Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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Protocollo per la gestione delle notizie di reato e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato in materia antiinfortunistica
 

OBIETTIVI

Il presente Protocollo si propone di definire procedure omogenee sul territorio del Circondario del Tribunale di Bari per la gestione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e della Direzione Regionale dell’INAIL - per quanto di rispettiva competenza - delle notizie di reato relative a:
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art. 590, commi 2, 3, 5 e 6, c.p.)
- illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septies D.Lvo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
In particolare il presente Protocollo si propone di definire le modalità di conduzione delle indagini al fine di assicurare una conduzione omogenea delle stesse su tutto il detto territorio e di ottimizzare le risorse disponibili.

1 - ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIE
Per assicurare maggiore efficienza e rapidità all'azione giudiziaria penale si ritiene essenziale una preventiva selezione della ingente mole di notizie che attualmente pervengono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale da organi diversi, senza alcun coordinamento tra loro. A tal fine si stabilisce che i flussi informativi avranno come unici destinatari i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) presso la ASL BA che cureranno una prima selezione delle notizie, secondo la gravità dell'infortunio e della malattia professionale, seguendo le seguenti direttive:
- La Procura della Repubblica darà indicazioni a tutti i Servizi e agli organi di polizia giudiziaria affinché, ricevuta notizia relativa ad infortunio o a malattia professionale, ne informino tempestivamente gli SPESAL territorialmente competenti, fermo restando l'obbligo, nei casi di decesso da infortunio e di infortunio con prognosi riservata, della immediata comunicazione anche al magistrato del pubblico ministero in servizio di turno esterno.
- La Direzione Generale ASL BA darà disposizioni al Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.)- 118 e alle strutture pubbliche di Pronto Soccorso presenti sul territorio dell'obbligo di trasmettere tempestivamente agli SPESAL notizia di tutti i casi di intervento su pazienti vittime di infortuni sul lavoro.
- La Direzione Generale ASL BA adotterà inoltre ogni utile iniziativa per rendere sistematicamente operativo l'obbligo di referto da parte del personale sanitario diverso da quello innanzi detto, dipendente dall'azienda, in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; tale referto andrà trasmesso direttamente allo SPESAL territorialmente competente. Richiamerà, altresì, i medici che intervengano per constatare il decesso all'obbligo di redigere il referto in tutti i casi in cui la morte sia presumibilmente riconducibile a causa lavorativa (e ciò anche in caso di preesistente referto per lesioni colpose). In questi casi il referto dovrà essere inviato senza ritardo allo SPESAL territorialmente competente ed alla Procura presso il Tribunale di Bari per consentire al magistrato di attivare le indagini preliminari per il delitto di omicidio colposo e, ove lo ritenga, di ordinare l'autopsia.
- Lo SPESAL quando venga a conoscenza del decesso di un lavoratore connesso a causa lavorativa in relazione alla quale erano già state disposte indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per il reato di lesioni colpose ne darà immediata informazione a quell’Ufficio inquirente.
- Le unità operative territoriali dell’INAIL, nel quadro e nel rispetto delle disposizioni eventualmente date a livello centrale, trasmetteranno con rapidità agli SPESAL tutte le informazioni relative ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali con prognosi (nel momento in cui l'INAIL ne acquisisce la notizia) superiore ai 40 giorni ovvero con prognosi iniziale superiore a 30 giorni (nel momento in cui l'INAIL ne acquisisce la notizia) ma per i quali è prevedibile una estensione a 40 giorni o più, ovvero, ancora, comportanti (nel momento in cui l'INAIL ne acquisisce la notizia) un'invalidità permanente. A tal fine invieranno, per via informatica mediante PEC, i referti di accertato infortunio sul lavoro o di accertata malattia professionale contenenti indicazioni dettagliate della presumibile data di verificazione dell’infortunio o di insorgenza della malattia, del datore di lavoro nonché dell'eventuale avvenuta definizione della percentuale di invalidità derivante dall’infortunio (se non inferiore al 6%) o dalla malattia professionale (se non inferiore al 6%) con indicazione dell'entità.
La documentazione che l'INAIL dovrà trasmettere sarà preventivamente concordata con definizione anche dei contenuti e della modulistica da utilizzare.
- La Procura della Repubblica di Bari, quando venga esercitata l'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, in conformità all’art. 61 D.Lvo 9.4.2008, n. 81 ne darà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

