Cassazione Penale, Sez. 3, 15 settembre 2021, n. 34103 - Infortunio mortale del dipendente della società appaltatrice. Rischio interferenziale


 

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SEMERARO LUCA Data Udienza: 06/07/2021
 

Fatto

 

1. Con la sentenza del 13 maggio 2016 la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Savona, dichiarò G.B. colpevole del delitto di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) in danno del lavoratore G.G., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
1.1. All'imputato fu contestato, nella sua qualità di Dirigente aziendale della Italiana C. s.r.l., con delega alla sicurezza e salute all'interno dell'azienda, per colpa dovuta ad imprudenza, imperizia o negligenza e comunque con violazione delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare in violazione di plurime specifiche norme di sicurezza, di aver consentito che il lavoratore G.G. (dipendente di una ditta partecipante ad una A.T.I. con capofila la società S. S.p.a.) eseguisse operazioni propedeutiche alla manutenzione della macchina C. n. 2, precisamente la misurazione di un pezzo da sostituire, salendo sulla predetta macchina in un momento di temporaneo stazionamento della stessa, senza incontrare alcun ostacolo o barriera da superare (atteso il libero accesso alle macchine C. dai c.d. piani freddi e dal piano officina), sicché a seguito dell'attivazione dell'attrezzatura da parte del dipendente S., che non poteva avvedersi della sua presenza atteso il campo visivo limitato dalla postazione di guida, il lavoratore rimase schiacciato a ridosso della galleria, riportando lesioni gravissime che lo condussero alla morte (in Cairo Montenotte, il 24 gennaio 2008).
Secondo la Corte di appello di Genova, la Macchina guida C. 2 è una specie di carro che si muove su rotaie ed ha la funzione di convogliare il carbone che fuoriesce incandescente dal forno di distillazione al carro ferroviario che lo trasporta nella postazione di spegnimento. Esso è composto da tre parti: la cabina guida, la parte centrale con attrezzature idrauliche ed una canala per fare uscire il C.; la parte finale costituita da un piano inferiore ed uno superiore aperto.
1.2. Il giorno dei fatti la vittima salì sulla macchina per misurare il frangicoke che, danneggiato, doveva essere sostituito. Per fare tale operazione la vittima entrò sul retro della macchina; salì sul ballatoio superiore e si sedette sulla ringhiera, con le gambe all'esterno e il tronco all'interno. Mentre svolgeva tale attività, l'operatore, seduto nel posto guida senza alcuna visibilità sul retro, mise in movimento la macchina che ripartì; G.G. non fece in tempo a spostarsi e rimase schiacciato tra l'ingresso della galleria e il bordo della macchina.
1.3. Secondo la sentenza del 13 maggio 2016, in punto di posizione dì garanzia, la vittima era dipendente della ditta F.lii Castagneto alla quale era stata appaltata l'attività di manutenzione. La committente (Italiana C.) e per essa l'imputato, avevano la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei macchinari, poiché all'interno dello stabilimento veniva svolta l'attività esternalizzata.
1.4. La Corte di appello di Genova con la sentenza del 13 maggio 2016 rilevò la sussistenza della violazione delle seguenti misure di prevenzione:
- dell'art. 35 del d.lgs. n. 626/1994, in quanto il conduttore della macchina non aveva la visibilità del retro del mezzo, opposto alla cabina di guida, nonostante la pericolosità della zona perché liberamente accessibile in quanto non presenti strumenti di delimitazione od interdizione;
- dell'art. 8, comma 6 ed 8 lett. a), in relazione all'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 547/1955, in quanto non erano state adottate misure dirette ad impedire il libero accesso alla zona pericolosa;
- dell'art. 182, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 547/1955, per non avere predisposto adeguati servizi di controllo della linea di esercizio del mezzo da parte del personale di sorveglianza;
