne consegue che non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC in commento il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore,
non è qualificabile come “attività di trasporto”;
- non riguarda solo l’attività di trasporto professionale, come era previsto nella precedente formulazione dell’articolo 14 commento precedente al DLG n. 50 del 2020, ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come “attività di trasporto di cose o passeggeri”.
2.b) LE DEROGHE
Ai sensi dell’articolo 16 del DLG 286/2005 restano esclusi dall’ambito di applicazione su delineato, i conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:
- ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, nonché (come da modifica introdotta dal DLG n. 50 del 2020) quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza ed i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. Citando la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato prot. n. 6220 del 04/09/2020, il cui contributo in parte de qua si ritiene valido anche alla luce delle ultime modifiche all’articolo 14 del DLG 286/2005 su esposte, i predetti veicoli (quelli messi a disposizione) “possono essere individuati come veicoli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate dalla norma, a condizione che sia destinato solo alle attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, ecc.".
Si rammenta che in tale casistica di deroga rientrano anche i conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti, così come già rappresentato dalla scrivente DG con nota prot. n. 93685 del 29.10.2009;
- utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio nonché (come da modifica introdotta dal DLG 50 del 2020) quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: (come da modifica introdotta dal DLG 50 del 2020) è stata eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Pertanto, anche in tal caso citando la predetta circolare prot. n. 6220 del 04/09/2020, si conferma che “per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali”: si pensi, ad esempio a “ trasporti eseguiti dalle ONLUS in cui il conducente non svolge l'attività per suoi fini (privati) ma, qualora il trasporto non abbia fini commerciali (senza scopo di lucro), può considerarsi esentato dalla CQC.";
- che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, intendendo come “attività principale" quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo. Sempre citando la predetta circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato prot. n. 6220 del 04/09/2020, si condivide l’utilità di questo criterio per “risolvere quelle casistiche, molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall'impresa con mansione diversa da autista (es operario, magazziniere, ecc.) di fatto, dall'esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.";
- per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non DIE o DE, che non sono menzionati) e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente, come innanzi definita.
Costituiscono deroghe nuove, introdotte dal DLG 50 del 2020, quelle riferibili a:
- conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende;
- conducenti che non offrono servizi di trasporto: ancora ritenendo di condividere in parte de qua quanto già disposto dalla più volte citata circolare prot. n. 6220 del 04/09/2020 “In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto ";
- trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, intendendosi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 in commento, come trasporto occasionale: “il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito"; come trasporto non incidente sulla sicurezza stradale: “il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.";
- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, a meno che la guida rientri nell'attività principale del conducente, come già definita, o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
2.C) LE MODALITÀ DI COMPROVA DELLA QUALIFICAZIONE CQC MERCI DA PARTE DI UN CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO EXTRA UE O EXTRA SEE, DIPENDENTE DA UN’IMPRESA STABILITA IN UNO STATO MEMBRO, IVI COMPRESA L’ITALIA, O IMPIEGATI PRESSO DI ESSA
È noto che l’articolo 22 del DLG 286 del 2005 disciplina le modalità attraverso le quali può essere comprovato l’assolvimento degli obblighi di cui alla disciplina CQC in commento.
Conclusa una fase transitoria (che ha in un primo momento disciplinato il riconoscimento dei diritti acquisiti ed il conseguimento della qualificazione iniziale attraverso il rilascio una CQC card) già con il DLG n. 2 del 2013 il legislatore nazionale ha previsto che tale qualificazione fosse comprovata dai conducenti titolari di patente di guida italiana attraverso la cd. patente-CQC, ovvero, come è noto, una patente nella quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dall’abilitazione CQC posseduta, è apposto il codice unionale "95" seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
Diverse le modalità con le quali deve comprovare l’assolvimento degli obblighi in parola il conducente titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Tale disciplina è stata modificata già dal DLG n. 50 del 2020 e, più di recente, dal citato DL n. 121 del 2021.
Pertanto i predetti soggetti possono comprovare la propria qualificazione iniziale e/o formazione periodica:
- attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l’impresa, per il trasporto di cose e/o di persone;
- per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità;
- per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95". Si sottolinea che la direttiva 2018/645 non solo ha aggiornato il riferimento al regolamento (1072/2009 al posto del precedente 484 del 2002), ma ha anche disposto che: “Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.".
Il legislatore nazionale, al fine di dare attuazione alla predetta previsione, da ultimo con l’articolo 1, comma 5, lett. b), n. 3, punto 3.2, del DL n. 121 del 2021, ha precisato che: “Nel caso in cui l'impresa sia stabilita in Italia, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95"”.
Per completezza di informazione si rammenta che poiché l'obbligo di apporre il codice “95" sull’attestato in parola è stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/645 che è entrata in vigore il 23 maggio 2018, a salvaguardia dei diritti acquisiti la DIRETTIVA dispone che: “Gli attestati di conducente in corso di validità rilasciati dagli Stati membri dell'UE in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dalla direttiva (UE) 2018/645 devono essere riconosciuti validi fino alla data di naturale scadenza.".
È conseguentemente soppressa ogni precedente diversa istruzione già impartita al riguardo.
 

(ing. Pasquale D’Anzi)