2 - INFORTUNI SUL LAVORO
2.1 Selezione delle notizie di infortunio
In tutti i casi in cui pervenga agli SPESAL notizia di infortunio sul lavoro, il Servizio territorialmente competente procederà in primis alla valutazione della stessa.
Alla valutazione potrà conseguire uno dei tre seguenti esiti.
1) Trasmissione immediata degli atti alla Procura della Repubblica
L' ipotesi si verifica in due casi:
a) decesso a seguito di infortunio sul lavoro;
b) notizia di infortunio molto risalente nel tempo.
In entrambi i casi l'indagine deve essere condotta direttamente dalla Procura della Repubblica e pertanto lo SPESAL trasmetterà immediatamente tutti gli atti in suo possesso al pubblico ministero e provvederà, secondo le direttive in allegato, anche all’immediata comunicazione della notizia di reato in forma orale al pubblico ministero e al compimento degli atti urgenti.
Si rinvia - quanto all’iscrizione dell’annotazione preliminare a mezzo nel Portale delle Notizie di Reato (NdR) e al caricamento in formato PDF nel medesimo Portale del file relativo al documento principale (es. informativa di reato e relativi allegati di modeste dimensioni) e, successivamente, di altri atti /documenti connessi o collegati al documento principale - alle Istruzioni operative alle Forze di polizia fornite dalla Procura della Repubblica di Bari con l’allegato provvedimento prot. n. 10447 del 12.12.2019.
2) Casi in cui sarà avviata inchiesta per infortunio
In ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, commi 2, 3, 5 e 6, c.p.) gli SPESAL, ove non ricorrano i casi di cui al precedente punto 1), lett. b) e di cui seguente punto 3), avvieranno l'attività di indagine di iniziativa. Nell’ipotesi (non procedibile di ufficio) in cui la prognosi della malattia derivante dalle lesioni commesse con la violazione sopra menzionata sia superiore ai 30 ma non ai 40 giorni, i Servizi seguiranno comunque l’evoluzione del caso e, ove il periodo di malattia dovesse superare i 40 giorni, avvieranno l’attività di indagine di iniziativa.
3) Casi in cui non si farà luogo ad apertura di indagini preliminari
Non saranno oggetto di indagine da parte degli SPESAL:
- Gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui si ravvisi una responsabilità di terzi (per esempio: lavori di edilizia con pluralità di contratti, appalti, casi in cui sia ipotizzabile la responsabilità del costruttore di macchinari);
- Gli infortuni in itinere e quelli stradali, in cui le indagini vanno affidate ad altri organi;
- Gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l’attività di apprendimento in aula o in palestra, ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori con l'utilizzo di particolare strumentazione;
- Gli infortuni che, in base alle informazioni disponibili, risultino occorsi per causa accidentale;
- Gli infortuni avvenuti in ambito domestico.
In tali ipotesi i Servizi dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica solo qualora siano state compiute attività di Polizia Giudiziaria (assicurazione delle fonti di prova, assunzione di sommarie informazioni testimoniali, redazione di annotazioni di servizio ex art. 357 co. 1 c.p.p. e 115 disp. att. c.p.p., ecc. ...); la comunicazione, tuttavia, sarà molto sintetica e dovrà essere incentrata sulle motivazioni della inutilità dell’avvio di indagini preliminari.
 

2.2 Modalità da seguire per lo svolgimento dell'inchiesta per l’infortunio
I Servizi orienteranno la propria azione in fase preliminare sulla scorta della documentazione pervenuta (referti, certificati INAIL, denunce di infortunio, comunicazione INAIL comprensiva di documentazione allegata da cui si evinca il raggiungimento dei giorni di malattia necessari per la procedibilità d'ufficio, ecc.).
Si atterranno comunque alle direttive impartite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari allegate al presente protocollo per costituire parte integrante del medesimo.
 