- dell'art. 224 d.P.R. n. 547/1955, per avere omesso di predisporre nelle zone dei c.d. piani freddi che immettevano direttamente nei piani di transito delle macchine guida C., barriere atte ad impedire investim1enti o di predisporre segnalazioni adeguate, considerata la scarsa visibilità per i conduttori.
La violazione di tali norme concretizzò il rischio che miravano a prevenire; pertanto, tali omissioni furono ritenute in legame causale con l'evento morte. La condotta colposa del lavoratore fu ritenuta una mera concausa dell'incidente, non idonea a recidere il legame causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento, considerato che le modalità di manutenzione che determinarono l'incidente erano una prassi aziendale per gli interventi c.d. volanti, secondo quanto dichiarato dal teste A.M..
 2. Avverso la sentenza del 13 maggio 2016 della Corte di appello di Genova propose ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
- la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata laddove la corte di merito, nel riformare la sentenza di primo grado, non avrebbe superato le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per la pronuncia di assoluzione, in particolare quanto all'irrilevanza della presenza di telecamere ed all'omessa predisposizione di strumenti di interdizione all'accesso;
- l'erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove la corte ricondusse la responsabilità dell'imputato alla mera presenza della posizione di garanzia;
- la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta presenza della colpa in capo al ricorrente.
3. La Corte di cassazione, sez. 4., con la sentenza del 04/05/2017 n. 43457, annullò con rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia.
3.1. La Corte di cassazione, dopo aver premesso che in ordine alla dinamica dell'incidente, ricostruito in modo conforme sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, «non vi è alcun contrasto», e confermato la valutazione sulla condotta della vittima, rilevò che:
- sebbene non esplicitamente, nella sentenza di condanna si evidenziò, nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la «Italiana C.», la presenza di rischi interferenziali, dovuti alla concomitante attività di più imprese impegnate nel processo produttivo;
- all'incidente, accaduto il 24 gennaio 2008, si applicava il d.lgs. n. 626/1994 e non il d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro);
- sotto la vigenza del d.lgs. n. 626/1994, in caso di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi - denominato come piano di sicurezza e coordinamento - era posto in capo a tutti i datori di lavoro; quindi, sia al datore di lavoro committente che ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici.
Con l'entrata in vigore dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, l'omessa valutazione del rischio interferenziale è divenuto reato proprio del committente e non può pertanto più essere imputata anche al datore di lavoro appaltatore (cfr. Sez.3, n. 2285 del 14/11/2012, dep.2013, Formentini, Rv. 254836).
«Pertanto, gli obblighi di cooperazione e coordinamento, gravanti a norma dell'art.7 d.lgs. 626 sui datori di lavoro, rappresentano la cifra della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare: l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde, infatti, all'esigenza, avvertita come primaria dal legislatore, di gestire preventivamente tale categoria di rischio (cfr Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267687)».
3.2. Secondo la sez. 4, nella sentenza impugnata, nel riconoscere la causalità della colposa condotta omissiva di G.B., la Corte di appello non fece alcun cenno alle modalità di gestione del rischio interferenziale; non vi era alcuna analisi dei piani di sicurezza e del loro contenuto: tale omissione non consentiva di valutare compiutamente l'ampiezza della titolarità della posizione di garanzia di G.B. ed in particolare la delimitazione dei suoi poteri di gestione del rischio interferenziale.
Rilevata la carenza di motivazione sul punto, la sez. 4 dispose l'annullamento con rinvio della sentenza.