2.3 Conclusione dell'indagine
a) Qualora avviate le prime indagini emergano circostanze suscettibili di escludere la sussistenza di responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti (dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc.) lo SPESAL potrà decidere di non proseguire oltre negli accertamenti¹. In tali casi i Servizi trasmetteranno comunque alla Procura della Repubblica una breve relazione contenente le risultanze delle verifiche operate e gli elementi necessari per decidere in ordine alla sussistenza o meno dei reati ipotizzabili.
In via esemplificativa, possono considerarsi casi di infortunio non legati alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro quelli che si sostanzino in:
- distorsioni ed altre lesioni traumatiche determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, non legate ad anomalie delle superfici di transito;
- lesioni conseguite a condotte dell’infortunato consistite nell’urto accidentale di spigoli, arredi, infissi, materiali, eccetera;
- distorsioni e lesioni muscolari conseguite, in assenza di movimentazione di pesi, a movimento scoordinato dell’infortunato;
- lesioni determinate da circostanze in cui il lavoratore subisca l'infortunio con utensili manuali in parti del corpo per le quali non è prevista dalla normativa la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.
b) Qualora dalle indagini e/o dai referti medici dovessero invece emergere profili di possibile omissione di cautele contro gli infortuni e dunque la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, l'inchiesta sarà portata a conclusione.
In via esemplificativa, deve avviarsi e portarsi a conclusione l'inchiesta nei casi di infortunio conseguente a:
- caduta dall’alto;
- caduta in profondità;
- caduta in piano in presenza di ostacoli o materiali;
- intossicazione per ingestione o inalazione;
- folgorazione;
- investimento o schiacciamento da macchine semoventi;
- investimento o schiacciamento da caduta di materiali;
- esplosioni e incendi;
- contatto con agenti chimici, fisici e biologici;
- sollevamento o spostamento di pesi.
- ecc.
Di regola, gli SPESAL ultimeranno l’inchiesta per infortunio nel termine massimo di 120 gg. entro il quale provvederanno a trasmettere gli atti di indagine ed il loro esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Eventuali proroghe di indagine potranno essere concesse se, entro tale termine, sarà avanzata motivata richiesta specificando le esigenze del caso.
L'informativa conclusiva dovrà, tra l'altro, indicare:
- Organigramma della sicurezza aziendale e/o di cantiere comprendente le seguenti figure:
- il datore di lavoro secondo la nozione datane dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lvo 9.4.2008, n. 81;
- il dirigente secondo la nozione datane dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lvo 9.4.2008, n. 81;
- il preposto secondo la nozione datane dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lvo 9.4.2008, n. 81;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione secondo la nozione datane dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lvo 9.4.2008, n. 81, e l’articolazione del relativo servizio;
- l’addetto al servizio di prevenzione e protezione secondo la nozione datane dall’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lvo 9.4.2008, n. 81;
- la ricostruzione della dinamica dell'evento infortunistico completo di rilievi tecnici, video e/o fotografici;
- i reati accertati nel caso di specie;
- l'eventuale violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro riscontrata durante le indagini con la precisa indicazione delle norme la cui violazione è risultata essere in relazione causale con l'evento infortunistico in questione;
- la ricostruzione del possibile nesso causale;
- gli elementi indicativi delle responsabilità dei singoli soggetti e le ragioni della riferibilità della condotta a ciascun soggetto;
- l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell’art. 25 septies D.Lvo 8.6.2001, n. 231 e s.m.i., con i dettagli esplicitati nella sezione di questo Protocollo dedicato a questo specifico aspetto, cui pertanto si fa rinvio;
- le motivazioni dell'eventuale impossibilità di individuare responsabilità in relazione all'evento;
- l'eventuale attivazione della procedura sanzionatoria di cui agli artt. 19 e seguenti del D.L.vo 19.12.1994, n. 758 per i reati connessi all’evento infortunistico.
In relazione ai reati contravvenzionali accertati non riconducibili all'infortunio verrà attivato il procedimento previsto di cui agli artt. 19 e seguenti D.Lvo 19.12.1994, n. 758 con deposito della notizia di reato presso l’Ufficio Notizie di Reato della Procura della Repubblica e dei seguiti presso l’Ufficio Pronta Definizione (U.P.D.) della medesima Procura.