4. Con la sentenza del 8 luglio 2019 la Corte di appello di Genova, nel giudizio di rinvio, ha condannato l'imputato alla pena di 6 mesi di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
5.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., ed il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non dover procedere ad un nuovo esame dei fatti, nonostante l'annullamento con rinvio riguardasse un vizio della motivazione su un motivo ritenuto assorbente. Mancherebbe dunque la motivazione sulla dinamica dell'infortunio e sulla condotta tenuta dalla persona offesa.
5.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ed il vizio di omessa motivazione; nonostante la rilevanza data nella sentenza di annullamento con rinvio all'applicabilità del d.lgs. n. 626/1994 ed alla presenza dei piani di sicurezza, la Corte di appello si sarebbe limitata a osservare che nessun accertamento sarebbe stato svolto nei confronti della S. s.p.a. - capofila dell'Ati alla quale Italiana C. aveva appaltato l'attività di manutenzione meccanica aziendale - e della ditta in cui lavorava la vittima.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto l'irrilevanza del mancato reperimento e della mancata acquisizione del documento di valutazione dei rischi perché a determinare l'evento sarebbe stata la violazione di misure di prevenzione di infortuni strettamente attinenti alla struttura del luogo di lavoro; in tal modo, non si sarebbe conformata al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio e non avrebbe distinto tra la responsabilità del committente e dell'appaltatore.
Nel richiamare l'applicazione dei principi espressi da Sez. 4, n.15081 del 08/04/2010, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la Italiana C. s.r.l. non si sarebbe ingerita nell'attività lavorativa delle società appaltatrici e che il pericolo di un evento analogo a quello verificatosi non era percepibile dall'impresa committente, essendo dovuto ad un comportamento quanto meno imprudente del lavoratore.
La sentenza si sarebbe dilungata sull'omessa redazione del documento di valutazione del rischio interferenziale da parte di Italiana C. s.r.l., non addebitabile al ricorrente che non ha la qualifica di datore di lavoro, senza affrontare il tema del riparto della responsabilità tra committente e appaltatore; né avrebbe valutato che la committente elaborò e divulgò procedure di sicurezza affinché gli interventi di manutenzione avvenissero su macchine o impianti fermi. Secondo il ricorrente, la violazione della regola che vietava interventi su macchinari in movimento sarebbe avvenuta unicamente per il difetto di vigilanza sulla condotta del lavoratore, e ciò concretizzerebbe un'omissione rimproverabile alla sola impresa appaltatrice.
5.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 589 e 43 cod. pen. ed il vizio della motivazione sull'elemento soggettivo della colpa.
La Corte di appello non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione rafforzata quanto all'omessa collocazione di telecamere ed alla mancanza di forme di interdizione all'accesso ai binari della macchina, in quanto rispetto alle argomentazioni della sentenza di assoluzione di primo grado, riportate nel ricorso, si sarebbe limitata ad una ricostruzione alternativa, senza il confronto puntuale con la motivazione della sentenza di assoluzione, in particolare quanto alla concreta visibilità solo quando si sarebbe azionato il macchinario per metterlo in movimento. Sull'omessa interdizione all'accesso ai binari della macchina la motivazione sarebbe apodittica e non avrebbe superato l'argomento indicato dal Tribunale di Savona e dal teste B. sull'inesigibilità di tali forme di interdizione e sull'efficacia ad impedire ad un tecnico esperto come la vittima a salire sulla macchina.
La sentenza impugnata non avrebbe dimostrato perché l'adozione delle misure da lei indicate avrebbe impedito l'evento.
I fattori di pericolo, invece, sarebbero stati adeguatamente governati dalla committente mediante la procedura di lockout-tagout.
Poiché il comportamento alternativo lecito non avrebbe evitato l'infortunio, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una violazione di legge quanto alla sussistenza della colpa e del nesso di causalità.
Il vizio della motivazione riguarderebbe poi anche le considerazioni sul ballatoio superiore e l'accesso ad esso.
In punto di diritto, la Corte di appello avrebbe violato i principi della giurisprudenza sull'obbligo di motivazione rafforzata nel caso del ribaltamento della sentenza di assoluzione, dell'illegittimità di una mera ricostruzione alternativa del fatto.
Secondo il ricorrente, altro vizio della motivazione deriverebbe dalla mancanza di una pur minima verifica della documentazione di pianificazione e gestione della sicurezza dell'imprese alle cui dipendenze era la vittima al fine di verificare la gestione del rischio interferenziale oggetto della sentenza di annullamento con rinvio.
5.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 589 e 43 cod. pen. e di omessa ed illogicità della motivazione, sempre relativa alla colpa, in particolare sull'esistenza di una prassi di interventi mentre la macchina stava scaricando il carbone, smentita dai testi (OMISSIS, udienza del 20 gennaio 2011), e valutando solo parzialmente la deposizione del teste A.M. sulle operazioni semplici eseguite quando la macchina era ferma ma in esercizio ma non sulla parte superiore della macchina.
La Corte di appello avrebbe travisato tali testimonianze.
Ritiene il ricorrente che gravasse esclusivamente sul datore di lavoro della società appaltatrice controllare l'operato dei propri dipendenti, ed una corretta vigilanza, non attuata, avrebbe impedito l'evento; invece, la condanna è intervenuta nei confronti del delegato alla sicurezza dell'impresa committente, che non era obbligato ad impedire comportamenti anomali o imprudenti del dipendente di altro datore di lavoro.
Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di responsabilità del committente che non sarebbe stata applicata dalla Corte territoriale.
5.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio della motivazione sull'attendibilità della testimonianza dell'ispettore B., non avendo tenuto conto la Corte territoriale delle condanne per concussione e dell'assenza di accertamenti nei confronti della S. s.p.a. e della F.lli Officine Castagneto da cui è conseguita l'impossibilità di stabilire se il datore di lavoro della vittima avesse elaborato il documento di valutazione dei rischi, ed analizzarlo come richiesto dalla Corte di cassazione.