3-MALATTIE PROFESSIONALI
3.1 Selezione delle notizie relative a malattie professionali

Tutte le notizie relative alle malattie professionali provenienti da INAIL, presidi ospedalieri, medici del Servizio Sanitario Nazionale e “medici competenti” (art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 9.4.2008, n. 81) dovranno confluire presso gli SPESAL territorialmente competenti.
I Servizi, ricevute le notizie, cureranno una prima selezione distinguendo le notizie da trasmettere immediatamente alla Procura della Repubblica da quelle da trasmettere solo all'esito delle indagini, eventualmente per la sola iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto R.G. Mod. 45) come precisato al seguente punto 2).
1) Trasmissione immediata della notizia alla Procura della Repubblica
Rientrano in tale ipotesi i casi di malattia professionale da cui sia derivata la morte del lavoratore.
Le relative indagini saranno dirette dal P.M. titolare del procedimento che valuterà tempi e modalità di svolgimento, compresa la necessità di ordinare l’autopsia.
2) Casi in cui non si farà luogo ad apertura di indagine
Non saranno oggetto di indagine da parte degli SPESAL le notizie relative a:
a) malattie prive di adeguata definizione diagnostica e/o per le quali, sulla base delle conoscenze scientifiche e senza necessità di ulteriori indagini, si possa escludere il nesso eziologico con l’esposizione del lavoratore al rischio professionale;
b) malattie cronico-degenerative segnalate in età avanzata (> 55 anni) che sulla base delle evenienze scientifiche abbiano avuto origine nei processi di fisiologica senescenza e/o per le quali in base alle mansioni svolte possa escludersi un ruolo anche solo concausale delle mansioni medesime nella loro determinazione;
c) malattie che, pur in presenza di un nesso eziologico plausibile o accertato dall’INAIL, già ad una prima valutazione documentale (documentazione allegata alla segnalazione, estratto previdenziale INPS del lavoratore, documentazione disponibile agli atti del Servizio) riguardino titolare di impresa/lavoratore autonomo, oppure conseguano a esposizione in epoca remota e/o in aziende note per essere cessate da tempo (con conseguente impossibilità di recuperare la documentazione necessaria) e/o in azienda i cui responsabili siano stati precedentemente indagati per la medesima patologia senza individuazione di ipotesi di reato.
Nelle sopra indicate ipotesi, ferma restando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e impregiudicata la differente successiva valutazione da parte del magistrato, si procederà ad iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45); nella sintetica segnalazione dovrà essere adeguatamente evidenziato, in ogni caso, il motivo per il quale appare inopportuno l’avvio di formali indagini preliminari.
3) Avvio degli accertamenti relativi ai casi di malattie professionali
Nei casi diversi da quelli indicati al precedente n. 2) gli SPESAL avvieranno l'inchiesta per malattia professionale a mezzo di medico del lavoro con qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria che potrà avvalersi, ove necessario, di altre figure professionali facenti parte dell'ASL di appartenenza quali tecnici della prevenzione, epidemiologi, specialisti in igiene industriale, medici specialisti della patologia evidenziata.


3.2 Criteri di priorità nella trattazione delle inchieste per malattia professionale:
I criteri per individuare le priorità di intervento degli SPESAL BA sono indicati nei seguenti:
*gravità delle lesioni.
Si darà priorità ai:
- casi di esito mortale della malattia professionale;
- casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori;
- casi di perdita di un senso o di un arto, di mutilazione che renda l’arto inservibile, di perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero di perdita e grave difformità della favella;
- casi di inabilità assoluta al lavoro di durata superiore ai 40 gg;
- casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo con invalidità riconosciuta dall'INAIL non inferiore al 6%;
All'interno delle ipotesi sopra indicate sarà seguito, a sua volta, il seguente ordine di priorità:
1) malattia professionale prevista dalla lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T. U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.M. 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modifiche e integrazioni.
2) malattia professionale prevista dalla lista II (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) del D.M. di cui sopra.
3) malattia professionale prevista dalla lista III (malattie la cui origine lavorativa è possibile) del D.M. di cui sopra.
*valenza preventiva dell'intervento.
Si avrà, altresì, cura di valutare la:
- possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in contesti similari;
- possibilità di avviare, a seguito delle indagini, interventi mirati di prevenzione;
- esistenza di eventi sentinella per patologie attuali (per esempio casi di malattia professionale in lavorazioni apparentemente non correlate);
- esistenza di luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili;
- possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati.
* contesto epidemiologico,
All'interno delle ipotesi sopra indicate sarà data priorità quando risulti:
- che nella medesima azienda si sono verificati più casi di patologie analoghe, in presenza di condizioni di rischio verificabili;
- che in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse, si sono verificate patologie analoghe.
 