 

Diritto



1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., ed il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non dover procedere ad un nuovo esame dei fatti, è infondato.
1.1. Con la sentenza di annullamento con rinvio la Corte di cassazione, sez. 4, ha ritenuto che la dinamica dell'incidente fosse stata ricostruita in modo conforme sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, senza alcun contrasto e che il punto dovesse ritenersi incontestato: con la sentenza impugnata la Corte di appello ha ribadito quanto affermato dalla sentenza di annullamento con rinvio. L'assenza di contestazione concerne solo la dinamica dell'incidente, descritta in precedenza al punto 1.2. del «ritenuto in fatto».
1.2. La decisione della Corte territoriale è del tutto corretta perché la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (così Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01).
Per altro, con il ricorso non si propongono specifiche deduzioni sulla dinamica dell'incidente e ciò conferma la correttezza della decisione impugnata sulla non contestazione sul punto.
1.3. In ogni caso, dalla sentenza impugnata (pag. 6) risulta che la Corte di appello ha rinnovato l'istruttoria ed escusso il teste Corrado B. anche sulla dinamica dell'incidente; la ricostruzione effettuata nel giudizio di rinvio è risultata del tutto coerente con quella operata dal Tribunale di Savona e dalla Corte di appello di Genova con la sentenza del 13 maggio 2016.