3.3 Modalità da seguire per lo svolgimento dell'inchiesta per malattia professionale
Le indagini per malattia professionale saranno dirette a verificare l'effettiva esistenza, la data d'insorgenza, la data dell'ultimo aggravamento della malattia professionale e l'esistenza di un nesso causale tra la malattia e l'esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agenti di rischio.
La finalità delle indagini sarà, successivamente, quella di accertare se l’esposizione del lavoratore agli agenti di rischio sia avvenuta in violazione delle norme in materia di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e a chi quella violazione sia ascrivibile.
In caso di accertata violazione normativa l’indagine dovrà essere estesa alla individuazione degli altri lavoratori eventualmente affetti dalla medesima malattia contratta nello stesso contesto lavorativo.
Nello svolgimento delle indagini anche gli SPESAL si atterranno alla direttiva allegata al presente protocollo.


3.4 Conclusione delle indagini
a) Qualora avviate le prime indagini emergano circostanze suscettibili di escludere immediatamente la sussistenza di responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti, lo SPESAL potrà decidere di non proseguire oltre negli accertamenti.
Le indagini saranno sospese, inoltre, nelle ipotesi in cui:
- l’elevato numero di imprese con rischi similari presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consenta di individuare con certezza il rapporto di lavoro in occasione del quale sia stata contratta la malattia;
- tutti i soggetti che possano avere responsabilità nell'insorgenza della patologia siano deceduti;
Allo stesso modo non si continuerà nell'indagine quando, avviata la stessa, emergano immediatamente condizioni e fattispecie indicate al paragrafo 3.1, punto 2, lettere a), b) e c).
In tutti tali casi, analogamente a quanto disposto in materia di infortuni sul lavoro, i Servizi inoltreranno comunque alla Procura della Repubblica una breve relazione indicando il motivo per cui le indagini non vengono ulteriormente proseguite.
Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.
b) Nei rimanenti casi, al termine dell'inchiesta, i servizi SPESAL territorialmente competenti inoltreranno alla Procura di Bari un'informativa conclusiva che, tra l'altro, dovrà indicare:
- esistenza della malattia professionale e sua tipologia;
- prognosi della malattia;
- data di insorgenza e data dell'ultimo aggravamento;
- individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause della malattia:
- evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse);
- le eventuali insufficienti formazione ed informazione del lavoratore riguardo la patologia eventualmente accertate;
- la eventuale mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione;
- le eventuali norme la cui violazione si ritiene collegata all'insorgere della malattia professionale;
- le generalità delle persone che si ritengono responsabili della causazione della malattia professionale e l’enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire la responsabilità a tali soggetti.
Verrà allegata alla informativa conclusiva tutta la documentazione acquisita e quella relativa ai singoli atti di indagine svolti (assicurazione delle fonti di prova, assunzione di sommarie informazioni testimoniali, redazione di annotazioni di servizio, ecc. ...).
 