2. Il secondo motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto individuati dalla Sez. 4.
2.1. La sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio si fonda: sulla presenza, nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la «Italiana C.», di rischi interferenziali, dovuti alla concomitante attività di più imprese impegnate nel processo produttivo; sull'applicabilità del d.lgs. n. 626/1994; sulla sussistenza, sotto la vigenza del d.lgs. n. 626/1994, in caso di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, dell'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi - denominato come piano di sicurezza e coordinamento - in capo a tutti i datori di lavoro, della committente e delle imprese appaltatrici.
2.2. La Corte di appello ha confermato, in punto di fatto, l'esistenza dei rischi interferenziali, dovuti alla concomitante attività di più imprese impegnate nel processo produttivo. La committente «Italiana C.», di cui il ricorrente è il delegato alla sicurezza ed alla salute dell'azienda, già di per sé svolgeva un'attività pericolosa, posto che, secondo la descrizione che emerge dalle sentenze di merito, la Macchina guida C. 2 è una specie di carro che si muove su rotaie ed ha la funzione di convogliare il carbone che fuoriesce incandescente dal forno di distillazione al carro ferroviario che lo trasporta nella postazione di spegnimento. La committente appaltò l'attività di manutenzione meccanica aziendale alla S. s.p.a., capofila dell'Ati, di cui faceva parte anche la ditta F.lli Castagneto di cui la vittima era dipendente. Dalle sentenze di merito risulta che l'attività dei lavoratori della committente e della appaltatrice, in relazione ai lavori di manutenzione della macchina, avveniva contestualmente.
Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 - 01, ha affermato il principio per cui il concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 (ora art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - in quanto la ratio della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse.
2.3. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la posizione di garanzia nascesse, oltre che dalla delega alla sicurezza e salute dei lavoratori, dall'esistenza dei rischi interferenziali, come per altro indicato anche nella sentenza di annullamento con rinvio, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 - 01, in motivazione), la ratio di tale! norma è sia quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro; sia quella di far sì che il datore di lavoro organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. Dunque, può affermarsi che l'art. 7 impone specifici obblighi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nel caso di rischi interferenziali.
2.4. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha svolto un attento esame della situazione di fatto perché, oltre a rilevare l'esistenza dei rischi interferenziali, ha esaminato proprio la concreta dinamica del sinistro ed ha fondato la decisione sugli ulteriori elementi di fatto emersi nel processo.
La Sez. 4, con la sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto esistente un vizio della motivazione perché la Corte di appello, nel riconoscere la causalità della colposa condotta omissiva di G.B., non fece alcun cenno alle modalità di gestione del rischio interferenziale; non era stata effettuata alcuna analisi dei piani di sicurezza e del loro contenuto. L'omessa valutazione delle modalità di gestione del rischio interferenziale, dei piani di sicurezza non consentiva di valutare compiutamente l'ampiezza della titolarità della posizione di garanzia di G.B. ed in particolare la delimitazione dei suoi poteri di gestione del rischio interferenziale.
La Corte di appello di Genova ha rinnovato l'istruttoria, procedendo ad ulteriori accertamenti in fatto, per seguire le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio. La Corte territoriale ha così accertato da un lato che la committente non elaborò il piano di sicurezza e che nessun accertamento fu effettuato sulla capofila e sulla ditta presso cui lavorava la vittima.
2.5. La Corte territoriale ha poi distinto i profili di responsabilità della committente, attraverso la posizione del delegato alla sicurezza, e quelli della appaltatrice in base a due elementi di valutazione, fondati sui principi enucleati dalla giurisprudenza.
Il primo concerne l'irrilevanza dell'omessa redazione dei piani di sicurezza e coordinamento da parte della appaltatrice e della ditta di cui era dipendente la vittima, per effetto del principio del concorso di cause nella causalità omissiva, e posto che è preclusa ogni valutazione sulla rilevanza causale esclusiva della condotta colposa della vittima.
Il secondo, non oggetto di valutazione negativa da parte della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, concerne l'analisi del luogo in cui si è verificato il fatto, di proprietà esclusiva della committente, le modalità con cui si doveva svolgere l'attività di manutenzione, che doveva avvenire sulla macchina della committente, le procedure predisposte dalla sola committente per effettuare gli interventi sulla macchina.
In base a tali elementi di fatto la Corte di appello ha ritenuto che, nel caso concreto, l'unico soggetto responsabile per la sicurezza di tutti i dipendenti fosse la committente; in tal modo ha applicato correttamente i principi di diritto riportati in sentenza espressi da Sez. 4, n. 12876 del 08/02/2019, Buonapane, Rv. 275649.
2.6. Non può poi condividersi la tesi del ricorrente, esposta anche nel quarto motivo, per cui l'evento sarebbe avvenuto unicamente per il difetto di vigilanza sulla condotta del lavoratore, con un'omissione rimproverabile alla sola impresa appaltatrice.
Sul punto la Corte di appello ha rilevato che le attività di manutenzione si svolgevano in un'area comune all'attività lavorativa della committente e che di conseguenza i rischi derivanti dall'organizzazione logistica degli ambienti di lavoro si estendevano a tutti i dipendenti che operavano mentre erano in esercizio le macchine guida-coke.; che all'altezza del piano freddo ove era collocata l'officina meccanica era previsto il passaggio di consegne tra i conduttori delle macchine: tale zona era utilizzata indistintamente da tutti i lavoratori; inoltre, la zona binaria lungo la quale si era avventurata la vittima per raggiungere la macchina era percorsa indistintamente dal personale.
Risulta altresì dalla motivazione della sentenza, ed a ciò si fa riferimento anche il ricorso, che le modalità di intervento manutentivo delle macchine erano state disciplinate esclusivamente dalla C., attraverso la predisposizione di procedure sugli interventi da effettuare sulle macchine operatrici, nel luogo di esclusiva disponibilità della committente.
2.8. Pertanto, deve ritenersi che anche il delegato alla sicurezza e salute dei lavoratori avesse l'obbligo di vigilanza perché l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, seconda parte, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei «rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine; così Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005, Mogliani, Rv. 231658 - 01, per cui non può quindi considerarsi come rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato con l'impedire lo stazionamento di persone nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa (nella specie, escavatore munito di benna) essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze.
2.9. Il comportamento della vittima non può definirsi abnorme e neanche imprevedibile poiché l'attività di manutenzione che il lavoratore stava svolgendo prima dell'incidente mortale, anche se imprudente, non è risultata eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito dell'attività di manutenzione (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 - dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313). Il lavoratore stata eseguendo la sostituzione di un pezzo danneggiato della macchina.