3.5 Malattie professionali da esposizione ad amianto
Nei processi relativi a malattia professionale conseguente alla esposizione a sostanze tossiche, è di centrale importanza accertare:
1) la malattia professionale da cui sia affetto o (in caso di decesso conseguente alla malattia) sia stato affetto il lavoratore;
2) i fattori di rischio presenti nell’attività svolta dal lavoratore ammalato;
3) se almeno uno dei fattori di rischio accertato, secondo la scienza medica, si riferisca alla patologia della quale il lavoratore è (o è stato) affetto;
4) se la patologia che si è riscontrata sia stata causata ovvero anche solo concausata (per il noto principio di equivalenza di cui all'art. 41 c.p.) dall'esposizione del lavoratore al fattore di rischio di cui al punto 3);
5) se l’esposizione della persona offesa al fattore di rischio di cui al punto 3) sia avvenuta nel periodo in cui la persona sottoposta ad indagini rivestiva, all’interno dell’azienda, la cosiddetta posizione di garanzia.
Allorquando la sostanza tossica oggetto di esposizione sia l’amianto (o asbesto) bisogna considerare che l’esposizione a quel minerale può cagionare sia malattie “monofattoriali”, quali il mesotelioma e l’asbestosi, sia malattie “plurifattoriali”, quali il carcinoma polmonare.
La “monofattorialità” della malattia professionale, tipica del mesotelioma e dell’asbestosi, semplifica il lavoro dei Servizi in relazione ai precedenti punti da 1) a 4), perché in tal caso non si pone il problema di decorsi causali alternativi rappresentati da altri fattori di rischio; infatti in entrambi i casi altri fattori di rischio, per quanto ipoteticamente possibili (peraltro limitatamente al mesotelioma), sono in concreto rarissimi, in quanto astrattamente derivanti da radiazioni ionizzanti, erionite e fluoroedenite, sicchè è possibile escluderli ripercorrendo nelle indagini preliminari la vita delle persone offese.
Problematico risulta, invece, in relazione al mesotelioma l’accertamento di cui al punto 5), atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il momento che primariamente rileva ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto deve essere individuato nella induzione della malattia tumorale (l’induzione si compone a sua volta della fase della iniziazione² e di quella della promozione³), perché in quel momento il processo neoplastico raggiunge un livello di irreversibilità e autonomia tale da resistere alle difese immunitarie e rimanere indifferente ad una eventuale ulteriore esposizione; successivamente scatta la fase di promozione o di latenza clinica, che rende l’ulteriore esposizione irrilevante dal punto di vista penale e al termine della quale la malattia assume l’evidenza clinica e il tumore può dunque essere diagnosticato. Scientificamente, tuttavia, non è possibile individuare il raggiungimento del “punto di non ritorno” dal quale inizia la irrilevante (sotto il profilo penale) latenza clinica.
Ecco allora che, ove si tratti di decesso ascrivibile a mesotelioma ma non vi sia sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell’attività lavorativa della persona offesa e la durata della posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro, non potrà affermarsi con certezza che l’esposizione all’amianto addebitabile alla singola persona sottoposta alle indagini si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione piuttosto che in quella, penalmente non rilevante, della latenza clinica.
Ne consegue che le indagini, nel caso di mesotelioma, dovranno essere orientate dai Servizi, anzitutto, alla verifica circa la integrale (o quasi) sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della persona offesa e la durata della posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro perché quella sovrapposizione consente di affermare, con tranquillizzante sicurezza e quindi con una alta probabilità di successo dell’esercizio dell’azione penale, la responsabilità causativa del titolare della posizione di garanzia per avere fornito il proprio contributo causale (sia mediante la propria consapevole inerzia sia con l’effettuazione di scelte attive in materia di rischio-amianto) nella fase dell’induzione, e consente inoltre di superare la impossibilità scientifica di individuare il momento in cui insorge la (penalmente irrilevante sotto il profilo causale) latenza clinica della malattia neoplastica.
In assenza di sovrapposizione cronologica non si proseguirà nell’inchiesta e il caso sarà sottoposto al pubblico ministero per l’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.
Differente da quello concernente il mesotelioma è l’approccio investigativo e operativo che concerne i “tumori pluri-fattoriali” (è tale, ad esempio, il carcinoma del polmone) contratti dai lavoratori esposti all’amianto; essi, infatti, (a differenza del mesotelioma) non sono caratterizzati da un periodo di latenza clinica; sicchè, in tali ipotesi, infatti, non sarà necessaria la verifica della sovrapponibilità (integrale o quasi integrale) tra la durata dell’esposizione all’amianto e quella delle varie posizioni di garanzia delle persone sottoposte alla indagini.
Tuttavia, siccome tumori di tal fatta sono, appunto, multifattoriali, sarà necessario accertare - attraverso l’approfondita analisi di un quadro fattuale il più nutrito possibile di dati relativi all’entità dell’esposizione al rischio professionale (tanto in rapporto all’entità degli agenti fisici dispersi nell’aria che in rapporto al tempo di esposizione, tenuto altresì conto dell’uso di eventuali dispositivi di protezione individuale) - che un eventuale fattore di rischio concomitante (quale, ad esempio, la condizione di fumatore di sigaretta, specie se si tratti di forte fumatore) non abbia prodotto la patologia tumorale in modo esclusivo e che l’esposizione al fattore di rischio di origine lavorativa (amianto) sia stata una condizione necessaria per l’insorgenza o, quantomeno, per la significativa accelerazione della patologia.