3. Il terzo motivo è infondato.
3.1. Il ricorso, quanto alla sussistenza della colpa, opera una lettura parziale della motivazione della sentenza mentre la Corte di appello, in adempimento della sentenza di annullamento con rinvio, ha verificato, nel riconoscere la causalità della colposa condotta omissiva di G.B., le modalità di gestione del rischio interferenziale ed ha proceduto all'analisi dei piani di sicurezza e del loro contenuto.
3.2. La Corte territoriale è infatti partita dalla constatazione che la committente non aveva proceduto alla elaborazione di un documento contenente un'adeguata valutazione dei rischi connessi alle aree di lavoro, al passaggio, al transito ed allo stazionamento delle macchine C., dei cd. piani freddi, nonostante la natura dei rischi per tutti i lavoratori, la proprietà esclusiva dei luoghi e l'organizzazione logistica delle attività di lavoro; che la committente non aveva elaborato, ex art. 7, comma 3, d.lgs. 626/1994, uno specifico documento unico di valutazione dei rischi derivanti dallo specifico ambito lavorativo dell'area di lavoro, per la compresenza dei lavoratori della committente e degli addetti alla manutenzione delle macchine (fra cui la vittima), anche lungo le loro linee di esercizio.
Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che il documento di valutazione dei rischi esistente fosse carente ed incompleto in relazione a quelli interferenziali, fosse privo di indicazioni relative ai rischi derivanti dall'attività contestuale svolta dai lavoratori della committente e degli altri dipendenti esterni addetti alla manutenzione, salvo un riferimento generico al compito di coordinare e controllare gli interventi manutentivi; che nell'incontro del 18 maggio 2005, a cui non partecipò il datore di lavoro della vittima, non furono fornite indicazioni sull'individuazione dei luoghi pericolosi, delle attrezzature di lavoro pericolose, dell'introduzione all'interno di parti pericolose delle macchine in esercizio.
Solo dopo l'incidente fu elaborato il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
3.3. Dunque, dall'analisi delle modalità di gestione del rischio interferenziale risulta che non furono adempiuti gli obblighi di cui all'art. 7 d.lgs. 626/1994, finalizzati, come prima indicato, alla tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nel caso di rischi interferenziali.
La Corte di appello ha ritenuto che l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ex art. 4 d.lgs. 626/1994 sia imposto al datore di lavoro; ciò, può aggiungersi, perché l'art. 1, comma 4-ter, d.lgs. 626/1994, prevede che sia un atto non delegabile.
Deve però rilevarsi che l'art. 1, comma 4-ter, d.lgs. 626/1994 non fa riferimento all'art. 7, sicché può affermarsi che gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dall'art. 7 siano delegabili, con conseguenti effetti non solo sulla posizione di garanzia, ma anche sulla sussistenza della colpa per l'inadempimento degli obblighi ivi previsti, tutti finalizzati, come già indicato, alla tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di soggetti appartenenti ad imprese diverse sullo stesso luogo di lavoro.
3.4. In ogni caso, tenuto conto della ratio dell'art. 7 e delle finalità della norma, va ribadito il principio richiamato dalla Corte territoriale per cui in tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell'esistenza di un rischio impone loro, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 263726 - 01).

3.5. È manifestamente infondato il motivo nella parte in cui deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di assoluzione di primo grado quanto all'omessa collocazione di telecamere ed alla mancanza di forme di interdizione all'accesso ai binari della macchina: tale confronto è avvenuto esplicitamente nelle pagine 12 e ss. della sentenza e si è fondata anche sugli elementi di fatto acquisiti nella rinnovazione dell'istruzione ex art. 603 cod. proc. pen., quindi su nuove circostanze di fatto.
Proprio in tali pagine la Corte di appello ha motivato sul perché l'adozione delle misure indicate a pagine 12 avrebbero impedito l'evento, per effetto della preclusione dell'accesso al ballatoio superiore, e delle visibilità, anche in relazione alla posizione del conducente della macchina C..
Le argomentazioni difensive, che richiamano quelle della sentenza di assoluzione anche quanto alla efficacia delle misure, sono state tutte valutate e ad esse è stata data adeguata risposta.
3.6. Risulta verificata anche la procedura codificata dalla committente per gli interventi di manutenzione sulle macchine operatrici, sicché il dedotto vizio della motivazione è insussistente.
3.7. Va infine osservato che si contesta solo l'illogicità della motivazione, laddove il vizio sussiste solo se il ricorrente dimostri che la motivazione sia manifestamente illogica. Il ricorso non dimostra che l'illogicità sia manifesta e propone solo una lettura alternativa del fatto.

4. Il quarto motivo, nella sua prima parte, è manifestamente infondato.
4.1. Non sussiste il travisamento della testimonianza di A.M., sulla prassi di eseguire gli interventi mentre la macchina stava caricando il carbone, poiché la Corte di appello ha riportato in corsivo il testo valutato.
Si ha il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante - il teste ha detto rosso il giudice ha scritto bianco - e non il significato della dichiarazione (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207: «Si postula dunque correttamente la verifica di conformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova»).
Il ricorso fa poi riferimento ad altre prove testimoniali senza trascriverle o allegarle, chiamando la Corte ad un'attività di merito di lettura e valutazione di prove testimoniali, non ammissibile in sede di legittimità.
La sentenza, sul punto, si fonda poi anche sulla testimonianza del teste Scarone, non specificamente contestata con il ricorso per cassazione.

5. Il quinto motivo è infondato: secondo il ricorrente, la motivazione sull'attendibilità della testimonianza dell'ispettore Corrado B. sarebbe assolutamente carente e manifestamente illogica.
5.1. Il vizio di mancanza di motivazione è del tutto insussistente avendo la Corte territoriale dedicato all'attendibilità del teste Corrado B. un intero capoverso della sentenza, nelle pagine 15 e 16.
5.2. Contrariamente poi a quanto si rappresenta nel ricorso, la Corte territoriale ha esplicitamente valutato che il teste ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. il processo a suo carico per più episodi di concussione commessi nella sua qualità di ispettore della Usl 2 di Savona.
Il collegamento tra tali condanne e l'assenza di accertamenti nei confronti della S. s.p.a. e della F.lli Officine Castagneto è una mera ipotesi difensiva mentre la motivazione della sentenza si fonda proprio sull'assenza di collegamenti tra i fatti oggetto delle condanne e le indagini sulla morte di G.G..
Irrilevante ai fini della decisione del motivo è la constatazione sulla mancata nuova escussione del teste Ing. Cirio, non incidendo sulla valutazione dell'attendibilità della testimonianza del teste Corrado B..

6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.
 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/07/2021