4-RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO
Come noto l'art. 25 septies del D.Lvo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. prevede che i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diano luogo a responsabilità degli enti quando (cfr. art. 5 D.Lvo cit.) quei reati siano stati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da “persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testè indicati.
Ne consegue che in ogni inchiesta attinente ai reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p., ove si ritenga sussistente la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di quanti siano sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, si deve procedere a valutare anche l'eventuale sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente.
A tal fine è necessario che concorrano le seguenti condizioni:
- l'impresa rientri in talune delle seguenti categorie: enti, società di persone, società di capitali, associazioni (con o senza personalità giuridica), enti pubblici economici. Sono infatti escluse dalla normativa che regola la responsabilità amministrativa: le aziende individuali, le aziende familiari, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali e lo Stato.
- il reato che ha determinato il danno alla persona sia stato commesso con violazione della normativa relativa all'igiene e sicurezza del lavoro;
- sia ravvisabile in capo all’ente una colpa organizzativa che abbia reso possibile la violazione di norme di sicurezza e conseguentemente il determinarsi dell'infortunio o della malattia professionale;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 D.Lvo 8.6.2001, n. 231): i presupposti dell'interesse e del vantaggio dovranno essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche in riferimento all'evento del reato, e vanno intesi nel senso che il primo sussiste qualora la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente (indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento), mentre il secondo sussiste ove la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio la cui entità non può essere irrisoria (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2018, n. 38363); in particolare il delitto si considera commesso nell'interesse della società, qualora l'autore del reato, pur non volendo il verificarsi dell'evento lesivo, abbia consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica quale quella di far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione, laddove si considera commesso a vantaggio della società, qualora l'autore del reato, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento in danno del lavoratore, abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. IV, 13/09/2017, n. 16713). Ed ancora il delitto si considera commesso nell'interesse e a vantaggio della società, qualora, da un lato, l'allestimento del necessario presidio antinfortunistico avrebbe determinato un rallentamento dei tempi di produzione, e, dall'altro, l'aggiornamento (ad esempio) di un macchinario e l'adeguamento dello stesso alle norme di prevenzione avrebbe richiesto un costo, così come (ad esempio) la specifica preparazione del dipendente avrebbe richiesto tempi e costi ulteriori (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. IV, 01/02/2017, n. 23089)
Qualora tutte le suddette condizioni concorrano, dovrà essere denunciato alla Procura della Repubblica anche l’ente (con indicazione del suo legale rappresentante pro tempore) per l’illecito amministrativo previsto dall'art. 25 septies del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.
Sarà cura dello SPESAL competente, oltre accertare e comunicare l’esatta indicazione della denominazione, della sede sociale, del codice fiscale e della partita IVA dell’ente di cui si tratta, acquisire l'eventuale modello di organizzazione e di gestione (MOG) e, se possibile, effettuare una valutazione sulla idoneità dello stesso a prevenire infortuni della specie di quello verificatosi e sulla sua corretta adozione ed efficace attuazione; sarà poi onere dell'ente dimostrare, onde sottrarsi alla responsabilità amministrativa, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e di gestione (MOG) avente i requisiti di cui all’art. 6 D.Lvo 8.6.2001, n. 231 e all'art. 30 del D.Lvo 9.4.2008, n. 81.
Sarà cura degli SPESAL organizzare momenti di formazione dei propri operatori sui contenuti minimi essenziali perché il modello di organizzazione e di gestione (MOG) possa essere idoneo e fungere da esimente.
Gli SPESAL, infine, metteranno in evidenza gli elementi indicativi della eventuale opportunità di applicare le misure cautelari previste dagli artt. da 45 a 54 del D.Lvo 8.6.2001, n. 231.

5- APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E OTTIMIZZAZIONE DEI RELATIVI RISULTATI
Per favorire il funzionamento del presente Protocollo nonché di promuovere al meglio il coordinamento tra gli enti firmatari si stabilisce:
1) In ragione del maggior carico di lavoro connesso con le inchieste per infortuni e malattie professionali la ASL BA, previo accordo con la Regione, si impegna a incrementare gli organici ora presenti o quanto meno a garantire la totale copertura dell'attuale pianta organica;
2) sarà altresì necessario che tutti gli operatori con competenze tecniche o mediche siano nominati ufficiali di P.G. allo scopo di rendere possibile l’utile espletamento di tutti gli atti necessari all'indagine;
3) il Direttore SPESAL garantisce il corretto espletamento delle indagini e la tempestività delle stesse; i relativi risultati saranno inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari previa sua sottoscrizione per presa visione. Gli operatori cui è affidata la conduzione delle inchieste resteranno responsabili dei singoli atti di P.G. compiuti;
4) saranno adottate tutte le misure utili a creare uno stabile rapporto di collaborazione tra Procura della Repubblica e SPESAL all'interno del quale resterà assicurata la reciproca disponibilità nei singoli casi concreti;
5) anche in tale ottica è prevista l'individuazione di una unità amministrativa in servizio allo SPESAL con funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che sia delegata a soddisfare eventuali esigenze di "raccordo" delle attività di indagini in corso presso i Servizi e/o la Procura;
6) il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari prevederà che la trattazione dei reati oggetto del presente protocollo sia affidata a magistrati specializzati; pertanto, in caso di decesso del lavoratore, il p.m. di turno esterno, compiuti gli atti urgenti, rimetterà il procedimento al Procuratore Aggiunto che lo riassegnerà ad uno dei magistrati specializzati;
7) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari si impegna a comunicare, ove possibile a mezzo PEC e comunque tramite l’unità amministrativa di cui al punto 5, allo SPESAL BA ed all'INAIL le determinazioni
assunte a conclusione della fase delle indagini preliminari aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali, e ciò con cadenza semestrale.
8) per assicurare la puntuale applicazione del protocollo la Procura, SPESAL e l'INAL promuoveranno riunioni di coordinamento e incontri comuni di formazione nel corso dei quali, tra l'altro, sarà messa a punto modulistica uniforme, procedimentalizzate più esattamente le diverse fasi delle indagini, esaminate eventuali criticità del protocollo e definite eventuali correzioni e/o integrazioni operative.
9) L’ASL si attiverà in un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici chiamati a redigere referti in merito alla necessità di adempiere a tale obbligo in maniera tempestiva, esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.
10) i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a contribuire all’effettivo funzionamento degli organismi di coordinamento provinciali già esistenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro anche effettuando delle valutazioni periodiche sull'operatività del presente protocollo.
Alla scadenza annuale le parti firmatarie procederanno ad una verifica tesa ad accertare il funzionamento complessivo dell'accordo di cui al presente Protocollo evidenziando eventuali criticità ed opportune azioni correttive.

Allegati:
1) Istruzioni operative della Procura della Repubblica di Bari prot. n. 10447 del 12.12.2019
2) Direttiva per le indagini in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali in data 13.9.2021 (prot. 7819 del 14.9.2021)

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¹ Esempi:
1) dalle prime acquisizioni di documenti emerge che l'infortunato è lo stesso datore di lavoro o è un lavoratore autonomo; in questo caso si possono compiere approfondimenti sempre su base documentale (per esempio acquisizione della visura camerale), dal cui esame si può avere conferma o meno di quanto precedentemente rilevato. Nel caso di conferma non si avvia indagine, mentre nel caso si rilevi trattarsi di socio oppure di operatore del settore edile possono essere necessari ulteriori accertamenti.
2) in tutti i casi in cui si sia avviata l'apertura di inchiesta sulla base di dinamiche che lasciano supporre l'esistenza di violazioni essa potrà sempre fermarsi al momento in cui emerga la prova che l'evento non è correlabile a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, commi 2, 3, 5 e 6, c.p.). In pratica ciò potrebbe accadere quando, in seguito a sopralluogo sulla scena dell'infortunio per esaminare gli elementi connessi, non si rilevino violazioni del tipo anzidetto. In tale ipotesi si potrà soprassedere all'acquisizione di ulteriori sommarie informazioni e di documentazione aziendale specifica.

² Si tratta della fase in cui l’agente cancerogeno aggredisce il DNA delle cellule determinando i danni al patrimonio cellulare.

³ Si tratta della fase in cui le cellule iniziate diventano capaci di crescita autonoma, ossia proliferano.

⁴ Intesa come carenza nell'organizzazione della prevenzione, che ha reso possibile il concretarsi della violazione.


fonte: inail.it